Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2021, proposto da
-OMISSIS- Societa' Agricola Semplice di -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Caneva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite emesso il 21 aprile 2021 da AGEA nei confronti della società ricorrente e notificato a quest'ultima in data 22 aprile 2021;
- di ogni altro atto o provvedimento conseguente di cui suddetto provvedimento costituisce logico e giuridico presupposto, benché non cognito, che parimenti si impugnano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto, preliminarmente, di non accogliere l’istanza di rinvio presentata dalla parte ricorrente, atteso che la definizione del procedimento di riabilitazione non incide sulla pronuncia cautelare di cui alla odierna camera di consiglio;
rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare in considerazioni delle medesime ragioni già esposte in sede di decreto presidenziale monocratico, atteso che parte ricorrente ha formulato censure relative al provvedimento -OMISSIS-, provvedimento che non è oggetto del presente giudizio, ma risulta gravato con ricorso sub R.G. n. -OMISSIS-, nell’ambito del quale è già stata respinta l’istanza di sospensione cautelare;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.