Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 09/01/2025, alle ore 9.30 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Giuliana Profazio, è presente l'Avv. Angelo Langone, per delega dell'Avv.
Antonio Lupini, il quale si riporta agli atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con condanna alle spese di parte resistente, come da notula allegata agli atti.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del GOP, dott.ssa Giuliana Profazio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza al n. RG 1131/2020, all'udienza di discussione del 9.1.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Lupini giusta Parte_1 procura in atti
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Fazio, Dario Adornato, giusta procura notarile.
Resistente
1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premettendo di avere espletato attività di bracciante agricola negli anni 2019 per 102 giornate alle dipendenze dell'Azienda Agricola di LE
NC, lamentava che l' pubblicava nell'aprile 2020 sul proprio sito CP_1
internet l'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato del
Comune di Seminara mediante il quale provvedeva alla cancellazione di tutte le giornate lavorative prestate nel 2019.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'esistenza del rapporto di lavoro con la ditta LE NC, la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nell'elenco degli agricoli per gli anni in questione e per il riconoscimento del diritto all'erogazioni delle prestazioni richieste, prestazioni di disoccupazione,
ANF, malattia e/o maternità maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , eccependo in via CP_1
preliminare la decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7, convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza del requisito dell'iscrizione nell'elenco degli agricoli derivato dall'annullamento dei contratti di lavoro tra la ricorrente e l'azienda agricola LE NC, a seguito di un accertamento ispettivo, (verbale N. 2018019367/DDL/FT del 22/10/2019) sulla ditta datoriale LE NC che ha riguardato il periodo 07.10.2005 –
30.09.2019, in esito al quale venivano dichiarati nulli vari rapporti di lavoro, tra cui quello della ricorrente.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'audizione dei testi di parte ricorrente.
Escussi i testi, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa
è stata trattenuta in decisione.
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di seguito si esporrà. CP_ E' da disattendere, in primo luogo, l'eccezione di decadenza sollevata da
2 L' eccepisce la decadenza prevista dall'art. 22 del DL n. 7/1970, ma non CP_1
produce in atti la prova della notifica del provvedimento di disconoscimento da cui far decorrere i 120 giorni entro i quali impugnare il suddetto provvedimento.
La ricorrente ha, al contrario, allegato in atti l'elenco annuale 2019 degli operai a tempo determinato del Comune di Seminara, deducendo in ricorso che lo stesso era stato pubblicato dall nel mese di aprile 2020. CP_1
Parte resistente non contesta tale circostanza e considerando che il ricorso è stato depositato proprio nel mese di aprile 2020, si deve ritenere che il provvedimento di cancellazione è stato impugnato dalla ricorrente entro il termine di decadenza previsto dalla legge sopra richiamata.
Passando all'esame del merito, giova premettere che, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, tutte le volte in cui vi sia un disconoscimento del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c..
Più precisamente si è affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. 30 maggio 2018, n. 13677 Cass. Civ. 16 ottobre
2019 n. 26230).
E tale onere probatorio è stato assolto da parte ricorrente.
Ed invero, in sede istruttoria la ricorrente ha dimostrato compiutamente l'esistenza, il tipo, la durata e le caratteristiche del suo rapporto di lavoro con la ditta LE NC, anzitutto con la dettagliata documentazione offerta in giudizio, in particolare le denunce aziendali di manodopera, le buste paga, la denuncia di avviamento ed ancora mediante la prova testimoniale.
3 I testimoni indicati da parte ricorrente hanno confermato in sede di escussione le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati in ricorso e confermato dunque che la IG.ra ha lavorato alle dipendenze della ditta LE NC nel Pt_2
periodo oggetto di causa.
Lo stesso titolare dell'azienda, sentito come teste, ha confermato tutte le circostanze dedotte dichiarando: “Conosco la ricorrente in quanto ha lavorato nella mia Azienda, che si trova a Sant'Eufemia D'Aspromonte, in Contrada Meladoro, per una sola stagione nel 2019, per 102 giorni. La ricorrente eseguiva tutti i lavori che si rendevano necessari nell'azienda e precisamente si occupava dei prati, della loro pulizia e si occupava anche del mantenimento degli animali che si trovano nella mia
azienda. La signora lavorava dalle 7.00 del mattino, fino alle 12.00. Dopo la pausa pranzo riprendeva e finiva alle ore 16.00 Ero io che indicavo alla signora i lavori da
eseguire ed ero sempre io che retribuivo la ricorrente, ogni fine mese. Era il primo
anno che lavorava e la pagavo in contanti”.
Anche l'altro teste escusso ha confermato i fatti come dedotti nel ricorso.
La signora ha dichiarato: “Conosco la signora perché eravamo Tes_1 Pt_2
compagne di lavoro nel 2019 e lavoravamo presso la ditta di LE NC, con sede in cd. Meladoro, a Sant'Eufemia. Abbiamo iniziato a lavorare in primavera ed abbiamo finito nel mese di dicembre. Era il nostro datore di lavoro,
LE NC, che ci diceva quali lavori dovevamo eseguire. Le nostre mansioni erano quelle di dare da mangiare agli animali, pulire le stalle, ci occupavamo di raccogliere il fieno e di condurre gli animali sul camion. Il sig.
LE veniva a prenderci direttamente a casa di ciascuno di noi alle 7.30 e cominciavamo a lavorare alle 8.00 fino alle 16.00, con una pausa pranzo da mezzogiorno all'una. Lavoravamo dal lunedì al sabato. Insieme a me e alla signora c'erano altri lavoratori, tra cui mia RE , mia cugina NA
, ed altri miei parenti. Era il sig. LE che ci retribuiva. Alcuni Persona_2
di noi volevano essere pagati in contanti, altri con la posta pay, o in modo giornaliero oppure mensile. So queste cose perché ne parlavamo in pausa pranzo”
4 In particolare, i testi hanno indicato con precisione i terreni dove la ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa (Sant'Eufemia, contrada Meladoro) ed i lavori in concreto effettuati.
E' emerso che la ricorrente si occupava degli animali, della pulizia delle stalle e della preparazione del mangime per gli animali.
E', altresì, emerso che la ricorrente che l'attività lavorativa veniva retribuita dal titolare della ditta alla fine di ogni mese, in contanti o con bonifici;
che riceveva direttive di lavoro dal titolare dell'azienda e che veniva rispettato un preciso orario di lavoro giornaliero, dalle 8.00 alle 16.00, con una pausa di un'ora per il pranzo.
Dalla prova testimoniale oltre che dalle buste paga è, altresì, emerso che la signora ha lavorato nell'anno 2019 per 102 giornate.
Peraltro, attesa la natura di facile esecuzione della prestazione lavorativa richiesta
(attività di bracciante agricola), la valutazione (in termini probatori) circa l'intensità del potere organizzativo, direttivo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro deve dirsi attenuato e di non particolare severità o rigore.
Le circostanze sopra descritte ed in particolare l'osservanza di un orario fisso e la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro ed il pagamento della retribuzione depongono per l'esistenza, nel periodo in considerazione, dell'invocato rapporto di lavoro agricolo.
E' dunque stato dimostrato in giudizio che la IG.ra ha svolto la propria Pt_2
attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola LE NC secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento da parte dell' . CP_1
L' non ha offerto a contrario prova sufficiente a dimostrare l'inesistenza del CP_1
rapporto di lavoro.
Il verbale ispettivo Il verbale ispettivo, che costituisce l'unica prova offerta dall' a sostegno delle proprie deduzioni, in realtà non ha alcuna utilità nel CP_1 presente giudizio, giacché l'accertamento ispettivo ha riguardato la regolarità dell'attività svolta dal datore di lavoro e non ha riguardato l'attività del lavoratore, in proposito si ricorda che i verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o
5 comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla circostanza della loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd. Cass.
15702/2014).
Alla luce delle prove acquisite e dell'accertata esistenza del rapporto di lavoro fra la ricorrente e la ditta NC LE, questo Tribunale non può che Pt_2
riconoscere il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco degli agricoli del
Comune di residenza per le giornate indicate in ricorso per l'anno 2019.
L'accertamento del diritto all'iscrizione nell'elenco degli agricoli, discendente a sua volta dall'accertato svolgimento dell'attività di lavoro dipendente in agricoltura, consente di riconoscere alla ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali connesse domandate dalla e rigettate dall' a seguito della Pt_2 CP_1 cancellazione dall'elenco degli agricoli, quali l'indennità di disoccupazione agricola, ANF, malattia e/o maternità maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Attesa la soccombenza, l' deve essere condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente in agricoltura tra la signora e l'azienda Parte_3
agricola LE NC per 102 giornate nel 2019;
-riconosce il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza per il numero delle giornate effettivamente prestate;
6 -riconosce il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola, all'indennità di malattia e di maternità, per gli anni oggetto di causa e per le giornate effettivamente lavorate;
-condanna l' alle spese di lite che liquida in favore della ricorrente in € 2886,00, CP_1
oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa, come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
Così deciso in Palmi 9.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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