TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 668
TAR
Sentenza 10 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 4 Avviso - Doppia valutazione titolo di laurea

    La Corte ha ritenuto legittima la scelta della commissione di applicare un "principio di maggiore favore" per valorizzare il merito, attribuendo il punteggio più vantaggioso tra percorso lavorativo e titoli. La laurea della controinteressata La SA è stata valutata correttamente come titolo ulteriore.

  • Improcedibile
    Irregolare attribuzione punteggio titolo di laurea

    La Corte ritiene che l'attribuzione dell'intero punteggio sia irragionevole, poiché una parte del titolo di studio è stata "consumata" per soddisfare il requisito di accesso. Tuttavia, dichiara il motivo improcedibile per mancato superamento della prova di resistenza, poiché anche con la decurtazione la candidata DO manterrebbe un punteggio superiore.

  • Rigettato
    Inesistenza incarichi di responsabilità (DO)

    La Corte ha ritenuto legittimo il criterio della commissione di individuare gli incarichi di responsabilità tramite il riscontro dell'indennità annuale formalmente riconosciuta. Le determine di liquidazione prodotte attestano lo svolgimento di funzioni di responsabile d'ufficio e di procedimento.

  • Rigettato
    Erronea doppia valutazione incarichi (La SA)

    La Corte ha confermato la legittimità del criterio di valutazione basato sull'indennità annuale. Le determine di liquidazione attestano lo svolgimento di funzioni distinte e formalizzate con autonomi provvedimenti, escludendo la doppia valutazione della medesima attività.

  • Rigettato
    Erroneo computo anzianità di servizio

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 7, comma 4, del CCNL 31 marzo 1999 per la decorrenza giuridica. Per quanto riguarda la valutazione delle frazioni di anno, la Corte ha riscontrato un errore di calcolo in danno della controinteressata La SA, ma ha dichiarato il motivo privo di utilità pratica ai fini della graduatoria.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per incarico di segretario responsabile

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri della commissione che valorizzano solo gli incarichi con riconoscimento dell'indennità di responsabilità d'ufficio. La documentazione prodotta dalla ricorrente non attesta il conferimento di tale incarico, ma solo di "procedimenti complessi".

  • Improcedibile
    Mancata attribuzione punteggio per certificazione informatica

    La Corte dichiara il motivo improcedibile per mancato superamento della prova di resistenza, poiché anche con l'aggiunta di tale punteggio, la ricorrente non raggiungerebbe una posizione utile in graduatoria.

  • Improcedibile
    Manifesta ingiustizia della procedura di valutazione

    La Corte dichiara il motivo improcedibile per mancato superamento della prova di resistenza, in quanto le censure precedentemente esaminate sono state rigettate o dichiarate improcedibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 668
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 668
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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