TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
AB GL Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3278/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI CINZIA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI CINZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Prendere atto della volontà congiunta delle parti di cessare la convivenza di fatto, disponendo la relativa comunicazione al Comune di Roverbella per gli adempimenti anagrafici;
2. Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
3. Stabilire la residenza abituale della minore presso la madre, Signora Pt_1 la quale trasferirà la propria residenza in Porto Mantovano (MN), Via
[...] XXV Aprile n. 16, in un appartamento in locazione. L'immobile già adibito a residenza familiare, sito in Roverbella (MN), Via Marco Polo n. 3/B3, resterà nella disponibilità del padre, Sig. che ne è esclusivo proprietario CP_1 (doc. all. 4);
4. Regolare il diritto di visita del genitore non collocatario con modalità compatibili con le esigenze della minore, prevedendo:
– due pomeriggi infrasettimanali,
– i fine settimana alternati (dal venerdì ore 18:00 alla domenica ore 19:00),
– metà delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
5.
Considerato che
la minore vivrà stabilmente con la madre, la quale sosterrà le spese quotidiane e di locazione della nuova abitazione, e tenuto conto della differenza reddituale tra i genitori (il padre percepisce € 2.300,00 mensili, la madre € 1.459,79, come da CUD degli ultimi tre anni allegati sub doc. all. 5-
6), determinare un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 400,00 (quattrocento/00) mensili a carico del padre, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate, così determinate in base al disciplinare in uso presso l'Intestato Tribunale: A. spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); per le spese di natura indifferibile e urgente, il genitore che provvede dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro e fornire relativa documentazione ed il rimborso della quota spettante all'altro genitore dovrà avvenire entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione giustificativa delle spese;
B. spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola od università pubblica (qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); C. altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di ciclomotore od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per
2 iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, le parti si rimetteranno al Giudice.
6. Disporre la compensazione delle spese del presente procedimento.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La Giudice relatrice
AB GL
Il Presidente
IO LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
AB GL Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3278/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI CINZIA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI CINZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Prendere atto della volontà congiunta delle parti di cessare la convivenza di fatto, disponendo la relativa comunicazione al Comune di Roverbella per gli adempimenti anagrafici;
2. Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
3. Stabilire la residenza abituale della minore presso la madre, Signora Pt_1 la quale trasferirà la propria residenza in Porto Mantovano (MN), Via
[...] XXV Aprile n. 16, in un appartamento in locazione. L'immobile già adibito a residenza familiare, sito in Roverbella (MN), Via Marco Polo n. 3/B3, resterà nella disponibilità del padre, Sig. che ne è esclusivo proprietario CP_1 (doc. all. 4);
4. Regolare il diritto di visita del genitore non collocatario con modalità compatibili con le esigenze della minore, prevedendo:
– due pomeriggi infrasettimanali,
– i fine settimana alternati (dal venerdì ore 18:00 alla domenica ore 19:00),
– metà delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
5.
Considerato che
la minore vivrà stabilmente con la madre, la quale sosterrà le spese quotidiane e di locazione della nuova abitazione, e tenuto conto della differenza reddituale tra i genitori (il padre percepisce € 2.300,00 mensili, la madre € 1.459,79, come da CUD degli ultimi tre anni allegati sub doc. all. 5-
6), determinare un assegno di mantenimento per la figlia pari a € 400,00 (quattrocento/00) mensili a carico del padre, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla madre, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie debitamente documentate, così determinate in base al disciplinare in uso presso l'Intestato Tribunale: A. spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); per le spese di natura indifferibile e urgente, il genitore che provvede dovrà darne tempestiva comunicazione all'altro e fornire relativa documentazione ed il rimborso della quota spettante all'altro genitore dovrà avvenire entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione giustificativa delle spese;
B. spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola od università pubblica (qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); C. altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di ciclomotore od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per
2 iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, le parti si rimetteranno al Giudice.
6. Disporre la compensazione delle spese del presente procedimento.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11.12.2025
La Giudice relatrice
AB GL
Il Presidente
IO LA
3