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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. MARZUILLO VINCENZO ) presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
( ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.10.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 5.01.2024, la ricorrente esponeva, di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli in data 8.04.1995 dal quale erano nati due figli, attualmente maggiorenni e economicamente autosufficienti. I rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa dell'incompatibilità caratteriale tra gli stessi e, pertanto, è venuta meno la comunione materiale e
1 spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, con la previsione di un assegno per la stessa di euro 250,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 2.07.2024, il Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati fissando in € 100,00 il contributo al mantenimento in favore della moglie.
All'esito dell'udienza cartolare del 10/10/2025, il Giudice rimetteva la causa Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ciò posto, e tenuto conto altresì della disparità reddituale tra i coniugi in quanto parte ricorrente è disoccupata e non percepisce alcun reddito mentre parte resistente, pur sostenendo un canone di locazione mensile, risulta percettore di pensione, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie, già previsto in sede presidenziale.
Pertanto, il resistente contribuirà al mantenimento della ricorrente, mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Considerata la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 14.04.1962 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I CP_1 comma, c.c.;
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 16, parte I, Serie, anno 1995);
3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 100,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
4) dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 155 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. MARZUILLO VINCENZO ) presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
( ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 10.10.2024 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 5.01.2024, la ricorrente esponeva, di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli in data 8.04.1995 dal quale erano nati due figli, attualmente maggiorenni e economicamente autosufficienti. I rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa dell'incompatibilità caratteriale tra gli stessi e, pertanto, è venuta meno la comunione materiale e
1 spirituale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, con la previsione di un assegno per la stessa di euro 250,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 2.07.2024, il Presidente delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente, dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati fissando in € 100,00 il contributo al mantenimento in favore della moglie.
All'esito dell'udienza cartolare del 10/10/2025, il Giudice rimetteva la causa Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ciò posto, e tenuto conto altresì della disparità reddituale tra i coniugi in quanto parte ricorrente è disoccupata e non percepisce alcun reddito mentre parte resistente, pur sostenendo un canone di locazione mensile, risulta percettore di pensione, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie, già previsto in sede presidenziale.
Pertanto, il resistente contribuirà al mantenimento della ricorrente, mediante il versamento di un assegno mensile di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Considerata la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 14.04.1962 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I CP_1 comma, c.c.;
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 16, parte I, Serie, anno 1995);
3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 100,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
4) dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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