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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE R.G. 872/2023 Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in persona del magistrato dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Bocchino Enrico e dell'Avv. Testani Sara, ed elettivamente domiciliata in Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia;
appellante e (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Mantovan Vittoria, elettivamente domiciliata presso il difensore. appellato Conclusioni delle parti: per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 492 del 07.10.2022, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 10 ID Pratica Controparte_2
12984426 per l'anno 2021, emesso in data 14/12/2021, e notificato in data 04/02/2022 da a nell'interesse del comune di Baone. Parte_1 Controparte_2
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”. per parte appellata: “Piaccia all'On.le Giudice adito rigettare l'appello proposto da
[...]
confermando integralmente la sentenza Giudice di Pace di Rovigo n. 492/2022. Pt_1
Spese ed onorari di lite rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione All'esito del giudizio di primo grado (n. 4252/2022 R.G.) il Giudice di Pace di Rovigo pronunciava la sentenza n. 492/2022, depositata l'11.10.2022, con cui accoglieva l'opposizione innanzi a lui promossa da e, per Controparte_2 l'effetto, annullava l'avviso di accertamento n. 12984426, elevato da Parte_1 nei suoi confronti, relativo al versamento della somma di euro 79,00= a titolo di Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'anno 2021, oltre a quanto dovuto a titolo di sanzioni, in relazione all'installazione di una freccia segnaletica nel comune di Baone, recante la scritta “Ufficio Postale”. La pronuncia era gravata d'appello innanzi all'intestato Tribunale da parte di con domanda di totale riforma della sentenza impugnata. Parte_1
A riguardo, l'appellante proponeva, come unico motivo d'appello, l'errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria adottato dal comune di Baone. Per queste ragioni, parte appellante concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata, con condanna di controparte resistente alle spese di lite.
* * * Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_2 risposta depositata in data 13.06.2023, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
* * * All'udienza del 12 febbraio 2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
§ § §
1. Ritiene il giudicante che l'appello proposto da non sia meritevole di Parte_1 accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2. Secondo l'appellante, il Giudice di Pace di Rovigo ha errato nel ritenere che la segnaletica in questione sia stata installata con lo scopo di indicare ai cittadini la direzione stradale dell'ufficio postale, quale sportello adibito allo svolgimento del servizio (pubblico) postale, senza considerare le ulteriori prestazioni erogate dall'Ufficio, con conseguente esclusione della sussistenza della diffusione di un messaggio pubblicitario. In primo luogo, contesta che i servizi svolti da possano Pt_1 CP_2 qualificarsi come integranti un servizio pubblico, dal momento che CP_2 operando anche nel settore della telefonia mobile, nonché in quello assicurativo-finanziario, risulta assoggettata al libero mercato, ivi compresa la pag. 2/6 disciplina sull'imposta comunale sulla pubblicità, al pari di qualsiasi società di tipo commerciale. La tesi è infondata. La gestione in regime di mercato concorrenziale non esclude, di per sé, che l'invio e la consegna della corrispondenza costituisca un servizio di pubblica utilità, laddove la Suprema Corte ha definito il servizio di pubblica utilità come un servizio volto alla <ineludibile esigenza di assicurare attraverso l'attività in questione la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità>> (Cfr., Cass., sent. n. 17795/2018). Non pare conferente, a questo proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 28 ottobre 2020, richiamata dall'appellante: il fenomeno della c.d. liberalizzazione dei servizi, infatti, ha reso contendibile la fornitura di alcuni servizi che rispondono alle esigenze fondamentali della collettività, senza incidere sulla natura pubblica di servizi come quello postale. In secondo luogo, l'appellante deduce che la segnaletica in questione
<acquisisce valenza specifica non con l'esclusivo fine di indicare semplicemente la direzione da percorrere, ma al contrario, richiama il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa che è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela>> (cfr pag.9, atto di citazione in appello). Ciò, tuttavia, non appare rilevante per la determinazione dell'idoneità pubblicitaria del cartello;
infatti, la circostanza per cui vi sia parziale coincidenza tra denominazione sociale dell'azienda a cui è affidato il servizio ( e nome del servizio stesso (ufficio postale pt) non è di Controparte_2 per sufficiente a determinarne l'idoneità pubblicitaria. Non risulta, in particolare, che parte appellante abbia contestato la circostanza – né la sentenza di primo grado è stata appellata sul punto - secondo cui, nel caso di specie, è del tutto assente, nel cartello, alcun richiamo a ” o Controparte_2 al logo caratteristico della stessa. Risulta condivisibile, dunque, l'orientamento secondo cui la dicitura “ufficio postale” indica l'ufficio in cui il servizio pubblico viene erogato, e non la denominazione sociale del soggetto che, in maniera del tutto contingente, offre quel servizio in un determinato momento storico. E ciò può ricavarsi anche dall'art 125 comma 6 del regolamento del Codice della Strada che attribuisce ai segnali stradali riportanti la dicitura “ufficio pag. 3/6 postale” (o “posta/pt”) scritta in caratteri minuscoli la specifica funzione di localizzare il servizio pubblico postale in quanto punto di pubblico interesse urbano. Non vi è quindi il richiamo “al nome caratteristico”, come sostenuto dall'appellante, bensì al nome comune di un luogo in cui viene svolto un servizio di pubblico interesse. L'appellante sostiene inoltre che la segnaletica in questione contenga comunque indicazioni pubblicitarie, considerato che lo stesso Codice della Strada <> (pag. 9 atto d'appello). Tale tesi non è condivisibile. Infatti, dal momento che l'art 1 commi 816 e seguenti della legge 160/2019 (che ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale e abrogato la disciplina previgente del d.lgs 507/93 sull'imposto di pubblicità, c.d. ICP) non contiene una definizione del presupposto impositivo, va richiamata la definizione contenuta nella precedente normativa (ndr il d.lgs. 507/93), secondo il quale <ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato>>. Si ritiene pertanto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale (formatosi nella vigenza della precedente disciplina avanti al giudice tributario, cfr ex multis CTR Veneto sentenza 20.3.2023) secondo il quale l'indicazione
“ufficio postale” non ha la valenza di messaggio atto a indurre il pubblico destinatario alla consumazione di beni o alla fruizione di servizi, o tale da determinare la diffusione al pubblico di un prodotto. L'indicazione ha invece esclusivamente la funzione di segnalare ai cittadini il luogo in cui è possibile usufruire di un servizio pubblico (al pari di altri servizi pubblici segnalati- tra cui gli Uffici di polizia, Uffici comunali, Enti Pubblici erogatori di servizi al pubblico). Manca, in altri termini, anche lo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto o alla fruizione, connaturato al messaggio pubblicitario. I cartelli stradali, invero, si limitano a indicare “ufficio postale”, termine che richiama l'attenzione del destinatario sul servizio pubblico erogato, e non su ulteriori prestazioni (le quali non rivestono funzione di servizio pubblico essenziale) svolte dal soggetto Controparte_2
pag. 4/6 Peraltro, va rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la valenza pubblicitaria del cartello “Postamat” – il quale afferisce propriamente ad uno di quei servizi -indicati da di natura economico-commerciale, Pt_1 esclusi dall'alveo del servizio pubblico – non avendo questo l'obbiettivo di promuovere la domanda di beni e servizi (cfr Cass., sent. 1169/2019 in motivazione “si evince che l'imposta in questione colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico;
intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato. Ora, la scritta 'Postamat' - come esattamente ritenuto dal giudice di merito - non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione CP_2 dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario”). In conclusione, va affermato come i cartelli stradali, indicanti genericamente
“Ufficio postale pt” non sono idonei ad assumere anche funzione pubblicitaria, bensì essi garantiscono alla collettività l'individuazione dell'Ufficio erogatore di un servizio di pubblica utilità, ed assoggettabili pertanto al Canone Unico Patrimoniale.
L'appello non è, pertanto, fondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 3. Così pronunciato il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, le spese di giudizio seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione sino a € 1.100,00= e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pag. 5/6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado giudizio che liquida in € 462,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
-accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Rovigo, 17 febbraio 2025. Si comunichi. Il Giudice Dott. Rossana Marcadella
pag. 6/6
appellante e (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Mantovan Vittoria, elettivamente domiciliata presso il difensore. appellato Conclusioni delle parti: per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 492 del 07.10.2022, rigettando l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 10 ID Pratica Controparte_2
12984426 per l'anno 2021, emesso in data 14/12/2021, e notificato in data 04/02/2022 da a nell'interesse del comune di Baone. Parte_1 Controparte_2
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”. per parte appellata: “Piaccia all'On.le Giudice adito rigettare l'appello proposto da
[...]
confermando integralmente la sentenza Giudice di Pace di Rovigo n. 492/2022. Pt_1
Spese ed onorari di lite rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione All'esito del giudizio di primo grado (n. 4252/2022 R.G.) il Giudice di Pace di Rovigo pronunciava la sentenza n. 492/2022, depositata l'11.10.2022, con cui accoglieva l'opposizione innanzi a lui promossa da e, per Controparte_2 l'effetto, annullava l'avviso di accertamento n. 12984426, elevato da Parte_1 nei suoi confronti, relativo al versamento della somma di euro 79,00= a titolo di Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l'anno 2021, oltre a quanto dovuto a titolo di sanzioni, in relazione all'installazione di una freccia segnaletica nel comune di Baone, recante la scritta “Ufficio Postale”. La pronuncia era gravata d'appello innanzi all'intestato Tribunale da parte di con domanda di totale riforma della sentenza impugnata. Parte_1
A riguardo, l'appellante proponeva, come unico motivo d'appello, l'errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria adottato dal comune di Baone. Per queste ragioni, parte appellante concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata, con condanna di controparte resistente alle spese di lite.
* * * Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_2 risposta depositata in data 13.06.2023, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
* * * All'udienza del 12 febbraio 2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
§ § §
1. Ritiene il giudicante che l'appello proposto da non sia meritevole di Parte_1 accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2. Secondo l'appellante, il Giudice di Pace di Rovigo ha errato nel ritenere che la segnaletica in questione sia stata installata con lo scopo di indicare ai cittadini la direzione stradale dell'ufficio postale, quale sportello adibito allo svolgimento del servizio (pubblico) postale, senza considerare le ulteriori prestazioni erogate dall'Ufficio, con conseguente esclusione della sussistenza della diffusione di un messaggio pubblicitario. In primo luogo, contesta che i servizi svolti da possano Pt_1 CP_2 qualificarsi come integranti un servizio pubblico, dal momento che CP_2 operando anche nel settore della telefonia mobile, nonché in quello assicurativo-finanziario, risulta assoggettata al libero mercato, ivi compresa la pag. 2/6 disciplina sull'imposta comunale sulla pubblicità, al pari di qualsiasi società di tipo commerciale. La tesi è infondata. La gestione in regime di mercato concorrenziale non esclude, di per sé, che l'invio e la consegna della corrispondenza costituisca un servizio di pubblica utilità, laddove la Suprema Corte ha definito il servizio di pubblica utilità come un servizio volto alla <ineludibile esigenza di assicurare attraverso l'attività in questione la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità>> (Cfr., Cass., sent. n. 17795/2018). Non pare conferente, a questo proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 28 ottobre 2020, richiamata dall'appellante: il fenomeno della c.d. liberalizzazione dei servizi, infatti, ha reso contendibile la fornitura di alcuni servizi che rispondono alle esigenze fondamentali della collettività, senza incidere sulla natura pubblica di servizi come quello postale. In secondo luogo, l'appellante deduce che la segnaletica in questione
<acquisisce valenza specifica non con l'esclusivo fine di indicare semplicemente la direzione da percorrere, ma al contrario, richiama il nome caratteristico, indispensabile ed originale dell'impresa che è strettamente ed inevitabilmente connesso alla commercializzazione ed ancor prima alla primaria funzione di collettore di clientela>> (cfr pag.9, atto di citazione in appello). Ciò, tuttavia, non appare rilevante per la determinazione dell'idoneità pubblicitaria del cartello;
infatti, la circostanza per cui vi sia parziale coincidenza tra denominazione sociale dell'azienda a cui è affidato il servizio ( e nome del servizio stesso (ufficio postale pt) non è di Controparte_2 per sufficiente a determinarne l'idoneità pubblicitaria. Non risulta, in particolare, che parte appellante abbia contestato la circostanza – né la sentenza di primo grado è stata appellata sul punto - secondo cui, nel caso di specie, è del tutto assente, nel cartello, alcun richiamo a ” o Controparte_2 al logo caratteristico della stessa. Risulta condivisibile, dunque, l'orientamento secondo cui la dicitura “ufficio postale” indica l'ufficio in cui il servizio pubblico viene erogato, e non la denominazione sociale del soggetto che, in maniera del tutto contingente, offre quel servizio in un determinato momento storico. E ciò può ricavarsi anche dall'art 125 comma 6 del regolamento del Codice della Strada che attribuisce ai segnali stradali riportanti la dicitura “ufficio pag. 3/6 postale” (o “posta/pt”) scritta in caratteri minuscoli la specifica funzione di localizzare il servizio pubblico postale in quanto punto di pubblico interesse urbano. Non vi è quindi il richiamo “al nome caratteristico”, come sostenuto dall'appellante, bensì al nome comune di un luogo in cui viene svolto un servizio di pubblico interesse. L'appellante sostiene inoltre che la segnaletica in questione contenga comunque indicazioni pubblicitarie, considerato che lo stesso Codice della Strada <> (pag. 9 atto d'appello). Tale tesi non è condivisibile. Infatti, dal momento che l'art 1 commi 816 e seguenti della legge 160/2019 (che ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale e abrogato la disciplina previgente del d.lgs 507/93 sull'imposto di pubblicità, c.d. ICP) non contiene una definizione del presupposto impositivo, va richiamata la definizione contenuta nella precedente normativa (ndr il d.lgs. 507/93), secondo il quale <ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato>>. Si ritiene pertanto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale (formatosi nella vigenza della precedente disciplina avanti al giudice tributario, cfr ex multis CTR Veneto sentenza 20.3.2023) secondo il quale l'indicazione
“ufficio postale” non ha la valenza di messaggio atto a indurre il pubblico destinatario alla consumazione di beni o alla fruizione di servizi, o tale da determinare la diffusione al pubblico di un prodotto. L'indicazione ha invece esclusivamente la funzione di segnalare ai cittadini il luogo in cui è possibile usufruire di un servizio pubblico (al pari di altri servizi pubblici segnalati- tra cui gli Uffici di polizia, Uffici comunali, Enti Pubblici erogatori di servizi al pubblico). Manca, in altri termini, anche lo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto o alla fruizione, connaturato al messaggio pubblicitario. I cartelli stradali, invero, si limitano a indicare “ufficio postale”, termine che richiama l'attenzione del destinatario sul servizio pubblico erogato, e non su ulteriori prestazioni (le quali non rivestono funzione di servizio pubblico essenziale) svolte dal soggetto Controparte_2
pag. 4/6 Peraltro, va rilevato che la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la valenza pubblicitaria del cartello “Postamat” – il quale afferisce propriamente ad uno di quei servizi -indicati da di natura economico-commerciale, Pt_1 esclusi dall'alveo del servizio pubblico – non avendo questo l'obbiettivo di promuovere la domanda di beni e servizi (cfr Cass., sent. 1169/2019 in motivazione “si evince che l'imposta in questione colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico;
intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato. Ora, la scritta 'Postamat' - come esattamente ritenuto dal giudice di merito - non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, e nemmeno di migliorare l'immagine di quanto soltanto di segnalare all'utenza l'ubicazione CP_2 dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell'operatore. Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario”). In conclusione, va affermato come i cartelli stradali, indicanti genericamente
“Ufficio postale pt” non sono idonei ad assumere anche funzione pubblicitaria, bensì essi garantiscono alla collettività l'individuazione dell'Ufficio erogatore di un servizio di pubblica utilità, ed assoggettabili pertanto al Canone Unico Patrimoniale.
L'appello non è, pertanto, fondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 3. Così pronunciato il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, le spese di giudizio seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione sino a € 1.100,00= e con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pag. 5/6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado giudizio che liquida in € 462,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
-accerta la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Rovigo, 17 febbraio 2025. Si comunichi. Il Giudice Dott. Rossana Marcadella
pag. 6/6