Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
...0.0524/02 REPUBBLICA ITALIANA R.G. 92401999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI PRIMA CIVILE Ud.
4.6.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati CrouPro 145P Dott. Corrado CARNEVALE Presidente пер. 164 Ugo VITRONE - Consigliere - 66 Giovanni VERUCCI -> Giuseppe SALME' rel. -> CORTE SUPREM SPAZIONE UFFICIO COPIC Onofrio FITTIPALDI 66 -> Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig, IL SOLE 24 ORE per diritti 3.10 SENTENZA 21 GEN. 2002 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da ROMANA COSTRUZIONI APPALTI e MANUFATTI - RO.CO.A.MA. - s.r.l., 155 1.3000 CANCELLERIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento 14, presso l'avv. Carlo Maria Barone, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, OF013280 ricorrente DFD13229
contro
COMUNE di ROMA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l'avv. Roberto 2001 cons. Giuseppe Salmè 1 1476 Tomasuolo che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 19 ottobre 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 4 giugno 2001; sentiti l'avv. Barone e l'avv. Tomasuolo;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 3 febbraio 1993 la società RO. CO. A. MA, incorporante la società GEACO, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma il comune di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in complessive £. 744.000.000, in relazione a due sospensioni dei lavori di ristrutturazione e restauro del mercato rionale "Ostiense" oggetto del contratto di appalto stipulato l'11 giugno 1986, in esito a licitazione privata. La prima sospensione, durata dal 25 giugno 1987 al 26 ottobre 1990, era stata giustificata dal committente con la necessità di procedere al completo rifacimento del progetto, e la seconda, dal 17 novembre 1991 al 1° aprile 1992, era stata causata dalla sopravvenuta mancanza di fondi. La società appaltatrice ha anche chiesto la condanna del comune al pagamento di £. 126. 616.051 a titolo di saldo dell'ottavo s.a.l. e ha osservato che non poteva opporsi alla domanda 4 cons. Giuseppe Salmè 2 risarcitoria la previsione dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto, che escludeva qualsiasi indennizzo per la sospensione dei lavori, perché tale clausola era nulla, in quanto aveva natura vessatoria, e perché avrebbe costituito un'illegittima rinuncia a diritti indeterminati. Costituendosi, il comune ha eccepito il difetto di legittimazione della società attrice, la genericità delle sue richieste per non essere ancora intervenuto il - per essere pienamente collaudo, l'infondatezza della domanda risarcitoria valido l'art. 12 del capitolato speciale d'appalto, che era stato liberamente sottoscritto e della domanda di pagamento dell'ottavo s.a.l., perché tale pagamento era già avvenuto. Con sentenza del 25 febbraio 1995 il tribunale, respinte le eccezioni di inammissibilità (in quanto le riserve erano state tempestivamente iscritte e nelle more era intervenuto il collaudo) del comune ha rigettato le domande attrici perché infondate, ritenendo l'art. 12 del capitolato speciale d'appalto (sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice) non aveva natura vessatoria (il contratto era stato oggetto di apposita trattativa) ed era valido perché non conteneva rinuncia preventiva a diritti di natura risarcitoria. Questa pronuncia è stata confermata dalla corte d'appello di Roma. La corte territoriale ha rilevato, in punto di fatto, che il contratto di appalto faceva espresso rinvio al capitolato speciale in cui, innanzi tutto, era espressamente riservata all'amministrazione la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, modifiche e variazioni al progetto in corso d'opera, senza cons. Giuseppe Salmė 3 possibilità per l'impresa appaltatrice di sollevare eccezioni o chiedere rivalse. L'art. 12, in particolare, al primo comma, prevedeva il potere del direttore dei lavori di ordinarne la sospensione totale o parziale per il sopravvenire di cause di forza maggiore, ragioni di pubblico interesse od utilità o condizioni climatologiche o in relazione all'approvazione di varianti alle previsioni contrattuali delle opere attinenti alla prevenzione, alla sicurezza od altre simili circostanze speciali. Il secondo comma prevedeva invece una sospensione, per un periodo non superiore al doppio della durata complessiva dei lavori e, comunque, non superiore a più di ventiquattro mesi complessivi, per "fatti dipendenti dall'Amministrazione Comunale”. Nel caso in cui la sospensione prevista dal secondo comma dell'art. 12 avesse avuto durata più lunga, l'appaltatore aveva l'alternativa di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, ovvero, in caso di opposizione allo scioglimento da parte della stazione appaltante, di chiedere il ristoro dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre í termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma o in quelli previsti nella prima parte del secondo comma (sospensione per fatti dell'amministrazione mantenuta nei limiti del doppio della durata dei lavori o, comunque, nei ventiquattro mesi) l'appaltatore non avrebbe potuto vantare alcun diritto a compensi. La corte territoriale ha inoltre accertato che la clausola del capitolato speciale di cui si tratta era a conoscenza dell'appaltatore, perché il documento che le cons. Giuseppe Same 4 conteneva era stato siglato dall'impresa in ogni pagina e ha affermato che, comunque, nella specie non era applicabile l'art. 1341, 2° comma c.c., perché, essendo stato il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, a seguito di licitazione privata, non si configurava un'ipotesi di contratto per adesione, ma una fattispecie di contratto per relationem perfectam, nel quale il riferimento al predetto capitolato doveva considerarsi come il risultato di una scelta concordata tra le parti. Quanto alla dedotta nullità della clausola del capitolato speciale, in quanto costituente rinunzia a diritti risarcitori indeterminati, la corte d'appello, premesso che la domanda di risarcimento dei danni, nella misura di £. 290.000.000, derivanti dalla sospensione protrattasi oltre i ventiquattro mesi era inammissibile perché nuova rispetto alle domande contenute nell'iniziale atto di citazione, ha negato che la clausola di cui si tratta potesse qualificarsi come rinuncia, perché non aveva ad oggetto diritti acquisiti in base a un vincolo contrattuale già sorto, ma aveva soltanto la funzione di delimitare convenzionalmente le rispettive concrete pretese nascenti dal contratto rispetto a quelle che in astratto avrebbero potuto derivare dal contratto stesso. La clausola di cui si discute, inoltre, non poteva ritenersi nulla, per violazione dell'art. 1229 c.c., in quanto contenente un patto di preventiva esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave del debitore, perché in realtà si limitava a riprodurrebbe l'art. 30 del capitolato generale dei lavori pubblici (d.p.r. 1063 del 1962) che prevede un potere discrezionale di disporre la sospensione dei lavori cons. Giuseppe Salmè 5 per non meglio specificate ragioni di pubblico interesse, potere il cui esercizio dovrebbe presumersi come legittimo. Infine, le domande attrici non potevano essere accolte neppure valutando le sospensioni dei lavori come fatti illeciti in se. Quanto alla prima sospensione, durata 1222 giorni, dal verbale di collaudo risultava confermato che era stata disposta per la necessità di adeguare il progetto alle esigenze degli operatori commerciali e alla normativa anticendio e, quanto alla seconda, durata 135 giorni, con la mancanza di fondi. L'impresa non solo non aveva confutato le risultanze del collaudo, ma non aveva neppure prospettato né provato specifici comportamenti colposi o dolosi del comune né aveva sollevato rimostranze o indirizzato solleciti alla stazione appaltante durante i periodi di sospensione. Né l'onere probatorio gravante sull'impresa poteva ritenersi adempiuto con la semplice richiesta di c.t.u. Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma la RO.CO.A.MA. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati con memoria, ai quali resiste con controricorso il comune. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che l'orientamento secondo cui la disciplina delle clausole vessatorie è applicabile anche ai contratti ad evidenza pubblica stipulati in forma pubblica amministrativa non sarebbe stato adeguatamente confutato dalla + cons. Giuseppe Salme 6 successiva giurisprudenza di questa Corte che segue l'opposta tesi, fatta propria dalla corte territoriale. Aggiunge, in punto di fatto, che la clausola di cui all'art. 12, secondo comma del capitolato speciale, la quale, contenendo l'attribuzione all'amministrazione del potere di sospensione dei lavori ad libitum e senza alcuna responsabilità, ha natura vessatoria, non sarebbe stata specificamente sottoscritta e, pertanto, non sarebbe opponibile all'impresa. Il motivo non è fondato. Premesso che, in punto di fatto, la stessa sentenza impugnata esclude che la sigla apposta in ogni singolo foglio del documento contrattuale, pur idonea a provare la conoscenza delle clausole in esso contenuto, possa valere come "specifica approvazione”, deve osservarsi che non viene, nella specie, in considerazione il principio pacifico dell'applicabilità della norma di cui all'art. 1341, 2° comma c.c. anche ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (affermato a partire da Cass. n. 4832 del 1984 e successivamente costantemente seguito), ma il diverso tema dell'applicazione di tale norma ai negozi stipulati in forma pubblica. Ora, con riguardo ai contratti tra privati, questa Corte ha avuto modo di affermare che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione perché la legge notarile (16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche) dispone cons. Giuseppe Salme 7 che spetta al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto, dandone lettura e facendolo sottoscrivere a margine se consta di più fogli (sentenza sez. unite n. 193 del 1992 e, tra le più recenti, n. 675/2000, 4188/1998, 4269/1998). Alle stesse conclusioni la Corte è pervenuta quanto il contratto, di cui sia parte una pubblica amministrazione, sia stipulato in forma pubblica amministrativa, all'esito di licitazione privata, anche th se contente un rinvio alle clausole di capitolati generali o speciali, predisposti dall'amministrazione, delle quali le parti dichiarino di essere a conoscenza, perché in tal caso si configura una relatio perfecta a uno schema contrattuale di riferimento e non una fattispecie di contratto per adesione, nel senso specificato dall'art. 1341 c.c. (Cass. n.5292/1997, 6908/1996, 10582/1992, 9392/1992, 6846/1991, 9753/1990, 6332/1988, 136/1987, 6887/1986). Tale orientamento deve essere mantenuto fermo, non essendo state dedotte argomentazioni idonee a giustificare un mutamento. In particolare, non coglie nel segno l'obiezione (già formulata dalla richiamata sentenza n. 4832 del 1984) secondo cui la formalizzazione della procedura di redazione dell'atto pubblico non atterrebbe alla fase di determinazione del contenuto del contratto, ma all'accertamento della corrispondenza di quanto l'ufficiale rogante legge alle parti con l'effettivo contenuto del regolamento d'interessi dalle stesse parti predisposto, perché tale accertamento presuppone e implica un'indagine sull'effettivo contenuto delle dichiarazioni di volontà di entrambe le parti, di per sé idonea a escludere che la sottoscrizione possa ritenersi non sufficientemente ponderata. cons. Giuseppe Salme 8 2. Con il secondo mezzo la società ricorrente deduce la violazione degli articoli 99, 112 e 345 c.p.c., lamentando che la corte territoriale abbia ritenuta nuova la domanda di risarcimento dei danni, nella misura di £. 290.000.000, per il protrarsi delle sospensioni oltre i ventiquattro mesi, mentre dall'epigrafe della sentenza di primo grado risulterebbe che all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al tribunale, in data 3 dicembre 1993, tale domanda è stata espressamente proposta. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 1346, 1362, 1418, 1419 c.c. e vizio di motivazione. Lamenta, in primo luogo, che la sentenza impugnata, da un lato, ha dichiarato di condividere le enunciazioni della sentenza n. 104 del 1992, secondo cui è valida la rinuncia a diritti futuri ed eventuali, purché determinati i determinabili e, dall'altro, con insanabile contraddizione, ha affermato che la rinuncia può avere ad oggetto solo diritti già acquisiti. La rinuncia contenuta nella clausola di cui si tratta, in realtà, avrebbe ad oggetto i diritti (di contenuto indeterminato e indeterminabile) nascenti dalle sospensioni superiori ai ventiquattro mesi, la cui durata non sarebbe possibile prevedere e valutare al momento del contratto. Né l'invalidità di tale rinuncia potrebbe essere superata dalla previsione della facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto, trattandosi di facoltà di nessun rilievo pratico, posto che dall'eventuale accoglimento della domanda non deriverebbe, comunque, alcuna forma di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle sospensioni illegittime. cons. Giuseppe Salmè 9 Infine, sarebbe errata l'affermazione della corte territoriale secondo cui nella specie non sarebbe stata posta in essere una rinuncia a diritti di contenuto indeterminato o indeterminabile, ma una consapevole accettazione di una limitazione delle possibili pretese che potevano nascere dall'esecuzione del contratto, perché al momento del contratto non sarebbero state prevedibili le conseguenze economiche delle pretese rinunciate. I due motivi vanno congiuntamente esaminati perché strettamente connessi. Infatti, anche a ritenere erronea l'affermazione dell'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla durata delle sospensioni oltre i ventiquattro mesi, in quanto tempestivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni, come specificazione delle domande originariamente proposte, (come sostenuto nel secondo motivo), tale errore sarebbe irrilevante, perché la corte territoriale, comunque, ha esaminato nel merito la domanda, ritenendola infondata in quanto incompatbile con l'approvazione della clausola contenuta nell'art. 12 del capitolato speciale. Nel merito la censura articolata con il terzo motivo non è fondata. Il rigetto del motivo d'appello di identico contenuto è stato dalla corte territoriale fondato sul rilievo fondamentale che la clausola di cui all'art. 12 del capitolato speciale costituiva una delimitazione convenzionale delle rispettive concrete pretese nascenti dal contratto, rispetto a quelle astrattamente derivabili dal contratto stesso e non un “atto abdicativo specifico ed in relazione a diritti acquisiti in base a un vincolo contrattuale già sorto (caso esaminato dalla detta cons. Giuseppe Sal 10 sentenza n. 104 del 1992)". La corte territoriale, al di là del rigore tecnico giuridico delle affermazioni, ha inteso, nella sostanza, identificare l'effettiva volontà contrattuale delle parti (operazione, come è noto, riservata al giudice del merito) e all'uopo (e cioè ai soli fini ermeneutici propostisi) ha inteso giovarsi anche del principio logico-giuridico, di evidente esattezza, secondo cui un atto abdicativo non è configurabile se non rispetto a situazioni giuridiche acquisite. Per superare l'ostacolo che, secondo l'appellante, sarebbe stato rappresentato dall'affermazione contenuta nella sentenza n. 104 del 1992 secondo cui "la rinunzia quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione", la corte territoriale ha correttamente evidenziato che le affermazioni testualmente riportate debbono essere lette in relazione alla fattispecie concreta oggetto del giudizio. Ora, tale fattispecie era rappresentata da una situazione in cui l'appaltatore si era obbligato a non avanzare richieste di indennizzi per il mantenimento dei cantieri e per gli oneri che sarebbero derivati da due sospensioni dei lavori già disposte, e tale impegno aveva formato oggetto di dichiarazioni inserite nei relativi verbali. Il problema affrontato dalla Corte era quindi di accertare se tali dichiarazioni fossero valide anche se, al momento in cui erano state fatte, non era ancora prevedibile l'effettiva durata delle sospensioni. In quel caso, dunque, si era già verificato un presupposto della fattispecie a formazione progressiva che avrebbe potuto perfezionarsi con il prolungamento delle sospensioni oltre la durata coperta dalla cons. Guiseppe Salmè 11 "franchigia" (dei sei mesi) prevista dall'art. 30 del capitolato generale dei lavori pubblici. Nel caso specifico oggetto della presente controversia, invece, si è del tutto al di fuori di detta fattispecie a formazione progressiva, perché la dichiarazione contrattuale è inserita nel documento che contiene il contratto, in modo del tutto indipendente da una concreta ipotesi di sospensione. Pertanto non v'è alcuna contraddizione tra la condivisione del principio affermato dalla sentenza n. 104 del 1992, con riferimento a una determinata fattispecie, e la diversa conclusione raggiunta nel caso concreto.
3. Con il quarto motivo, deducendo la violazione degli articoli 1229, 1346, 1362 c.c. e vizio di motivazione, la società ricorrente censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui la clausola di cui si discute non si porrebbe in contrasto con l'art. 1229 c.c., che vieta l'esclusione di responsabilità per gli inadempimenti dolosi o gravemente colposi, in quanto ricalcherebbe il disposto dell'art. 30 del capitolato generale dei lavori pubblici. A parte che quest'ultima disposizione non si applicherebbe al contratto de quo, di cui è parte un'amministrazione non statale, la norma richiamata riguarda le sospensioni per causa di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse o di pubblica necessità, mentre il secondo comma dell'art. 12 del capitolato speciale ha ad oggetto le sospensioni per fatti dipendenti dall'amministrazione comunale. cons. Giuseppe Salmè 12 Con il quinto motivo, che può essere esaminato congiuntamente, l'impresa appaltatrice denuncia la violazione degli articoli 1223, 2043, 2697, 2909 c.c. e vizio di motivazione. Ribadita la diversità delle previsioni contenute nell'art. 12, secondo comma del capitolato speciale e di quelle di cui all'art. 30 del capitolato generale dei lavori pubblici, la ricorrente afferma che dai verbali di sospensione dei lavori e dagli accertamenti compiuti dal tribunale risulterebbe che la prima sospensione dei lavori non fu causata dalla necessità di soddisfare le esigenze degli operatori commerciali o di eseguire opere imposte da motivi di sicurezza, ma solo dalla determinazione del comune di cambiare il progetto senza alcuna obiettiva ragione giustificatrice. La seconda sospensione fu poi causata dalla mancanza di fondi. Non si trattava, quindi, di ragioni di pubblico interesse o necessità, ma di fatti dipendenti dal comune e imputabili a sua colpa grave. Poiché la durata complessiva delle sospensioni ammontava a quattro volte la durata massima dei lavori le sospensioni dovevano presumersi illegittime, almeno per la parte eccedente la durata indicata nell'art. 30 del capitolato generale dei lavori pubblici. Non era pertanto necessario fornire ulteriori prove dell'ascrivibilità delle sospensioni a negligenza e grave imprevidenza della stazione appaltante. Comunque, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, i verbali di sospensione erano stati sottoscritti con riserva, ribadita ed estslicata nei verbali di ripresa dei lavori e nei registri di contabilità. cons. Giuse 13 Afferma, infine, la ricorrente che, comunque, le sospensioni configuravano una plateale inosservanza dei doveri di buona fede da osservare nell'esecuzione del contratto. Anche questi motivi non sono fondati. La corte territoriale ha respinto la tesi della società appaltatrice secondo la quale l'esonero da responsabilità del comune per i danni derivanti dalle sospensioni di cui si tratta, contenuto nell'art. 12 del capitolato speciale, sarebbe nullo per contrasto con l'art. 1229 c.c., oltre che con l'argomento che tale esonero sarebbe nella sostanza riconducibile al disposto dell'art. 30 del capitolato generale dei lavori pubblici, con il rilievo, di per sé decisivo e quindi assorbente, che la società non avrebbe "evidenziato (prospettandoli e debitamente comprovandoli) specifici comportamenti colposi o dolosi del Comune di Roma". Deve essere, pertanto, tralasciata ogni questione relativa all'astratta compatibilità della clausola capitolare di cui si discute con l'art. 1229 c.c., perché occorre piuttosto verificare se l'autonoma ratio decidendi consistente nella rilevata mancanza di prova di comportamenti colposi o dolosi dell'amministrazione (che presuppone la portata imperativa della norma codicistica e la sua applicazione nella specie) resiste o non alle censure della ricorrente. Ora, la corte territoriale, come osservato, ha negato che sia stata raggiunta la prova di quei comportamenti, mentre la ricorrente sostiene che la durata delle sospensioni costituirebbe presunzione di illegittimità delle stesse. La censura, tuttavia, non è ammissibile perché, come è noto, l'opportunità di fondare la cons. Giuseppe SalmeCompany 14 decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi sui quali fondare tali presunzioni è riservata all'incensurabile valutazione del giudice di merito. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di qusto giudizio che si liquidano in £. 125000 oltre a £. 15.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 4 giugno 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estensore سا Il presidente lomar lamene IL CANCEL ERE 1 8 GEN 2002 L Andrea Bianchi A 4 IL CA ria M RE O e S R 2 E 0 3 T 0 . A 2 4 14 R . T 1 R N 0 P E 7 E L 8 L 1 E 3 N € 109T 129,11 D a A te t A a TT I sa d Z r in E N e a e v E S to r 456T 41,32 A u G a o O istr t G y o A T n s e n s g g TOT. 170,43 a ri N e J i u R lu E D n ) C o s tt n M . p ro s p o A e C C R a ( (eu ( # cons. Giuseppe Salmè 15