Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di successive richieste di consegna per l'estero a fini esecutivi, la corte di appello che debba opporre il rifiuto a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, già in occasione della delibazione circa i presupposti per il riconoscimento della seconda decisione straniera può verificare l'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tale richiesta e quelli oggetto del primo m.a.e., posto che, per effetto di quanto prevede l'art. 16, comma primo, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, "quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 24889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24889 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/06/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 982
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 22870/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CA AR N. IL 13/02/1979;
avverso la sentenza n. 35/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/05/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Baroni Barbara, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2015 la Corte d'appello di Genova ha rifiutato la consegna all'Autorità giudiziaria rumena del cittadino rumeno AN NI RI, in relazione al m.a.e. n. 5/2012 emesso in data 6 luglio 2012 dal Tribunale di Bihor, in esecuzione della pena di anni sette di reclusione inflittagli per il reato di concorso in rapina con la sentenza n. 231/2011, pronunciata dal medesimo Tribunale il 28 ottobre 2011 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte d'appello di Oradea n. 69/A/2012 del 24 maggio 2012, disponendo che il predetto sconti in Italia la predetta condanna, poiché da tempo radicato sul territorio del nostro Paese.
2. La Corte d'appello ha precisato che il AN è attualmente affidato in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. pen. - in esecuzione di un primo m.a.e. (n. 1/2011) emesso dalla Corte d'appello di Oradea in relazione ad un'altra sentenza di condanna definitiva nei suoi confronti pronunciata alla pena di anni sei di reclusione per reati di falso e truffa - e che nessuna decisione era stata invece emessa riguardo alla ulteriore richiesta di consegna formulata con il su citato mandato di arresto europeo (n. 5/2012), trattandosi, dunque, di due distinti m.a.e., oggetto di separate richieste da parte dell'Autorità romena, poiché relative a due diversi provvedimenti di condanna irrevocabile, sulla cui esecuzione vi era stata, tuttavia, una pronuncia solo parziale, poiché riguardo al secondo m.a.e. nessun provvedimento era stato ancora assunto dalla Corte territoriale.
3. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AN, deducendo la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a), della, per avere la Corte d'appello omesso di motivare circa l'assenza di garanzie fornite dall'Autorità emittente riguardo al processo in absentia ed in particolare sulla possibilità di chiedere un nuovo processo ed essere presenti al relativo giudizio. Nel m.a.e., infatti, non si fa cenno alle su indicate garanzie, sebbene risulti che i processi sono stati celebrati nella contumacia dell'imputato.
Non si ritiene sufficiente, inoltre, l'indicazione fornita dalla Corte d'appello, secondo cui ricorrono in astratto tutte le condizioni per procedere alla consegna richiesta, con la conseguenza che ciò comporta il riconoscimento della sentenza straniera sopra citata, al fine della esecuzione in Italia della relativa condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Palesemente infondato deve ritenersi il primo profilo di doglianza, ove si considerino, alla luce di un costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, le implicazioni del principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna è carente di interesse ad opporsi all'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione Europea deducendo che la stessa è stata emessa all'esito di un processo non equo (nella specie, perché celebrato "in absentia"), se ha chiesto ed ottenuto di espiare la pena in Italia, così implicitamente accettando gli effetti di quella decisione (Sez. F, n. 32773 del 13/08/2012, dep. 14/08/2012, Rv. 253125; v., inoltre, Sez. 6, n. 49084 del 04/12/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258044; Sez. 6, n. 9151 del 21/02/2013, dep. 26/02/2013, Rv. 254473).
Nel caso in esame, peraltro, emergono espressamente dal m.a.e. non solo la precisazione che la persona richiesta in consegna è stata regolarmente citata ed assistita in giudizio, ma anche l'ulteriore indicazione della specifica garanzia processuale contemplata nell'ordinamento rumeno dall'art. 522 c.p.p., che consente al condannato in contumacia, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, di ottenere su sua richiesta la rinnovazione del giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti di difesa, ciò che comporta, ovviamente, la caducazione di diritto del provvedimento opposto (da ultimo v., al riguardo, Sez. 6, n. 43542 del 09/10/2012, dep. 09/11/2012, Rv. 253821; Sez. 6, n. 34480 del 17/04/2007, dep. 12/09/2007, Rv. 237796).
2. Fondato, di contro, deve ritenersi, sia pure per ragioni diverse da quelle in ricorso enunciate, il secondo profilo di doglianza ivi prospettato, dovendosi al riguardo considerare (v., analogamente, Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 05/01/2015, Rv. 261803; Sez. 6, n. 21912 del 27/05/2014, dep. 28/05/2014, Rv. 262269; Sez. 6, n. 20527, 14 maggio 2014, dep. 19 maggio 2014, Vatrà, Rv. 259785; Sez. 6, n. 38557 del 17/09/2014, dep. 19/09/2014, Rv. 261908) che con il D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
Tale strumento normativo, entrato in vigore tra gli Stati membri dell'U.E. il 5 dicembre 2011, è stato recepito anche nell'ordinamento rumeno a decorrere dal 26 dicembre 2013 (L n. 300/2013) ed è pertanto applicabile nelle relazioni intergiurisdizionali fra le competenti autorità del nostro Paese e quelle della Romania. Esso mira ad aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle persone condannate (considerandum n. 9) ed ha, pertanto, la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.
In tal senso, infatti, il considerandum n. 17 ha cura di precisare che, "laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata "vive", si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali". La genesi di tale strumento di diritto derivato va ricercata nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2000 conformemente alle conclusioni di Tampere, ove si prevedeva la necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16).
L'ambito applicativo dell'istituto del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di condanna presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (e ratificata in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334), sia con quello della Decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI.
Diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (ex D.Lgs. cit., art. 5, comma 4, e art. 10, comma 4). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa. Nei rapporti fra gli Stati membri dell'U.E. che hanno attuato la Decisione quadro 2008/909/GAI, le corrispondenti disposizioni della su citata Convenzione di Strasburgo sono, di regola, sostituite, a norma dell'art. 26 della pertinente Decisione quadro e del citato D.Lgs., art. 25.
Per quel che attiene, in particolare, al rapporto con la procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, occorre considerare il disposto di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, che estende l'applicazione del nuovo meccanismo procedurale ivi regolato alle ipotesi "affini" di esecuzione della pena o della misura di sicurezza previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).
La nuova disciplina normativa, infatti, si propone di integrare il sistema di consegna del mandato d'arresto europeo, con specifico riferimento alle evenienze della consegna in executivis (che è quella che viene in rilievo, giustappunto, nel caso in esame) e della consegna per finalità processuali dei cittadini e dei residenti in Italia, rispettivamente disciplinate ex L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), e art. 19, comma 1, lett. c).
In tal senso, sulla base della regola di principio enunciata nel considerandum n. 12 e, soprattutto, della disposizione dettata dall'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI, il cui contenuto si riferisce esplicitamente all'ipotesi della esecuzione delle pene a seguito di un m.a.e., può ricavarsi la generale regola di riparto secondo cui "fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'art. 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'art. 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione".
Entro tale prospettiva, dunque, viene a collocarsi la norma di attuazione fissata dal cit. D.Lgs., art. 24, comma 1, laddove si estende l'applicazione della nuova procedura di mutuo riconoscimento nell'esecuzione delle sentenze definitive di condanna alle fattispecie previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).
Si tratta, come è noto, dell'ipotesi in cui la procedura del mandato d'arresto europeo riguarda un cittadino italiano, ovvero un residente o dimorante nel territorio italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 227/2010), che dovrebbe essere consegnato ad un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, e della corrispondente ipotesi del mandato d'arresto europeo emesso a soli fini processuali, ossia per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un nostro cittadino o di un residente nel territorio del nostro Stato.
Nel primo caso, è consentito alla Corte d'appello di rifiutare la consegna purché disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;
nel secondo caso, invece, è possibile condizionare la consegna alla condizione che la persona, una volta processata ed, eventualmente, condannata, sia rinviata in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza Ne discende che la procedura del riconoscimento della sentenza da parte della Corte d'appello si rende necessaria, a norma del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, comma 1, nei casi specificamente previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).
Ne consegue, ancora, che nelle evenienze or ora menzionate dovranno applicarsi, in quanto compatibili con il contenuto e le finalità dell'assetto normativo precedentemente delineato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI, le forme e i meccanismi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 161 del 2010, colmandosi in tal modo una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative, atteso che ne' la legge sul mandato d'arresto europeo, ne' la correlativa decisione quadro, regolavano esplicitamente la procedura di riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento giuridico.
Vengono in rilievo, in particolare, non solo gli apprezzamenti in merito alla sussistenza delle condizioni generali per il riconoscimento della sentenza, ma anche le verifiche inerenti ai criteri di compatibilità della pena ed ai motivi di rifiuto specificamente indicati nelle disposizioni, in quanto ritenute compatibili, di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, artt. 10, 11 e 13, oltre al vaglio delle modalità di esecuzione successive al riconoscimento (artt. 16 -17) ed alle implicazioni riconnesse all'eventuale applicazione del principio di specialità (art. 18). Valutazioni, queste, che la Corte territoriale non ha ancora espresso nel caso in esame, e che il mutato quadro normativo impone di allargare al più ampio orizzonte delle condizioni, dei presupposti e dei motivi ostativi contemplati nelle su citate disposizioni del D.Lgs. n. 161 del 2010, richiedendone, evidentemente, una complessiva operazione di "rilettura", anche, se del caso, attraverso il ricorso alla procedura di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, sì come espressamente introdotta e regolata nel cit. D.Lgs., art. 13 comma 2.
Il cit. D.Lgs., art. 16, comma 1, in particolare, stabilisce che, quando viene pronunciata la sentenza di riconoscimento, la pena viene eseguita secondo la legge italiana, con la conseguenza che la Corte d'appello, già in occasione del vaglio delibativo circa i presupposti del riconoscimento, può verificare la eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato oggetto della richiesta di consegna in esame e quelli, oggetto della richiesta avanzata con il primo m.a.e., per i quali è parimenti intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. Al riguardo, inoltre, giova rilevare che, ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non è sufficiente limitarsi alla mera indicazione che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorre sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento viene effettuato, tenuto conto, in particolare, della eventualità di un riconoscimento parziale (ex art. 10, comma 3), ovvero delle possibili conseguenze legate, ad es., alle preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis Ord. Pen.. 3. Si tratta, dunque, di forme alternative di riconoscimento ed esecuzione della sentenza di condanna di uno Stato membro, in quanto connotate dalle medesime finalità rieducative, ed in parte regolate dalla medesima disciplina normativa, ma originate da un diverso atto di impulso procedimentale, che ne determina anche una diversa "canalizzazione" ed un'autonoma progressione: la richiesta di consegna nell'ambito della procedura legata all'emissione del m.a.e., in un caso, la procedura di trasmissione all'estero, ovvero dall'estero (ex D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 4 e ss.), nell'altro caso.
Ciò comporta, peraltro, l'ulteriore conseguenza che, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo su citato, dovrà comunque farsi riferimento al regime normativo proprio della procedura di consegna regolata dalla L. n. 69 del 2005 (arg. ex D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, comma 2), sulla base del quadro di principii sinora delineato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte.
Su taluni aspetti delle questioni qui considerate, del resto, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, dep. 30/01/2014, Rv. 258259) ha già avuto modo di pronunziarsi, affermando che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d'appello disponga, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto interno impone l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d'appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati - in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 5, (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana,
nè inferiore a quella applicata nello Stato di emissione;
pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria). Pertanto, in relazione alle su richiamate ipotesi, così come dal legislatore specificamente individuate, e limitatamente ai rapporti con quegli Stati membri (come la Romania) che hanno recepito nei loro ordinamenti la Decisione quadro 2008/909/GAI, deve applicarsi, ai fini qui considerati, la nuova base giuridica delineata dal D.Lgs. n. 161 del 2010 e non può venire in rilievo l'insegnamento giurisprudenziale, da questa Suprema Corte tradizionalmente elaborato, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6, n. 16364 del 27/04/2012, dep. 03/05/2012, Rv. 252193). Il principio, più volte affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 34587 del 05/07/2013, dep. 08/08/2013, Rv. 256132), secondo cui la sentenza emessa da uno Stato membro dell'Unione europea non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 731 c.p.p., discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002, conserva peraltro la sua attualità nei rapporti con quegli ordinamenti che non hanno ancora recepito il nuovo strumento normativo disciplinato dalla Decisione quadro 2008/909/GAI.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, affinché proceda, alla stregua delle regole di giudizio su affermate, alle necessarie verifiche riconnesse all'applicazione del nuovo quadro normativo, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede statuiti. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015