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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Pier Giorgio Palestini Presidente relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Consigliere Dott. Vito Savino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 939/2023RG vertente tra Parte 1 (già Parte 1
[...], con sede in Senigallia (AN), Via Capanna n. 8, (p.iva P.IVA 1 ), in persona del nominato liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Parte 2 nato in [...]
(NIGERIA) il 25.10.1955, residente in [...]
(c.f. () rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gresta del Foro di C.F. 1
Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Senigallia
(AN), Via Arsilli n. 109 (fax: 07164493 - pec: Email 1
-parte appellante e
2 (C.F. P.IVA 2 ) in persona del suo Controparte 1
Presidente e legale rapp.te pro tempore, con sede in Jesi Viale Trieste n.30, CP 2
rappresentato e difeso dall' avvocato Lara Refe del foro di Ancona, C.F. C.F. 2
pec:[...] con studio in Ancona, Piazza A. Diaz n. 5, fax 071 3580453,
Email_2
-parte appellata P.IVA 3 P.I. del Gruppo IVA Controparte_4 Controparte_3 c.f.: و P.IVA 4 con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal 1 Luglio 2023, quale successore della già Controparte_5
[...] a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_6 autorizzato con provvedimento IVASS n. 0073646 del 28.03.20239, come da atto unico di fusione e scissione del 21.06.2023 a rogito Notaio dott. Persona 1 di Milano, n. 59.037, raccolta n. Amministratore27.767, in persona dei suoi rappresentanti legali dott. Controparte 7
CP 8 e dott. Controparte_9 Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Baldoni (C.F.: C.F. 3
), elettivamente domiciliata in Macerata Via Trento 33 presso lo studio del medesimo avv. Daniele Baldoni (pec: Email 3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n.
642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengo alle specifiche inadempienze contestate con l'atto di appello e cioè quelle desumibili dal verbale di accertamento INPS del 29.07.2015 e dal verbale di accertamento INAIL del 18.06.2016.
3.Le contestazioni contributive che l'appellante riconduce a responsabilità dell'appellata sono così ricostruite nell'atto di appello:
"(...)rileva in primis l'accertamento INPS del 29.07.2015, quello che comportava conseguenze più pesanti sotto molteplici profili per gli appellanti (sia per la cooperativa Parte 1 sia per il Sig. Pt 2 sottoposto a procedimento penale all'esito di tale accertamento).
In tal caso appare evidente l'infondatezza e l'irrilevanza della motivazione addotta dal
Tribunale sulla riconducibilità delle violazioni a mansioni non dichiarate.
Nella fattispecie, infatti, l'ispettore INPS non contestava assolutamente un errato inquadramento dei dipendenti sotto il profilo della qualifica o delle mansioni effettivamente svolte, bensì rilevava, in primo luogo, come il datore di lavoro non avesse rispettato, per alcuni dipendenti, il trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL vigente.
In parole semplici il dipendente risultava correttamente inquadrato rispetto alle mansioni in concreto assegnategli, ma, sulla base della busta paga predisposta dalla società convenuta, percepiva dal datore di lavoro una trattamento economico inferiore rispetto a quello minimo previsto dal CCNL.
Ciò perché la Controparte_1 nell'elaborare le buste paga poi trasmesse alla cooperativa per i pagamenti mensili inseriva, sotto la voce della retribuzione, un valore numerico inferiore a quello minimo previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
Ma non solo: come chiaramente esposto nell'atto introduttivo il mancato adeguamento della retribuzione, oltre comportare omissioni contributive e assicurative obbligatorie a pesantemente sanzionate (essendo ovviamente più elevato l'imponibile su cui calcolare le aliquote INPS e INAIL), faceva ex lege decadere la cooperativa Parte 1 (cooperativa sociale) dal beneficio dell'esenzione contributiva per i lavoratori cd. "svantaggiati", obbligandola a versare contributi che altrimenti non avrebbe mai dovuto accollarsi.
Scorrendo il documento le ulteriori irregolarità riscontrate con il verbale di accertamento
INPS del 29.07.2015 consistevano in:
mancato versamento di contributi per mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi all'orario/durata delle giornate lavorative;
mancato versamento di contributi previdenziali per indebita erogazione di indennità di malattia al dipendente Persona 2
recupero di agevolazioni contributive non spettanti in relazione all'indebita erogazione di assegno nucleo familiare alla dipendente AN DY (posizione poi sanata con regolarizzazione retroattiva); (...)
Per quanto attiene il verbale di accertamento INAIL del 18.06.2016, le infrazioni rilevate fanno riferimento a:
versamento di premi inferiori al dovuto per errata classificazione del rischio assicurativo di alcuni dipendenti (registrati nella categoria assicurativa come operai addetti a servizi di pulizia, anziché in quella dell'agricoltura-manutenzione del verde); versamento di premi inferiori a quanto dovuto in conseguenza dell'evasione retributiva come riscontrata con l'accertamento INPS del 29.07.2015"
4.Ritiene la Corte che nel decidere la presente controversia occorra tenere presente quanto dichiarato, asserito ed allegato nei ricorsi che la Parte 3 stessa ebbe a proporre, dinanzi al
Tribunale di Ancona - Giudice del lavoro, nei confronti del verbale di accertamento INPS del
29.7.2015 e del verbale INAIL del 18.6.2016
5.Sull'addebito avente ad oggetto il mancato rispetto, per alcuni dipendenti, del trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL vigente, la Parte 3 nel ricorso INPS, ha dichiarato
,
ed argomentato come segue: A pag. 5 (punto 2) del Verbale Unico di Accertamento
Notificazione impugnato gli Ispettori sostengono che la Cooperativa ha applicato il CCNL Cooperative Sociali omettendo, nel contempo, di rivalutare i minimi salariali in esso previsti.
I Verbalizzanti avrebbero in particolare rilevato che i minimi retributivi tabellari, erogati dalla Cooperativa nell'anno 2013 ai lavoratori nel periodo d'accertamento, corrisponderebbero a quelli stabiliti nell'anno 2004 dal CCNL delle Cooperative Sociali (così testualmente: “si è rilevato che i minimi tabellari corrisposti risalgono all'incirca a quelli previsti nell'anno 2004”- cfr. pag. 5 di
Verbale), e che pertanto da ciò (e cioè da tale pretesa mancata rivalutazione dei minimi stipendiali) deriverebbe un imponibile contributivo non dichiarato, da parte dell'opponente, pari ad euro
8.988,00 (indicato analiticamente nell'allegato "A" al Verbale, ed in relazione ad ogni singolo lavoratore ivi citato).
Al contrario, la ricorrente, per le ragioni che seguono, ritiene che l'Avviso di Addebito INPS, odiernamente opposto, vada dichiarato
(anche) in proposito manifestamente errato ed infondato. L'art. 1 del CCNL Cooperative Sociali stabilisce infatti, testualmente, che "per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/1991 le cooperative possono applicare i c.c.n.l. di riferimento del settore di attività svolta”.
In particolare, la lettera "c", di cui all'art. 1 sopra richiamato, con riferimento appunto alle Cooperative Sociali, prevede che: "c)
7 svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione" (doc. 14).
Alla luce, quindi, della disposizione contrattual-collettiva succitata, in sede di elaborazione dei cedolini paga mensili dei lavoratori interessati dall'accertamento è stato applicato un diverso CCNL
(rispetto a quello delle Cooperative Sociali), in quanto ritenuto più confacente e migliormente attagliato all'attività in concreto e prevalentemente svolta dai prestatori della Cooperativa medesima.
Del resto, la Cooperativa Sociale oggi opponente, come pure rilevato anche dai Verbalizzanti, è iscritta all'Albo delle Imprese
Artigiane al n. AN-130172, e svolge attività prevalente di pulizia delle strade (caditoie) e delle aree verdi: ciò in esecuzione del contratto di appalto in essere con il Comune di Senigallia nel periodo di causa (doc. 2, attività espressamente richiamata nel
Verbale Unico di Accertamento, alla pag. 4, punto C).
Come appunto emerge anche dalla corrispondenza telematica intercorsa con il Comune di Senigallia relativamente a detta commessa (cfr. doc. 3 mail a campione dal 2013 al 2015), la prestazione di pulizia delle strade e del verde pubblico, eseguita dalla Cooperativa, è consistita e consiste, essenzialmente, nell'effettuazione di servizi di pulizia manutentiva del verde e delle strade pubbliche dell'Ente committente.
Ancor più in dettaglio, si veda come con le numerose e-mail inoltrate alla Cooperativa dal Comune di Senigallia, Settore Lavori
8 e Servizi Pubblici, e, in particolare, dall'Assessore Lavori Pubblici di detto Comune, l'Amministrazione abbia richiesto e richieda periodicamente alla ricorrente di effettuare la pulizia delle strade e/o del verde pubblico, dando indicazioni sugli interventi richiesti, nonchè, ad esempio: invitando l'opponente a tener conto che "quando eseguirà lo sfalcio dell'erba delle aiuole in via Maretea civico 2 e limitrofi, occorre rimuovere i cumuli di foglie che si sono accumulate tra la siepe ed il muretto delle abitazioni”; od ancora, sempre testualmente, raccomandando di far “al più presto domani lo sfalcio dell'erba nelle aiuole del centro storico”; -
-od ancora ricordando alla stessa Cooperativa, per quanto riguarda
“la pulizia delle caditoie, che anche questa dovrà essere completata entro fine mese, nonché la potatura delle siepi";
- infine, ulteriormente raccomandandosi, “durante il prossimo taglio che si farà ai giardini, di asportare bene gli aghi dei pini, specie zona mura dove dovremo seminare” (doc. 3).
Di conseguenza, ai soci lavoratori ed agli altri dipendenti della
Cooperativa interessati dall'accertamento, è stato applicato nelle rispettive buste paga mensili, elaborate dal Centro Servizi
"Confagricoltura Ancona Servizi s.r.l." dell'UPA Unione
-
Provinciale Agricoltori (cfr. docc. 10 e 15), il trattamento retributivo di cui alla parte economica del il CCNL di categoria' delle Aziende
Artigiane esercenti Servizi di Pulizia, in considerazione della specifica attività commissionata all'opponente, e come tale da quest'ultima prevalentemente espletata (non svolgendo e non avendo
9 la ricorrente mai svolto, del resto, attività di semina, piantumazione, concimazione o di irrigazione del verde pubblico, appunto non prevista dal CCNL Pulizie).
Dall'esame delle buste paga dei suddetti lavoratori, inoltre, si evince come in esse, appunto in ragione di quanto sopra, non sia stata aggiornata la classificazione dei livelli di cui al CCNL delle
Cooperative Sociali, alla luce dell'applicazione nei cedolini paga individuali dei relativi parametri stipendiali tempo per tempo vigenti in base al CCNL dei Servizi di Pulizie Aziende Artigiane, che ha trasformato i livelli da 1 a 6 in aree funzionali dalla A alla F
(classificazione introdotta ed intervenuta a far data dal gennaio
2009).
Se si raffrontano, infatti, i minimi individuali retributivi applicati al personale della Cooperativa rispetto a quelli indicati nel CCNL
Servizi di Pulizia Aziende Artigiane (pari ad euro 5,81393 in relazione al livello VI° - cfr. doc.ti 4 e 5, tabella minimi retributivi al dicembre 2012), si evince come i trattamenti stipendiali indicati nelle busta paga dei suddetti lavoratori, con profilo operaio, siano sempre stati rispettosi dei predetti minimi, in conformità ed in relazione al livello VI° od al V° della declaratoria dei livelli e della parte economica del precitato CCNL Servizi di Pulizie (cfr. doc. 5, tabella minimi retributivi del CCNL Servizi di Pulizia).
Stessa cosa dicasi per quanto concerne i lavoratori inquadrati con profilo impiegatizio.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa dell'Istituto convenuto anche con riferimento agli importi indicati a Verbale al punto 2, e trascritti nell'Avviso di Addebito INPS opposto.
6.Non può dunque dubitarsi, in ragione del contenuto sostanziale delle difese svolte e del lungo ed articolato sviluppo tecnico giuridico, che la Parte 3 abbia motivatamente argomentato e difeso quella che appare una propria scelta: cioè di applicare i minimi retributivi contestati dall'Inps.
In altri termini l'appellante con la sua condotta processuale e con l'articolazione delle sue difese ha univocamente chiarito che la scelta retributiva in contestazione era da considerarsi corretta e legittima.
Dunque essa è, con tutta verosimiglianza, da ritenersi come una scelta consapevole propria della Parte 3 o comunque consapevolmente fatta propria dalla stessa.
In tal modo resta escluso che gli addebiti INPS siano riconducibili ad errori dell'appellata non rilevati e non conosciuti dall'appellante.
7.Sul piano del rapporto contrattuale tra le parti la condotta della Cooperativa può essere alternativamente letta (sul piano fattuale):
● come propria consapevole indicazione dei minimi da applicare;
. come consapevole accettazione e condivisione dei minimi applicati dall'appellata.
In entrambi i casi è evidente l'insussistenza di una responsabilità della Controparte 1 non
essendo riconducibile ad un suo errore l'applicazione di minimi non regolari che si palesa come esito di una scelta propria della Parte 3 o comunque consapevolmente condivisa da parte della Parte 3
8.Analoghe osservazioni ed identiche conclusioni vanno tratte con riferimento agli altri addebiti di cui al verbale di accertamento INPS del 29.07.2015 e cioè:
-mancato versamento di contributi per mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi all'orario/durata delle giornate lavorative;
mancato versamento di contributi previdenziali per indebita erogazione di indennità di malattia al dipendente Persona 2
recupero di agevolazioni contributive non spettanti in relazione all'indebita erogazione di assegno nucleo familiare alla dipendente AN DY (posizione poi sanata con regolarizzazione retroattiva); Ed analoghe osservazioni vanno fatto con riferimento alle contestazioni INAIL.
9.Per brevità ci si limita a richiamare il contenuto delle difese svolte sui singoli punti da parte dell'appellante nei propri ricorso in opposizione al verbale Inps ed al verbale Inail dinanzi al
Tribunale di Ancona Giudice del lavoro.
Dalle lettura di tali difese emerge una puntuale ed argomentata contestazione degli addebiti
Inps ed Inail ed una precisa ricostruzione (in fatto ed in diritto) delle ragioni delle scelte retributive/contribuire che in tal modo la parte (necessariamente sul pano logico) rivendica come legittime, fa proprie e difende.
10.D'altra parte sulla base delle dichiarazioni dei testi Tes_1 e Tes_2 è emerso che il rapporto tra le parti aveva sostanzialmente natura "compilativa” nel senso che tutte le indicazioni erano fornite dalla Parte 3 che mensilmente faceva pervenire alla Controparte 1 i fogli presenza.
Erano fogli presenza e modelli IL a costituire il fondamento della redazione delle buste paga.
Peraltro quanto elaborato dall'appellata veniva inviato alla Parte 1 per il controllo e dunque per l'approvazione o modifica che avveniva tendenzialmente per iscritto.
11.Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi Tes 1 e Tes 2 resta chiarito che era la Parte 3 a definire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro su presenze, retribuzioni, ferie, malattia, assunzione/licenziamenti, erogazione di indennità così come a versare i contributi.
Su tali aspetti la Controparte 1 non interveniva. Accedeva invece che l'appellante potesse fornire indicazioni di carattere generale o specifico (documenti di parte appellante e teste
Tes 3 ). Ma questa attività appare episodica, collaterale, prevalentemente di carattere informativo e comunque non attinente ai fatti di causa in relazione ai quali è certo che tutto veniva verificato e rielaborato in proprio dalla Parte 3 nella piena consapevolezza della gestione dei rapporti di lavoro per i profili in contestazione Inps ed Inail. 12.In definitiva non è rimasto provato in giudizio che l'attività dell'appellata esorbitasse dalla redazione delle buste paga fatta sulla base dei dati forniti dall'appellante.
E' anzi rimasto accertato il contrario e cioè che fosse la Parte 3 ad avere il pieno controllo dei rapporti di lavoro (nei profili retributivi e contributivi) in relazione ai quali l'appellata trasmetteva i dati alla Parte 3 che esercitava su di essi un effettivo e completo controllo.
13. In tal modo resta confermato l'assunto (già esposto sulla base dell'opposizione giudiziale all'accertamento INPS ed INAIL) che l'appellante gestisse in totale autonomia decisionale gli aspetti retributivi e contributivi dei rapporti di lavoro limitandosi a trasmettere dei dati alla Controparte_1 che aveva solo il compito di elaborarli e sottoporli a verifica.
Verifica che poi puntualmente avveniva anche con richiesta di correzione da parte dell'appellante.
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così
provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 14 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CCNL nella parte normativa aggiornato al 2003, e nella parte retributiva al 2005, per poi esser rinnovato, in entrambi gli aspetti, solamente alla fine del 2014.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Pier Giorgio Palestini Presidente relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Consigliere Dott. Vito Savino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 939/2023RG vertente tra Parte 1 (già Parte 1
[...], con sede in Senigallia (AN), Via Capanna n. 8, (p.iva P.IVA 1 ), in persona del nominato liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Parte 2 nato in [...]
(NIGERIA) il 25.10.1955, residente in [...]
(c.f. () rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gresta del Foro di C.F. 1
Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Senigallia
(AN), Via Arsilli n. 109 (fax: 07164493 - pec: Email 1
-parte appellante e
2 (C.F. P.IVA 2 ) in persona del suo Controparte 1
Presidente e legale rapp.te pro tempore, con sede in Jesi Viale Trieste n.30, CP 2
rappresentato e difeso dall' avvocato Lara Refe del foro di Ancona, C.F. C.F. 2
pec:[...] con studio in Ancona, Piazza A. Diaz n. 5, fax 071 3580453,
Email_2
-parte appellata P.IVA 3 P.I. del Gruppo IVA Controparte_4 Controparte_3 c.f.: و P.IVA 4 con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, titolare del rapporto giuridico controverso a partire dal 1 Luglio 2023, quale successore della già Controparte_5
[...] a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del Controparte_6 autorizzato con provvedimento IVASS n. 0073646 del 28.03.20239, come da atto unico di fusione e scissione del 21.06.2023 a rogito Notaio dott. Persona 1 di Milano, n. 59.037, raccolta n. Amministratore27.767, in persona dei suoi rappresentanti legali dott. Controparte 7
CP 8 e dott. Controparte_9 Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Baldoni (C.F.: C.F. 3
), elettivamente domiciliata in Macerata Via Trento 33 presso lo studio del medesimo avv. Daniele Baldoni (pec: Email 3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n.
642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengo alle specifiche inadempienze contestate con l'atto di appello e cioè quelle desumibili dal verbale di accertamento INPS del 29.07.2015 e dal verbale di accertamento INAIL del 18.06.2016.
3.Le contestazioni contributive che l'appellante riconduce a responsabilità dell'appellata sono così ricostruite nell'atto di appello:
"(...)rileva in primis l'accertamento INPS del 29.07.2015, quello che comportava conseguenze più pesanti sotto molteplici profili per gli appellanti (sia per la cooperativa Parte 1 sia per il Sig. Pt 2 sottoposto a procedimento penale all'esito di tale accertamento).
In tal caso appare evidente l'infondatezza e l'irrilevanza della motivazione addotta dal
Tribunale sulla riconducibilità delle violazioni a mansioni non dichiarate.
Nella fattispecie, infatti, l'ispettore INPS non contestava assolutamente un errato inquadramento dei dipendenti sotto il profilo della qualifica o delle mansioni effettivamente svolte, bensì rilevava, in primo luogo, come il datore di lavoro non avesse rispettato, per alcuni dipendenti, il trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL vigente.
In parole semplici il dipendente risultava correttamente inquadrato rispetto alle mansioni in concreto assegnategli, ma, sulla base della busta paga predisposta dalla società convenuta, percepiva dal datore di lavoro una trattamento economico inferiore rispetto a quello minimo previsto dal CCNL.
Ciò perché la Controparte_1 nell'elaborare le buste paga poi trasmesse alla cooperativa per i pagamenti mensili inseriva, sotto la voce della retribuzione, un valore numerico inferiore a quello minimo previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
Ma non solo: come chiaramente esposto nell'atto introduttivo il mancato adeguamento della retribuzione, oltre comportare omissioni contributive e assicurative obbligatorie a pesantemente sanzionate (essendo ovviamente più elevato l'imponibile su cui calcolare le aliquote INPS e INAIL), faceva ex lege decadere la cooperativa Parte 1 (cooperativa sociale) dal beneficio dell'esenzione contributiva per i lavoratori cd. "svantaggiati", obbligandola a versare contributi che altrimenti non avrebbe mai dovuto accollarsi.
Scorrendo il documento le ulteriori irregolarità riscontrate con il verbale di accertamento
INPS del 29.07.2015 consistevano in:
mancato versamento di contributi per mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi all'orario/durata delle giornate lavorative;
mancato versamento di contributi previdenziali per indebita erogazione di indennità di malattia al dipendente Persona 2
recupero di agevolazioni contributive non spettanti in relazione all'indebita erogazione di assegno nucleo familiare alla dipendente AN DY (posizione poi sanata con regolarizzazione retroattiva); (...)
Per quanto attiene il verbale di accertamento INAIL del 18.06.2016, le infrazioni rilevate fanno riferimento a:
versamento di premi inferiori al dovuto per errata classificazione del rischio assicurativo di alcuni dipendenti (registrati nella categoria assicurativa come operai addetti a servizi di pulizia, anziché in quella dell'agricoltura-manutenzione del verde); versamento di premi inferiori a quanto dovuto in conseguenza dell'evasione retributiva come riscontrata con l'accertamento INPS del 29.07.2015"
4.Ritiene la Corte che nel decidere la presente controversia occorra tenere presente quanto dichiarato, asserito ed allegato nei ricorsi che la Parte 3 stessa ebbe a proporre, dinanzi al
Tribunale di Ancona - Giudice del lavoro, nei confronti del verbale di accertamento INPS del
29.7.2015 e del verbale INAIL del 18.6.2016
5.Sull'addebito avente ad oggetto il mancato rispetto, per alcuni dipendenti, del trattamento retributivo minimo previsto dal CCNL vigente, la Parte 3 nel ricorso INPS, ha dichiarato
,
ed argomentato come segue: A pag. 5 (punto 2) del Verbale Unico di Accertamento
Notificazione impugnato gli Ispettori sostengono che la Cooperativa ha applicato il CCNL Cooperative Sociali omettendo, nel contempo, di rivalutare i minimi salariali in esso previsti.
I Verbalizzanti avrebbero in particolare rilevato che i minimi retributivi tabellari, erogati dalla Cooperativa nell'anno 2013 ai lavoratori nel periodo d'accertamento, corrisponderebbero a quelli stabiliti nell'anno 2004 dal CCNL delle Cooperative Sociali (così testualmente: “si è rilevato che i minimi tabellari corrisposti risalgono all'incirca a quelli previsti nell'anno 2004”- cfr. pag. 5 di
Verbale), e che pertanto da ciò (e cioè da tale pretesa mancata rivalutazione dei minimi stipendiali) deriverebbe un imponibile contributivo non dichiarato, da parte dell'opponente, pari ad euro
8.988,00 (indicato analiticamente nell'allegato "A" al Verbale, ed in relazione ad ogni singolo lavoratore ivi citato).
Al contrario, la ricorrente, per le ragioni che seguono, ritiene che l'Avviso di Addebito INPS, odiernamente opposto, vada dichiarato
(anche) in proposito manifestamente errato ed infondato. L'art. 1 del CCNL Cooperative Sociali stabilisce infatti, testualmente, che "per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, legge n. 381/1991 le cooperative possono applicare i c.c.n.l. di riferimento del settore di attività svolta”.
In particolare, la lettera "c", di cui all'art. 1 sopra richiamato, con riferimento appunto alle Cooperative Sociali, prevede che: "c)
7 svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione" (doc. 14).
Alla luce, quindi, della disposizione contrattual-collettiva succitata, in sede di elaborazione dei cedolini paga mensili dei lavoratori interessati dall'accertamento è stato applicato un diverso CCNL
(rispetto a quello delle Cooperative Sociali), in quanto ritenuto più confacente e migliormente attagliato all'attività in concreto e prevalentemente svolta dai prestatori della Cooperativa medesima.
Del resto, la Cooperativa Sociale oggi opponente, come pure rilevato anche dai Verbalizzanti, è iscritta all'Albo delle Imprese
Artigiane al n. AN-130172, e svolge attività prevalente di pulizia delle strade (caditoie) e delle aree verdi: ciò in esecuzione del contratto di appalto in essere con il Comune di Senigallia nel periodo di causa (doc. 2, attività espressamente richiamata nel
Verbale Unico di Accertamento, alla pag. 4, punto C).
Come appunto emerge anche dalla corrispondenza telematica intercorsa con il Comune di Senigallia relativamente a detta commessa (cfr. doc. 3 mail a campione dal 2013 al 2015), la prestazione di pulizia delle strade e del verde pubblico, eseguita dalla Cooperativa, è consistita e consiste, essenzialmente, nell'effettuazione di servizi di pulizia manutentiva del verde e delle strade pubbliche dell'Ente committente.
Ancor più in dettaglio, si veda come con le numerose e-mail inoltrate alla Cooperativa dal Comune di Senigallia, Settore Lavori
8 e Servizi Pubblici, e, in particolare, dall'Assessore Lavori Pubblici di detto Comune, l'Amministrazione abbia richiesto e richieda periodicamente alla ricorrente di effettuare la pulizia delle strade e/o del verde pubblico, dando indicazioni sugli interventi richiesti, nonchè, ad esempio: invitando l'opponente a tener conto che "quando eseguirà lo sfalcio dell'erba delle aiuole in via Maretea civico 2 e limitrofi, occorre rimuovere i cumuli di foglie che si sono accumulate tra la siepe ed il muretto delle abitazioni”; od ancora, sempre testualmente, raccomandando di far “al più presto domani lo sfalcio dell'erba nelle aiuole del centro storico”; -
-od ancora ricordando alla stessa Cooperativa, per quanto riguarda
“la pulizia delle caditoie, che anche questa dovrà essere completata entro fine mese, nonché la potatura delle siepi";
- infine, ulteriormente raccomandandosi, “durante il prossimo taglio che si farà ai giardini, di asportare bene gli aghi dei pini, specie zona mura dove dovremo seminare” (doc. 3).
Di conseguenza, ai soci lavoratori ed agli altri dipendenti della
Cooperativa interessati dall'accertamento, è stato applicato nelle rispettive buste paga mensili, elaborate dal Centro Servizi
"Confagricoltura Ancona Servizi s.r.l." dell'UPA Unione
-
Provinciale Agricoltori (cfr. docc. 10 e 15), il trattamento retributivo di cui alla parte economica del il CCNL di categoria' delle Aziende
Artigiane esercenti Servizi di Pulizia, in considerazione della specifica attività commissionata all'opponente, e come tale da quest'ultima prevalentemente espletata (non svolgendo e non avendo
9 la ricorrente mai svolto, del resto, attività di semina, piantumazione, concimazione o di irrigazione del verde pubblico, appunto non prevista dal CCNL Pulizie).
Dall'esame delle buste paga dei suddetti lavoratori, inoltre, si evince come in esse, appunto in ragione di quanto sopra, non sia stata aggiornata la classificazione dei livelli di cui al CCNL delle
Cooperative Sociali, alla luce dell'applicazione nei cedolini paga individuali dei relativi parametri stipendiali tempo per tempo vigenti in base al CCNL dei Servizi di Pulizie Aziende Artigiane, che ha trasformato i livelli da 1 a 6 in aree funzionali dalla A alla F
(classificazione introdotta ed intervenuta a far data dal gennaio
2009).
Se si raffrontano, infatti, i minimi individuali retributivi applicati al personale della Cooperativa rispetto a quelli indicati nel CCNL
Servizi di Pulizia Aziende Artigiane (pari ad euro 5,81393 in relazione al livello VI° - cfr. doc.ti 4 e 5, tabella minimi retributivi al dicembre 2012), si evince come i trattamenti stipendiali indicati nelle busta paga dei suddetti lavoratori, con profilo operaio, siano sempre stati rispettosi dei predetti minimi, in conformità ed in relazione al livello VI° od al V° della declaratoria dei livelli e della parte economica del precitato CCNL Servizi di Pulizie (cfr. doc. 5, tabella minimi retributivi del CCNL Servizi di Pulizia).
Stessa cosa dicasi per quanto concerne i lavoratori inquadrati con profilo impiegatizio.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa dell'Istituto convenuto anche con riferimento agli importi indicati a Verbale al punto 2, e trascritti nell'Avviso di Addebito INPS opposto.
6.Non può dunque dubitarsi, in ragione del contenuto sostanziale delle difese svolte e del lungo ed articolato sviluppo tecnico giuridico, che la Parte 3 abbia motivatamente argomentato e difeso quella che appare una propria scelta: cioè di applicare i minimi retributivi contestati dall'Inps.
In altri termini l'appellante con la sua condotta processuale e con l'articolazione delle sue difese ha univocamente chiarito che la scelta retributiva in contestazione era da considerarsi corretta e legittima.
Dunque essa è, con tutta verosimiglianza, da ritenersi come una scelta consapevole propria della Parte 3 o comunque consapevolmente fatta propria dalla stessa.
In tal modo resta escluso che gli addebiti INPS siano riconducibili ad errori dell'appellata non rilevati e non conosciuti dall'appellante.
7.Sul piano del rapporto contrattuale tra le parti la condotta della Cooperativa può essere alternativamente letta (sul piano fattuale):
● come propria consapevole indicazione dei minimi da applicare;
. come consapevole accettazione e condivisione dei minimi applicati dall'appellata.
In entrambi i casi è evidente l'insussistenza di una responsabilità della Controparte 1 non
essendo riconducibile ad un suo errore l'applicazione di minimi non regolari che si palesa come esito di una scelta propria della Parte 3 o comunque consapevolmente condivisa da parte della Parte 3
8.Analoghe osservazioni ed identiche conclusioni vanno tratte con riferimento agli altri addebiti di cui al verbale di accertamento INPS del 29.07.2015 e cioè:
-mancato versamento di contributi per mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi all'orario/durata delle giornate lavorative;
mancato versamento di contributi previdenziali per indebita erogazione di indennità di malattia al dipendente Persona 2
recupero di agevolazioni contributive non spettanti in relazione all'indebita erogazione di assegno nucleo familiare alla dipendente AN DY (posizione poi sanata con regolarizzazione retroattiva); Ed analoghe osservazioni vanno fatto con riferimento alle contestazioni INAIL.
9.Per brevità ci si limita a richiamare il contenuto delle difese svolte sui singoli punti da parte dell'appellante nei propri ricorso in opposizione al verbale Inps ed al verbale Inail dinanzi al
Tribunale di Ancona Giudice del lavoro.
Dalle lettura di tali difese emerge una puntuale ed argomentata contestazione degli addebiti
Inps ed Inail ed una precisa ricostruzione (in fatto ed in diritto) delle ragioni delle scelte retributive/contribuire che in tal modo la parte (necessariamente sul pano logico) rivendica come legittime, fa proprie e difende.
10.D'altra parte sulla base delle dichiarazioni dei testi Tes_1 e Tes_2 è emerso che il rapporto tra le parti aveva sostanzialmente natura "compilativa” nel senso che tutte le indicazioni erano fornite dalla Parte 3 che mensilmente faceva pervenire alla Controparte 1 i fogli presenza.
Erano fogli presenza e modelli IL a costituire il fondamento della redazione delle buste paga.
Peraltro quanto elaborato dall'appellata veniva inviato alla Parte 1 per il controllo e dunque per l'approvazione o modifica che avveniva tendenzialmente per iscritto.
11.Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi Tes 1 e Tes 2 resta chiarito che era la Parte 3 a definire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro su presenze, retribuzioni, ferie, malattia, assunzione/licenziamenti, erogazione di indennità così come a versare i contributi.
Su tali aspetti la Controparte 1 non interveniva. Accedeva invece che l'appellante potesse fornire indicazioni di carattere generale o specifico (documenti di parte appellante e teste
Tes 3 ). Ma questa attività appare episodica, collaterale, prevalentemente di carattere informativo e comunque non attinente ai fatti di causa in relazione ai quali è certo che tutto veniva verificato e rielaborato in proprio dalla Parte 3 nella piena consapevolezza della gestione dei rapporti di lavoro per i profili in contestazione Inps ed Inail. 12.In definitiva non è rimasto provato in giudizio che l'attività dell'appellata esorbitasse dalla redazione delle buste paga fatta sulla base dei dati forniti dall'appellante.
E' anzi rimasto accertato il contrario e cioè che fosse la Parte 3 ad avere il pieno controllo dei rapporti di lavoro (nei profili retributivi e contributivi) in relazione ai quali l'appellata trasmetteva i dati alla Parte 3 che esercitava su di essi un effettivo e completo controllo.
13. In tal modo resta confermato l'assunto (già esposto sulla base dell'opposizione giudiziale all'accertamento INPS ed INAIL) che l'appellante gestisse in totale autonomia decisionale gli aspetti retributivi e contributivi dei rapporti di lavoro limitandosi a trasmettere dei dati alla Controparte_1 che aveva solo il compito di elaborarli e sottoporli a verifica.
Verifica che poi puntualmente avveniva anche con richiesta di correzione da parte dell'appellante.
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così
provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 14 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CCNL nella parte normativa aggiornato al 2003, e nella parte retributiva al 2005, per poi esser rinnovato, in entrambi gli aspetti, solamente alla fine del 2014.