Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la mera attestazione in sentenza dell'avvenuto rispetto dei diritti fondamentali dell'imputato, condannato in contumacia, potesse considerarsi equipollente alla più ampia indagine prevista, per il formale riconoscimento della sentenza, dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 161).
Commentari • 2
- 1. MAE ineseguito, va riconosciuta sentenza UE? (Cass. 8439/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2021
- 2. Riconoscimento della sentenza UE: no al turismo giudiziario .. se in favore del condannato (Cass. 11481/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Il D.Lgs. n. 161 del 2010 che attua nell'ordinamento italiano la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive). Nella parte in cui i fatti oggetto della richiesta di riconoscimento "potevano essere giudicati in Italia", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 21912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21912 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 995
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19196/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VARGA LACRAMIOARA N. IL 05/08/1979;
avverso la sentenza n. 17/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Magnano Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 16.4.2014 la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta di consegna alla Stato di Romania di VARGA Lacramioara, disponendo che la pena di anni sette e mesi dieci di reclusione irrogata alla predetta cittadina straniera emessa il 12.9.2006 dal Tribunale di SIBIU, definitiva in data 26.9.2006, in relazione alla commissione di due rapine con la sentenza, oggetto del M.A.E. sia eseguita in Italia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della VARGA deducendo inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 2, art. 18, lett. g) e s) e art. 4 bis della decisione quadro 2009/299 GAI e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 18, lett. g) ed s).
3. In particolare, deduce la difesa che all'eccezione mossa in ordine all'iniquità del processo al termine del quale è stata pronunciata la sentenza rumena - in relazione alla mancanza di prova circa il fatto che l'imputata fosse stata messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, anche in relazione all'omessa proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado da parte del difensore di ufficio - la Corte avrebbe risposto:
- opponendo un dato di fatto dell'assenza delle parti alla pubblica udienza che non giustifica la corretta instaurazione del rapporto processuale;
- assumendo la regolarità di esso senza effettuare i dovuti accertamenti sulla regolare citazione in giudizio ed il regolare interrogatorio dell'imputata. Non bastando, all'uopo, la considerazione dell'avvenuto interrogatorio durante l'indagine penale che non soddisfacerebbe la condizione di conoscenza dello svolgimento del processo a carico.
- il mancato interrogatorio in giudizio per essersi gli imputati recati all'estero, peraltro smentito dalla produzione del passaporto che provava la permanenza in Romania durante lo svolgimento del processo. Inoltre, la difesa aveva formulato rifiuto alla consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. s) trattandosi di madre con prole minorenne senza avere alcuna risposta sul punto. La Corte avrebbe, infine, violato la L. n. 69 del 2005, art. 2 che assicura il rispetto del diritto all'equo processo ed al doppio grado di giurisdizione in materia penale.
3. Il ricorso, per ragioni diverse da quelle prospettate è fondato.
4. Con la recente sentenza n. 20527 del 14 maggio 2014 - depositata il 19 maggio 2014 questa Sezione ha affermato che in tema di mandato d'arresto europeo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 161 del 2010, al fine di adeguare il diritto interno alla decisione quadro
(2008/ 909/GAI del 27 aprile 2008) sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, si applicano ai casi previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), qualora anche il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro;
in tale ipotesi, pertanto, la Corte d'appello è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e., secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 161 di 2010, qualora intenda disporre l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) rifiutando la consegna ai sensi della su citata L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r). Infine, il formale riconoscimento della sentenza non è invece necessario qualora il m.a.e. provenga da un Paese che non ha ancora recepito la predetta decisione quadro.
5. Nella specie si tratta di mandato di arresto europeo esecutivo di una sentenza emessa dall'A.G. della Romania che a decorrere dal 26.12.2013 (con L. n. 300 del 2013) ha recepito la decisione quadro 2008/090/GAI del 27.11.2008 che, pertanto, è applicabile nelle relazioni intergiurisdizionali fra le competenti autorità dello Stato Italiano e quelle della Romania.
6. La Corte di appello di Catania - nel rifiutare la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2006, art. 18, comma 1, lett. r e disporre la esecuzione della sentenza rumena in Italia - non ha tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, comma 1 doveva procedere al riconoscimento della sentenza predetta secondo i parametri fissati dall'art. 10 e 11 dello stesso D.Lgs. ed in base al procedimento previsto dal successivo art. 12 che, tra l'altro, autorizza - ove le informazioni rese dall'A.G. richiedente fossero incomplete o comunque insufficienti ai fini del decidere - le necessarie interlocuzioni tra la corte di appello e lo Stato di emissione.
7. Con particolare riguardo all'oggetto della principale doglianza del ricorrente, l'art. 13 del citato D.Lgs. prevede che la corte di appello rifiuti il riconoscimento della sentenza di condanna (lett. i) "se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione".
8. Ritiene la Corte che non può ritenersi equipollente al richiesto formale riconoscimento della sentenza il giudizio svolto dalla sentenza gravata in ordine all'assicurato rispetto nell'ambito del giudizio rumeno dei diritti fondamentali desunto dal solo testo della sentenza trasmessa ed in assenza della più ampia indagine prevista in tema di riconoscimento della sentenza.
9. Pertanto, sulla assorbente questione esaminata, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, affinché proceda, alla stregua delle regole di giudizio affermate, alle necessarie verifiche richieste dal quadro normativo richiamato in relazione alla necessità di previo eventuale riconoscimento della sentenza trasmessa.
10. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014