Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti come nel caso del veicolo registrato con il numero di telaio contraffatto, non si applica la norma di cui all'art. 1156 cod. civ., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 cod. cit..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5600 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SEGEDRA DI IO OR & C. SNC, in persona del leg. rappr. p.t. IO OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GAGLIANI CAPUTO FRANCO, che lo difende unitamente agli avvocati PAPA GIANFRANCO, DAZZO GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ON EL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 16527/98 proposto da:
ON EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO F., difesa dall'avvocato DELL'ACQUA BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
SEGEDRA DI IO OR & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GAGLIANI CAPUTO FRANCO, difeso dagli avvocati PAPA GIANFRANCO, DAZZO GIORGIO, GAGLIANI CAPUTO FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ER AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1909/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Franco CAROLEO, difensore del resistente ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso SEGEDRA;
udito l'Avvocato Bruno DELL'ACQUA, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso, in via principale, per la remissione alle Sezioni Unite;
nel merito, per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rogito 30 maggio '88 la SE.GE.D.R.A. s.n.c. acquistava, per mezzo della concessionaria p.a. Supergarage di Bologna, munita di procura a vendere da parte dell'intestatario DO UA, la autovettura Golf G.T.I. gia' targata BO/A81417 telaio WVWZZZ19ZFW499869, vettura, il cui furto avvenuto prima dell'iscrizione al P.R.A. era stato denunciato anni addietro da LA NI, qualificatasi proprietaria del veicolo, e della quale in data 4 ottobre 88 veniva eseguito il sequestro penale, perché autoveicolo con il numero di telaio alterato a seguito del furto.
Presentata istanza di dissequestro alla pretura di Ravenna, presso la quale già pendeva analoga istanza da parte della NI, la SE.GE.D.R.A. s.n.c. conveniva la stessa davanti al Tribunale di Milano perché fosse accertata la proprietà della autovettura in capo all'attrice, con il rigetto di ogni contrastante pretesa di terzi. Autorizzata la chiamata in causa di NG BI marito della NI, qualificatosi vero proprietario del veicolo, cui il pretore penale, disponendo il dissequestro, aveva autorizzato la consegna dello automezzo, il Tribunale, con sentenza 3 maggio 1993, affermata la legittimazione passiva di entrambi i coniugi NI- BI, dichiarava la SE.GE.D.R.A. legittima proprietaria dell'autoveicolo perché il venditore risultava dal P.R.A. effettivo proprietario e perché, ove ritenuta nulla l'iscrizione, valeva il principio del "possesso di buona fede vale titolo" ex art. 1153 c. civ.. Seguiva la condanna dei convenuti in via solidale al pagamento delle spese giudiziali.
Su impugnazione principale del BI ed incidentale della NI, che si lamentava del mancato accoglimento dell'eccezione sollevata di sua carenza di legittimazione passiva, nonché della condanna subita al pagamento delle spese giudiziali, la Corte di appello di Milano, con sentenza 13 giugno 1997, dichiarava: infondate le pretesa della SE.GE.D.R.A. nei confronti di NG BI;
inammissibile l'appello incidentale della NI, compensando integralmente le spese giudiziali fra la SE.GE.D.R.A. ed il BI, e limitatamente a quelle del grado di appello le spese giudiziali fra la NI e la SE.GE.D.R.A..
Afferma la corte d'appello che la registrazione obbligatoria degli autoveicoli si inserisce in un regime di pubblicità che legittima la presunzione di appartenenza di essi a chi ne abbia la intestazione formale e dirime gli eventuali conflitti fra aventi diritto su detti beni da un medesimo autore;
ma l'omissione della registrazione NON comporta l'invalidità o l'inefficacia della acquisizione della proprietà, con la conseguenza che la presunzione di appartenenza del bene all'intestatario formale, NON preclude la prova contraria;
ne' l'avvenuta registrazione da parte di un "acquirente a non domino" vale a sanare l'irregolarità dell'acquisto; per cui, una volta accertato che il veicolo, con il telaio alterato, è pervenuto alla SE.GE.D.R.A. in base ad acquisto "a non domino", alla stessa è opponibile il titolo dell'originario proprietario, salvo l'eventuale usucapione del bene. Nè secondo la corte d'appello, costituisce ostacolo a tale opponibilità il fatto che l'autoveicolo non sia mai stato registrato, in quanto tale circostanza, se rende impossibile l'operatività del regime di pubblicità, NON impedisce l'individuabilità del veicolo attraverso il certificato di origine che consente il riscontro di conformità con i dati del telaio. Ne consegue, per la corte territoriale, che per gli autoveicoli non sussiste l'esigenza della tutela della buona fede come per i comuni beni mobili, per cui deve escludersi, per tali beni, l'applicabilità dello art. 1153 c. civ. rientrando il caso di specie nella disciplina dell'art. 1156 c. civ.. Quanto all'appello incidentale proposto dalla NI, afferma la corte d'appello, che esso è inammissibile perché proposto fuori termine (con la comparsa di costituzione) pur nascendo l'interesse ad impugnare della NI in modo diretto ed immediato dalla sentenza, riguardando l'impugnazione principiale solo il rapporto BI- SE.GE.D.R.A., e potendo l'impugnazione tardiva essere proposta solo dalle parti nei cui confronti è stata proposta l'impugnazione principale o altra impugnazione incidentale.
Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la SE.GE.D.R.A., alla quale resistono il BI e la NI che ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale sulla dichiarata inammissibilità dello appello incidentale (da lei proposto avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la sussistenza della sua legittimazione passiva) e sulla compensazione nei suoi confronti delle spese del grado di appello.
Al ricorso incidentale resiste la SE.GE.D.R.A. sostenendone la inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente SE.GE.D.R.A. a motivo di ricorso principale la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1153, 1156 c. civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente negato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1153 c. civ., e, quindi, escluso che una automobile possa essere acquistata "a non domino" ai sensi della stessa norma, NONOSTANTE:
A) - l'auto con il suo vero numero di telaio (... 859) non fosse mai stata iscritta al P.R.A., perché rubata prima che il BI potesse provvedervi;
B) - la stessa auto fosse risultata apparentemente iscritta con l'alterato numero di telaio (... 869) - quando in buona fede la SE.GE.D.R.A. ne aveva trattato l'acquisto - ma l'iscrizione fosse da ritenersi nulla o meglio inesistente;
C) - il Guardasigilli, nella relazione a commento dell'art. 2683 c.c., avesse affermato che, prima dell'iscrizione, gli autoveicoli devono considerarsi soggetti a tutte le norme relative a beni mobili e comunque, sottratti alle regole speciali dettate per i beni iscritti nei pubblici registri;
D) - l'art. 1156 c.c., secondo il dato testuale fosse applicabile solo agli autoveicoli "ISCRITTI", cioè effettivamente e validamente iscritti;
E) - l'esclusione della equiparabilità degli autoveicoli ai comuni beni mobili, affermata dalla corte d'appello, comporti, contro le elementari ragioni di logica, la equiparazione della disciplina degli autoveicoli effettivamente e validamente iscritti a quella degli autoveicoli mai iscritti o non validamente iscritti;
F) - l'affermata (dalla corte d'appello) identificabilità con precisione dell'auto in base al suo numero di matricola, fosse un assunto smentito nella realtà, come dimostrato nella specie dalla maliziosa alterazione del numero di matricola;
e non avrebbe alcun rilievo nell'indagine sulla buona fede del potenziale acquirente, volta ad accertare la possibilità di identificazione del "vero" proprietario e non dell'auto in base all'originario numero di matricola.
Deduce la NI a motivi di ricorso INCIDENTALE:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 333 e 334 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione:
per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto INAMMISSIBILE l'appello INCIDENTALE da lei proposto ritenuto tardivo, in quanto sollevato con la comparsa di costituzione del 19.4.94 avverso la società SE.GE.D.R.A., parte diversa dall'appellante principale (il BI), nonché per aver compensato le spese del giudizio d'appello fra l'istante e la soc. SE.GE.D.R.A., NONOSTANTE:
A) - l'impugnazione contro una pronuncia emessa verso più parti, per il principio dell'unità del procedimento, imponga la riunione anche d'ufficio, di tutte le impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza;
B) - le impugnazioni successive alla prima, siano esse impugnazioni incidentali autonome o incidentali tipiche, assumono necessariamente carattere incidentale;
C) - la notifica dell'atto di appello alla NI, si fosse resa necessaria ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di I^ grado;
D) - l'istante (NI) avrebbe dovuto essere, comunque. convenuta in giudizio ex art. 331 c.p.c. per ordine del giudice, trattandosi di causa inscindibile, divenuta tale a seguito della chiamata in causa del BI da parte della NI, con la conseguenza che la stessa era, comunque, legittimata a proporre l'impugnazione incidentale tardiva.
Vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c. i ricorsi principale ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
Il ricorso principale è fondato.
Il problema posto nella presente controversia, relativo alla applicabilità o meno del principio di cui all'art. 1153 c. civ. al possessore di buona fede di un bene mobile (autoveicolo) rientrante astrattamente nella categoria dei beni mobili registrati, ma in concreto non iscritto o apparentemente iscritto al P.R.A. per nullità della iscrizione, alienato a non domino in base a titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, è stato negativamente risolto dalla corte d'appello su presupposto della identificabilità del bene, nella specie autoveicolo, per mezzo del certificato d'origine che consentirebbe, secondo la corte d'appello a chiunque di individuare attraverso i dati tecnici da esso riportati (numero di telaio, ecc.) l'automezzo oggetto della vendita, e, quindi, farebbe venir meno l'esigenza di tutela della buona fede, sussistente, invece, con riferimento ai comuni beni mobili. Tale tesi non può essere condivisa in quanto se è vero che la maggior possibilità di individuazione dei beni mobili registrati costituisce la "ratio" della diversa disciplina del regime possessorio, rispetto agli altri beni mobili, è altresì vero che la suddetta possibilità sussiste sempreché l'autoveicolo sia effettivamente e validamente registrato.
È, infatti, proprio il meccanismo della registrazione, come disposto dagli artt. 6 e 7 del R.D. 1814/27, a garantire la identificazione del veicolo iscritto;
e ciò attraverso la trascrizione nel pubblico registro dei dati relativi alla identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo desunti dalle note presentate dal richiedente, dal certificato di origine, dal foglio complementare, ecc..
Quando il suddetto meccanismo non è attivato, oppure è invalidamente attivato, come nel caso di specie, in cui l'iscrizione del veicolo effettuata con il numero di telaio contraffatto, a nome di DO UA è da ritenersi nulla, viene meno la possibilità per il terzo acquirente sia di identificare il bene che di verificare l'identità del venditore, come del resto è dimostrato nella presente fattispecie dal fatto che la SE.GE.D.R.A., attraverso l'iscrizione del veicolo indicato con il diverso numero di telaio ed a nome del UA, non è stata in grado di individuare ne' l'identità del veicolo (altro da quello apparente), ne' la titolarità del venditore (non dominus).
In una tale situazione, in cui è venuto meno il sistema di pubblicità legale e, quindi, la stessa possibilità di effettuare il controllo sulla circolazione dei veicoli, NON c'è alcuna ragione per escludere l'operatività del principio possesso vale titolo ex art. 1153 c. civ. in favore del possessore di buona fede del veicolo NON
iscritto al PRA o invalidamente iscritto, alienato a non domino. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa corte (v. sentt. 3537/77; 9714/97; 4328/97) privilegiando una interpretazione rigorosamente letterale dell'art. 1156 c. civ. che esclude l'applicabilità del principio possesso vale titolo ai soli beni mobili effettivamente e validamente iscritti nei pubblici registri.
Il ricorso principale va, pertanto, accolto.
Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile in quanto proposto con il controricorso dalla NI, priva della facoltà di cui all'art. 371, 1^ e c.p.c. per non essere stato proposto nei di lei confronti il ricorso principale;
ne' potendo la stessa avvalersi della facoltà di cui agli artt. 331 e 332 c.p.c., stante la scindibilità, nel primo caso, dei rapporti SE.GE.D.R.A./NI e SE.GE.D.R.A./BI e nel secondo caso, l'avvenuta scadenza del termine ex art. 327 c.p.c. per la integrazione del contraddittorio. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei limiti del ricorso accolto, con rinvio, anche per spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi enunciati. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del presente giudizio fra la ricorrente incidentale e la SE.GE.D.R.A..
P. Q. M.
La corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
dichiara compensate le spese del presente giudizio fra la ricorrente incidentale e la SE.GE.D.R.A.;
cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001