Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14676 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 4 67 8 /0 2 PREM DICASSAZIONE LA Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2678/00 Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 34202 Cron. - Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Rep. 3825 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 06/02/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 il 16.10.02 CICUTI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE IL CANCELLIERE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FULVIO VACCARO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZA GI, quale Commissario Liquidatore della CAOMITAS spa in L.C.A., elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio Richiesta copia studio ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo dal Sig. COL.S dell'avvocato PIETRO CARLINO, che lo difende, giusta per diritti 14.35 11. 16-10-02 delega in atti;
IL CANCELLIERE 2002 controricorrente - 342 nonchè contro 1 SAVA LEASING SPA, ASSITALIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 79/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione IV civile emessa il 6/11/98, depositata il 13/01/99; RG.4045/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato VACCARO FULVIO;
udito l'Avvocato CARLINO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 29/30 ottobre 1990 TI Daniela conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma la CO spa e la Sava Laesing spa per sentirle condan- nare al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro automobilistico verificatosi in Roma in loca- lità Casalpalocco in data 8.1.90, allorchè alla guida della spa Fiat 500 tg. Roma L35725, nell'attraversare l'incrocio, era stata attinta da una vettura Fiorino tg. Roma 98857R della Sava Leasing spa che, condotta da AL AL, anziché voltare a destra secondo la se- gnalazione fatta con la relativa freccia di direzione, aveva proseguito diritto attraversando l'incrocio. Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano la responsabilità del sinistro era da ascriversi che all'esclusiva responsabilità della TI che non aveva rispettato lo stop. Riassunta la causa nei confronti del Commissario - liquidatore della CO spa, posta in l.c.a., il tri- bunale adito con sentenza n. 14511 del 6.6.97 condanna- va la Sava Leasing spa a pagare all'attrice la somma di L. 91.933.525 oltre interessi e spese e dichiarava la CO in 1.c.a. tenuta al pagamento di dette somme. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 79 del 6.XI.98, in accoglimento dell'appello proposto dal com- missario liquidatore della CO spa in 1.c.a. ha condannato le convenute a pagare alla TI la somma di L. 35.756.000, invece di quella liquidata dal tribu- nale, ritenendo che il fattore determinante del sini- stro era stato la mancata osservanza del segnale di stop all'incrocio da parte della TI e che a carico del conducente del Fiorino residuava il fatto di non avere Osservato la necessaria prudenza di guida nell'approssimarsi allo stop, ragione per la quale di- videva nella misura del 25% il 50% di colpa addossabile ai due conducenti dei veicoli coinvolti, riducendo con- seguentemente gli importi liquidati dal tribunale in 3 favore, della TI, a carico della quale metteva le spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre il Cicu- ti, esponendo due motivi. Resiste con controricorso il Commissario liquidato- re della CO spa in 1.c.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e si sostiene che la Corte di merito non ha fornito al- cuna giustificazione adeguata e logicamente non con- traddittoria a fondamento della sua decisione di rite- nere inattendibile la deposizione testimoniale di CC GU. Con il secondo motivo si deduce omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla ritenuta inattendibilità del teste CA e si so- stiene che la Corte di merito, essendosi limitata ad asserire l'inattendibilità del teste "per ovvi motivi", non ha spiegato quali altri fatti, atti e circostanze contraddicono la deposizione del teste, oltre alle de- dotte circostanze della conoscenza del teste da parte del fratello della TI e della non menzione del no- minativo dello stesso teste nel rapporto della Polizia Stradale. 4 I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- te, perché attengono entrambi alla valutazione negativa fatta dalla Corte di merito circa l'attendibilità del teste CA. Vale innanzitutto considerare che la valutazione della Corte di merito circa l'inattendibilità del teste CA s'inquadra in un contesto processuale che vede contestata dai convenuti costituitisi la circostanza addotta dall'attrice, secondo cui la vettura della Sava leasing viaggiasse con la freccia destra di direzione azionata: è in riferimento alla fondatezza di tale spe- cifica circostanza che la Corte di merito esprime il convincimento di non potersi affidare all'unico elemen- to di prova conforme, costituito appunto dalla testimo- nianza del CA. La relativa valutazione ha il suo supporto motiva- zionale: il CA è collega del fratello della TI e il suo nominativo non figura fra i testi indicati nel rapporto della Polizia stradale. L'espressione "per ovvi motivi" usata a sostegno della valutazione di non sicura attendibilità della de- posizione del CA, contrariamente all'assunto della ricorrente, trova la sua giustificazione nel contesto motivazionale della decisione, ove è rimarcato che l'unico elemento certo circa la dinamica del sinistro 5 dato dall'inosservanza del segnale di stop da parte della TI, stante la mancanza assoluta di altri dati rilevanti (tracce di frenata, punto di collisione ecc.) e, al tempo stesso, appare riassuntiva degli elementi presi in considerazione per la non sicura attendibilità del teste in ordine alla specifica circostanza della segnalazione di svolta a destra della vettura della Sa- va leasing, vale a dire il fatto che tale circostanza stata specificamente contestata dai convenuti e l'unide 005. ANT elemento di sostegno è costituito dalla deposizione di una persona non menzionata, fra i testi presenti, nel verbale della Polizia Stradale e, per giunta, collega del fratello della attrice. Per le considerazioni suesposte il ricorso va ri- gettato e le spese del giudizio di cassazione, sono compensate tra le parti costituite, sussistendo giusti- ficati motivi.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. 109T 129,11 4565 20,66 Così deciso in Roma addì 6.2.2002. Пия, 77 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vittorio fuvaбла 8067- 12,00 Шля Sagi, IL CANCELLIERE C1 PREY BA BSS NOⱭ Dott.ssa Maria Aletlo ד ONבררוכט 13 16 OTT 2002 '1660 6