Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2025, proposto da
SA LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Durante, Saverio Molica, con domicilio eletto presso lo studio Santa Durante in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
nei confronti
TR DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO La SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Demetrio Verbaro e Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI DA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 31 del 7 gennaio 2025 del Comune di Catanzaro avente ad oggetto “ attuazione fabbisogno di personale - procedura di progressione tra le aree per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 2 unità di personale appartenente all’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (ex cat. D), profilo professionale “specialista in attività amministrativo-contabile”. Approvazione atti commissione e riclassificazione dei vincitori ”, con cui il Comune ha illegittimamente dichiarato vincitori della progressione tra le aree RO La SA e TR DO;
- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla predetta procedura speciale di progressione tra le aree di n. 2 unità di personale nn. 1,2 e 3;
- delle schede di valutazione dei partecipanti della Commissione esaminatrice, allegate ai verbali;
- della eventuale graduatoria finale, allo stato sconosciuta a parte ricorrente e/o mai pubblicata/approvata dal Comune di Catanzaro;
-di ogni altro verbale e scheda di valutazione e atto in cui alla ricorrente è stato contra ius attribuito il punteggio inferiore di 47.5, invece che il punteggio corretto e superiore di 70;
- di ogni altro atto o provvedimento ulteriore, successivo, prodromico o conseguenziale;
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente di ottenere il punteggio corretto di 70 e di essere conseguentemente dichiarata vincitrice della selezione;
E PER LA AN
del Comune di Catanzaro ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 70 e a dichiarare la ricorrente vincitrice della selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TR DO, di RO La SA e del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IT HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra SA LA, inquadrata nell'Area Istruttori del Comune di Catanzaro, ha partecipato alla “ procedura comparativa per la progressione tra le aree di n. 2 unità di personale da collocare nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni (ex categoria D) nel profilo professionale specialista in attività amministrative e contabili ”, indetta dal Settore Personale e Organizzazione del Comune di Catanzaro con Avviso interno del 13 settembre 2024d.
2. All’esito della procedura, l’amministrazione ha pubblicato sull’Albo Pretorio e sull’intranet aziendale la determinazione n. 31 del 7 gennaio 2025, con la quale sono stati dichiarati vincitrici le controinteressate TR DO e RO La SA (rispettivamente, prima classificata, con 90 punti, e seconda classificata, con 76,5 punti).
3. Collocatasi al quarto posto con 47,5 punti, la sig.ra SA LA, con il ricorso specificato in epigrafe, ha impugnato gli esiti della procedura, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi.
4. Con il primo e secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 dell’Avviso, secondo il quale potevano essere valutati solo i titoli ulteriori rispetto a quelli usati come requisito di accesso: sostiene, al riguardo, che la commissione avrebbe illegittimamente attribuito alla sig.ra DO e alla sig.ra La SA rispettivamente 25 e 20 punti per lo stesso titolo di laurea già utilizzato per poter partecipare alla procedura.
5. Con il terzo e quarto motivo, si deduce:
- l’inesistenza degli incarichi di responsabilità per i quali la commissione ha attribuito alla quanto alla candidata DO complessivamente 35 punti (di cui 15 per responsabile di procedimento e 20 per responsabile di ufficio): infatti, la documentazione prodotta dalla candidata consisterebbe solo in determine di liquidazione di indennità per “istruttoria di procedimenti complessi”, che attesterebbero un’attività meramente istruttoria e non di responsabilità; né risulterebbero atti formali di conferimento di incarichi di responsabilità, come richiesto dall'art. 4 dell’Avviso;
- l’erronea attribuzione alla candidata La SA di 10 punti per effetto di una doppia valutazione della medesima attività.
6. Con il quinto motivo, si contesta il punteggio attribuito a entrambe le vincitrici per il servizio prestato: la commissione avrebbe erroneamente individuato la data di decorrenza dell’inquadramento nella categoria C a partire dal 1° gennaio 1998; oltre all’errore sulla data di decorrenza, per la candidata La SA, risulterebbe che la commissione avrebbe valutato una frazione di anno di 6 mesi con 0,5 punti, mentre l’Avviso prevedeva l'attribuzione di un punto solo per frazioni superiori a sei mesi.
7. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione:
- di 20 punti per l’incarico di segretario responsabile della III Circoscrizione svolto sino al 2019;
- di 2,5 punti per la certificazione informatica prodotta.
8. Con l’ottavo e nono motivo, la ricorrente si è soffermata, infine, sulla “ prova di resistenza ” e sulla “ manifesta ingiustizia della procedura di valutazione ”.
9. Si sono costituiti il Comune di Catanzaro e le controinteressate TR DO e RO La SA, resistendo al ricorso. Il Comune di Catanzaro ha eccepito, altresì, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della cd. “prova di resistenza”.
10. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., approfondendo ulteriormente le rispettive tesi difensive e replicando alle eccezioni sollevate dalle controparti.
11. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio ritiene, invece, di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione, essendo il ricorso in parte infondato e in parte improcedibile, per quanto di seguito si esporrà.
13. In particolare, si intende procedere all’esame delle censure in ordine logico, ossia seguendo la capacità delle stesse a determinare il superamento della “prova di resistenza”, con la conseguenza che il rigetto di alcune censure potrebbe determinare l’improcedibilità delle altre, qualora comportino un sovvertimento della graduatoria, che ha collocato ai primi due posti la sig.ra TR DO con 90 punti e la sig.ra RO La SA con 76,5 punti, seguite dalla sig.ra RI DA con 70 punti e dalla ricorrente con 47,5 punti.
14. Con il primo e secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 dell’Avviso, lamentando una illegittima “doppia valutazione” del titolo di laurea delle controinteressate, sia come requisito di accesso che come titolo “ulteriore”.
14.1. In via preliminare, occorre richiamare il quadro regolamentare della procedura.
L’art. 1 dell’Avviso prevede requisiti di accesso alternativi:
- laurea triennale e almeno 5 anni di esperienza;
- diploma di scuola secondaria e almeno 10 anni di esperienza.
Il successivo art. 4 prevede che siano valorizzati esclusivamente i titoli di studio "ulteriori rispetto a quelli utilizzati per l’accesso".
In sede di insediamento, la commissione ha stabilito di applicare un “principio di maggiore favore” nella valutazione delle domande presentate, attribuendo a ciascun candidato il punteggio risultante dalla combinazione più vantaggiosa tra percorso lavorativo e titoli dichiarati (verbale n. 1 del 20 novembre 2024).
Il Collegio ritiene che tale scelta non travalichi né i limiti posti dalla lex spocialis , né quelli di ragionevolezza dell’attività valutativa, rispondendo all'esigenza di massimizzare la valorizzazione del merito professionale dei candidati.
Come noto, la giurisprudenza riconosce “ all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione [...] con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha operato definendo ex ante i criteri per ricostruire la posizione del concorrente nel modo più favorevole consentito dal quadro dei titoli posseduti.
Nei criteri adottati non si ravvisano profili di irragionevolezza o errore di fatto, né elementi che configurino uno sviamento logico o una sproporzione nel trattamento dei candidati, essendo la finalità dei criteri, come detto, quella di garantire la massima valorizzazione del merito professionale.
14.2. Quanto alla posizione della controinteressata La SA l'operato della commissione è immune dal vizio dedotto, in quanto:
- risulta documentalmente che la candidata fosse in possesso sia del diploma che della laurea triennale, oltre a un'anzianità di servizio ultratrentennale;
- sulla base dei criteri riportati nel verbale n. 1 del 20 novembre 2024, il diploma è stato correttamente valutato come requisito d'accesso (unitamente ai 10 anni di servizio), rendendo la laurea triennale un titolo autonomo e “ulteriore”, valutabile con 20 punti senza alcuna duplicazione.
14.3. Diversamente, deve concludersi per la sig.ra DO, in quanto:
- sebbene la laurea “vecchio ordinamento” sia culturalmente superiore alla triennale e non valorizzarne l'eccedenza creerebbe un'illogica disparità di trattamento (cfr. TAR Roma, sez. IV, 7 gennaio 2023, n. 239), l’attribuzione dell'intero punteggio di 25 punti (previsto per la laurea magistrale e “vecchio ordinamento”) appare irragionevole;
- infatti, poiché una parte del percorso accademico è stata necessariamente “consumata” per soddisfare il requisito minimo di accesso, solo la “quota eccedente” (il valore differenziale tra il titolo superiore e quello d'accesso) può dar luogo a punteggio aggiuntivo;
- in applicazione dei principi di proporzionalità e par condicio , non è, dunque, ammissibile che il medesimo titolo venga valutato nel suo pieno valore premiante quando una sua quota parte è già stata “consumata” come requisito di accesso.
15. Quanto al terzo e quarto motivo, il Collegio ritiene infondate le censure con cui la ricorrente contesta la valutazione degli incarichi dichiarati dalle candidate vincitrici.
15.1. In via preliminare, si osserva che la commissione giudicatrice, nel già citato verbale n. 1 del 20 novembre 2024, ha stabilito di individuare gli incarichi di responsabilità (sia procedimentale che di ufficio) mediante il riscontro dell’attribuzione annuale della relativa indennità, formalmente riconosciuta con determinazione dirigenziale.
Il Collegio ritiene tale criterio immune da vizi, poiché ancora la valutazione a un dato economico e giuridico oggettivo, fondato sulle previsioni dell’art. 17 del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Catanzaro.
Tale disposizione riconosce, infatti, un’indennità economica differenziata (pari a euro 400 per la responsabilità di procedimenti complessi e a euro 750 per la responsabilità di ufficio) solo a fronte di funzioni effettivamente esercitate e formalmente attribuite con atto del dirigente di settore.
Poiché l’indennità viene liquidata al termine del periodo annuale di riferimento previa verifica del dirigente sulla titolarità e sull'effettivo svolgimento dell'incarico, le determinazioni di liquidazione prodotte dalle controinteressate costituiscono prova idonea dell'avvenuto conferimento.
15.2. Orbene, le determine di liquidazione prodotte attestano lo svolgimento di funzioni di responsabile d’ufficio e di procedimento da parte delle vincitrici, confermando quanto già rilevato in sede di valutazione dalla commissione.
15.3. Risulta parimenti infondata la censura con la quale si sostiene l’erronea doppia valutazione degli incarichi di “Responsabile dell’Area Educativa Pedagogica” e di “Coordinamento Ufficio Area Infanzia” assegnati alla controinteressata La SA.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, ribadire che il verbale n. 1 del 20 novembre 2024 ha stabilito di individuare gli incarichi di responsabilità (procedimentale e d'ufficio) mediante il riscontro dell’indennità annuale formalmente riconosciuta con determinazione dirigenziale. In applicazione di tale criterio, le determine di liquidazione n. 2706 e n. 2707 del 25 settembre 2023, prodotte in giudizio, confermano l’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile d’ufficio e la distinta natura degli incarichi ricoperti.
Peraltro, il Collegio ritiene che non sussista neanche la dedotta identità tra i due incarichi, riguardando contesti gestionali diversi e formalizzati con autonomi provvedimenti (ordini di servizio n. 85602/2019 e n. 112462/2019). Nello specifico, l’incarico di cui alla disposizione n. 85602/2019 attiene alla gestione operativa e didattica della Scuola dell’Infanzia “G. Pepe”, mentre quello di cui alla disposizione n. 112462/2019 riguarda la responsabilità dell’Area Educativa-Pedagogica nell’ambito del Piano di Zona (Settore Politiche Sociali).
Né rileva la contemporaneità dello svolgimento delle due funzioni: la coincidenza temporale non ne muta la natura di incarichi distinti, in quanto originati da titoli giuridici differenti e relativi ad ambiti d’intervento non sovrapponibili.
L’operato della commissione appare, pertanto, esente dai vizi dedotti, avendo fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione alla luce della documentazione agli atti.
16. È infondato anche il quinto motivo con il quale si deduce l'erroneo computo dell'anzianità di servizio delle controinteressate.
La commissione, infatti, ha fatto corretta applicazione dell'art. 7, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999. Tale disposizione prevede l’inquadramento del personale di vigilanza ex V qualifica funzionale nella ex VI qualifica (ora categoria C) con decorrenza giuridica retroattiva al 1° gennaio 1998. La commissione si è, dunque, limitata a recepire un effetto giuridico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, applicandolo uniformemente a tutti i candidati provenienti dal medesimo profilo professionale.
È parimenti infondata la censura con la quale parte ricorrente lamenta l’attribuzione di 4,5 punti per il servizio prestato dalla controinteressata La SA in qualità di istruttore, nonostante, a suo dire, l’Avviso consenta esclusivamente l’attribuzione di punti interi per anno o frazione superiore ai sei mesi.
Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che la lex specialis non contiene un espresso divieto di attribuire frazioni di punto proporzionali ai mesi di servizio. In ogni caso, l’esame della documentazione evidenzia che il punteggio contestato deriva da un errore di calcolo della commissione che ha operato in danno della controinteressata.
Risulta, infatti, che la candidata ha maturato complessivamente 16 anni e 9 mesi di servizio in profili diversi da quello di destinazione (nello specifico: 4 anni e 6 mesi come istruttore di vigilanza e 12 anni e 3 mesi come istruttore educativo). Ai sensi dell’art. 4, lett. a dell’Avviso, tale servizio dà diritto a 1 punto per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi.
La commissione, frazionando i due periodi invece di considerarli unitariamente, ha attribuito 12 punti per il secondo periodo e 4,5 per il primo, per un totale di 16,5 punti. Tuttavia, l’applicazione corretta dell’Avviso all’intero periodo di 16 anni e 9 mesi avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di 17 punti (essendo la frazione di 9 mesi superiore al semestre).
La censura è, dunque, priva di utilità pratica, poiché l’eventuale rettifica dell’errore determinerebbe un incremento del punteggio della controinteressata anziché una sua riduzione, confermando l’irrilevanza del motivo ai fini della graduatoria.
17. Il Collegio ritiene parimenti infondato il sesto motivo nella parte in cui deduce l’illegittima omessa attribuzione di 20 punti per l’incarico di segretario responsabile della III Circoscrizione.
Dirimente appare, ancora una volta, l'applicazione dei criteri oggettivi fissati dalla commissione nel citato verbale n. 1, con i quali si è stabilito di valorizzare quali incarichi di responsabilità solo quelli che avessero dato luogo al formale riconoscimento della relativa indennità ai sensi dell’art. 17 del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Catanzaro.
Dalle determinazioni dirigenziali di liquidazione prodotte emerge che alla ricorrente è stata corrisposta l'indennità per “procedimenti complessi” e non quella, di maggior rilievo economico e funzionale, per “responsabilità di ufficio”.
La commissione ha, dunque, operato correttamente nell’escludere l’attribuzione di 20 punti prevista per ruoli di responsabilità d’ufficio, che, alla luce delle determine di liquidazione prodotte, non risultano effettivamente ricoperti.
Sotto un profilo più strettamente sostanziale, il Collegio osserva che la documentazione prodotta dalla ricorrente non appare univocamente orientata a dimostrare il conferimento e l’effettivo esercizio di un incarico di "Responsabile di Ufficio" nel periodo successivo alla soppressione delle Circoscrizioni.
Gli atti depositati, infatti, non consentono di delineare con precisione il contenuto delle mansioni espletate e se queste fossero effettivamente riconducibili ad una forma di responsabilità d’ufficio ovvero se si trattasse della prosecuzione di compiti istruttori o di mero referente territoriale. In presenza di un quadro documentale incerto circa la natura dei compiti realmente assolti, assume valenza assorbente e dirimente, pertanto, la mancata liquidazione della correlata indennità di responsabilità d'ufficio, già individuata dalla commissione per individuare gli incarichi di responsabilità conferiti.
18. L’esito dell’esame dei motivi precedenti determina l’improcedibilità delle restanti censure per il mancato superamento della cosiddetta “prova di resistenza”.
Infatti, anche nell'ipotesi di accoglimento delle censure residue, la ricorrente raggiungerebbe il punteggio di 50 punti (aggiungendo 2,5 punti per la certificazione informatica), punteggio comunque insufficiente a superare la sig.ra DO, la quale, anche sottraendo per intero i 25 punti contestati per il titolo di laurea, manterrebbe un punteggio di 65 punti.
Ne consegue che anche il motivo relativo all’illegittima valutazione del titolo di studio della sig.ra DO deve essere dichiarato improcedibile, ancorché potenzialmente fondato nei termini precedentemente illustrati.
19. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela parzialmente infondato nel merito e, per i restanti profili, improcedibile.
20. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità e peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in quanto in parte infondato e in parte improcedibile per difetto di interesse, nei sensi indicati in motivazione
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT HE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT HE | VO OR |
IL SEGRETARIO