Articolo 209 del Codice della proprietà industriale
Articolo 184 bisArticolo 184 quater
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 209. Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati 1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale ((in Italia che puo' consistere anche nella sede)) dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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