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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4772/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIOSSI LINDA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. MAGLIOCCA Controparte_1 C.F._2
ALFREDO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 9/07/2019 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati;
verbale seguito dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale n. 571/2021 pubblicata il 07/04/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove questi riterranno opportuno.
2. Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a carico di alcuno dei due coniugi a beneficio dell'altro essendo entrambe le parti capaci di reddito nonché in considerazione della sentenza di separazione con addebito della medesima a carico del sig. Controparte_1
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto personale e patrimoniale del rapporto coniugale, di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatta eccezione pe le spese legali liquidate nella Part sentenza di separazione e dovute dal sig. alla sig.ra sulla base di detta sentenza nonché CP_1
Part per l'importo di Euro 80.000,00 prestato dalla sig.ra al sig. nel corso della vita CP_1
matrimoniale e che lo stesso ha già riconosciuto come alla stessa dovuto con separata scrittura.
4. Ognuno dei ricorrenti provvederà a saldare le competenze del proprio legale di fiducia.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 11/10/1981 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da Controparte_1 intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 2 di 3 Anno 1981 Atto n. 460 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/3/2925
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4772/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIOSSI LINDA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. MAGLIOCCA Controparte_1 C.F._2
ALFREDO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 9/07/2019 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati;
verbale seguito dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale n. 571/2021 pubblicata il 07/04/2021;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove questi riterranno opportuno.
2. Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a carico di alcuno dei due coniugi a beneficio dell'altro essendo entrambe le parti capaci di reddito nonché in considerazione della sentenza di separazione con addebito della medesima a carico del sig. Controparte_1
3. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver regolato ogni aspetto personale e patrimoniale del rapporto coniugale, di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo fatta eccezione pe le spese legali liquidate nella Part sentenza di separazione e dovute dal sig. alla sig.ra sulla base di detta sentenza nonché CP_1
Part per l'importo di Euro 80.000,00 prestato dalla sig.ra al sig. nel corso della vita CP_1
matrimoniale e che lo stesso ha già riconosciuto come alla stessa dovuto con separata scrittura.
4. Ognuno dei ricorrenti provvederà a saldare le competenze del proprio legale di fiducia.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 11/10/1981 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da Controparte_1 intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 2 di 3 Anno 1981 Atto n. 460 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/3/2925
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3