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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3530/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Isabella Galaverna del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 27 maggio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
* * *
Con ricorso presentato il 2 dicembre 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare sentenza di separazione da , con il quale ha celebrato matrimonio CP_1 in Senegal il 15 agosto 1999, presentando cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio e ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne alla sua collocazione, al mantenimento anche del maggiorenne ER
, al godimento della casa familiare, alle visite paterne del suddetto minore e al Per_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei comportamenti del coniuge violativi dei doveri matrimoniali. A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, in particolare, che la crisi con il marito era ormai da tempo conclamata e si è ulteriormente aggravata a causa delle condotte dello stesso il quale, nel corso CP_1 dell'anno 2024, si è allontanato dalla casa familiare per oltre quattro mesi e ha approfittato della circostanza per contrarre in Senegal un nuovo matrimonio (peraltro portando in dote gli arredi sottratti dalla casa familiare di Parma).
Nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 27 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, ha escluso possibilità di conciliazione con il Parte_1 marito rilasciando ulteriori dichiarazioni sulle condizioni familiari.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha quindi chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio in Ndande (Senegal) il 15 agosto 1999 (trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sissa Trecasali al Numero 2, Parte II, Serie C, Anno 2015).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3530/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Isabella Galaverna del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 27 maggio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
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Con ricorso presentato il 2 dicembre 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 pronunciare sentenza di separazione da , con il quale ha celebrato matrimonio CP_1 in Senegal il 15 agosto 1999, presentando cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio e ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento del figlio minorenne alla sua collocazione, al mantenimento anche del maggiorenne ER
, al godimento della casa familiare, alle visite paterne del suddetto minore e al Per_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei comportamenti del coniuge violativi dei doveri matrimoniali. A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, in particolare, che la crisi con il marito era ormai da tempo conclamata e si è ulteriormente aggravata a causa delle condotte dello stesso il quale, nel corso CP_1 dell'anno 2024, si è allontanato dalla casa familiare per oltre quattro mesi e ha approfittato della circostanza per contrarre in Senegal un nuovo matrimonio (peraltro portando in dote gli arredi sottratti dalla casa familiare di Parma).
Nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 27 maggio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, ha escluso possibilità di conciliazione con il Parte_1 marito rilasciando ulteriori dichiarazioni sulle condizioni familiari.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha quindi chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
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La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio in Ndande (Senegal) il 15 agosto 1999 (trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sissa Trecasali al Numero 2, Parte II, Serie C, Anno 2015).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto