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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2476 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 1.7.2024 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 28.2.2025 da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NI Controparte_1
(Piva ) in persona del Curatore dott. Ivan debitamente autorizzato dal P.IVA_1 Pt_1
Giudice Delegato, e domiciliato elettivamente presso l'indirizzo pec dei difensori Avv.
MILONE VALENTINA e NADIA OLGIATI che la rappresentano e la difendono con procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(Cf/Piva ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv. CICCARESE LUIGI che la rappresenta e difende con procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: azione revocatoria ex art. 166 CCII
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse del fallimento attore
“In via principale:
– accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della
[...]
e, per l'effetto, revocare ex art. 67, co. 2, del Controparte_3
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i pagamenti di cui in narrativa per complessivi € 4.742,00 di cui €
Pag. 1 a 8 1.946,00 effettuati dalla , € 486,00 Controparte_4 effettuati dalla signora € 1.197,00 effettuati dal signor Parte_2 [...] ed € 1.113,00 effettuati dalla signora verso la società convenuta, CP_1 Parte_3
alle date di cui in narrativa;
- condannare la società convenuta a pagare, in favore della Controparte_3
la somma di euro 4.742,00 oltre agli interessi legali dalla data
[...]
della domanda al saldo;
- condannare la società convenuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver resistito nella presente causa con mala fede e colpa grave.
In ogni caso: condannare la società convenuta alla refusione, in favore della
[...]
delle spese e compensi professionali di Controparte_3
causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”
nell'interesse della convenuta
“in via principale;
perché il Tribunale adito si compiaccia di rigettare la domanda proposta, stante l'insussistenza delle ragioni di fatto e diritto dedotte da parte attrice, per le motivazioni indicate in premessa.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2024 la Controparte_3
n persona del suo Curatore (di seguito per brevità
[...]
) ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio la società Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che Controparte_2
venissero revocati i pagamenti effettuati a favore della convenuta, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 166 CCII.
In particolare, l'attrice ha chiesto il riconoscimento dell'inefficacia:
1. del versamento a favore della convenuta dell'importo di € 1.946,00, in relazione ai contratti sottoscritti da;
CP_3
2. del versamento dell'importo di € 486,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socia illimitatamente responsabile); Parte_2
3. del versamento dell'importo di € 1.197,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); CP_1
4. del versamento dell'importo di € 1.113,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); Parte_3
Pag. 2 a 8 Si è costituita ritualmente in giudizio opponendosi a tutte le Controparte_2
richieste attoree e chiedendone il rigetto, in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Esaurita la fase istruttoria di natura documentale, il giudice, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
***
La domanda proposta dalla è fondata. Controparte_3
La LA ha proposto azione ex art. 166 secondo comma CCII1 per cui è onere dell'attore dimostrare il compimento di atti pregiudizievoli da parte della società insolvente nei sei mesi antecedenti all'apertura della liquidazione giudiziale e che l'odierna convenuta fosse a co- noscenza dello stato di decozione.
La collocazione temporale nei sei mesi antecedenti l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale dei pagamenti di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia è pacifica.
La liquidazione giudiziale, infatti, è stata dichiarata il 7.8.2023, i pagamenti attengono alle rate versate dalla società debitrice e dai soci illimitatamente responsabili, proprio nei sei mesi antecedenti l'apertura della procedura di insolvenza e cioè da febbraio a luglio 2023.
Gli estratti conto prodotti dall'attrice in giudizio confermano l'avvenuto versamento delle rate previste contrattualmente non solo nei sei mesi antecedenti il deposito della sentenza di liquidazione, ma, in alcuni casi, anche successivamente all'apertura.
Gli estratti del conto corrente intestato a cfr. doc. 13 comprovano Controparte_1
l'avvenuto versamento da febbraio 2023 ad agosto 2023 di € 278,00 per ciascun mese. Tale importo è riconducibile al contratto sottoscritto da . CP_3
Gli estratti del conto corrente intestato a (cfr. doc. 14) e gli estratti Parte_2
del conto corrente intestato alla sorella (cfr. doc. 15) comprovano il Controparte_5
versamento di euro 162,00 nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023. Si tratta delle rate relative al contratto stipulato da Parte_2
Gli estratti del conto corrente intestato a evidenziano il versamento Controparte_5
mensile da febbraio 2023 ad agosto 2023 di € 171,00, come previsto dal contratto firmato da
Controparte_1 Infine, dagli estratti del conto corrente intestato a si evince il versamento Parte_3
delle rate dalla stessa dovute nei mesi da febbraio 2023 ad agosto 2023 (€ 159,00 per ciascuna rate, cfr. doc. 16).
Chiarita la collocazione temporale, il giudice deve inoltre verificare la sussistenza dell'elemento subiettivo dell'azione revocatoria, ovverosia la conoscenza da parte del contraente "in bonis", ed odierna convenuta, dello stato di insolvenza in cui versava la controparte al momento del perfezionamento dell'atto.
È noto infatti che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della Corte regolatrice il
Curatore assolve al proprio onere probatorio quando dimostra che in un atto a prestazioni corrispettive stipulato dal soggetto poi dichiarato fallito, l'altro contraente, ove dotato di normale prudenza ed avvedutezza, era posto certamente in grado di percepire il dissesto della propria controparte ("ex plurimis", Cass. 9 aprile 1991 n.3716; Trib. Milano 7 maggio 1990), attraverso l'esame di sicuri elementi rivelatori di uno stato di decozione.
Il contraente che, nonostante ciò, abbia proceduto comunque al perfezionamento dell'atto con l'imprenditore poi dichiarato fallito, pone in essere la “frode” consistente nel dare corso ad un negozio a prestazioni corrispettive pur sapendo che controparte non avrebbe potuto prestarvisi senza ledere il ceto creditorio, versando appunto in stato di conclamata insolvenza.
In tale contesto, il giudice ritiene che parte attrice abbia pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Segnatamente, nel caso di specie, sono stati sottoscritti dalla società e dai soci CP_3
illimitatamente responsabili cinque contratti di consulenza.
Tali contratti sono stati prodotti in giudizio dall'attrice: documenti da 2 a 6.
Dall'analisi di tali contratti si evince che:
La convenuta si è impegnata:
Pag. 4 a 8 I predetti contratti prevedevano l'obbligo della società e dei soci di corrispondere: CP_3
€ 5.004,00 in capo alla società;
€ 1.668,00 di nuovo in capo alla CP_3
€ 2.430,00 in capo a Parte_2
€ 4.104,00 in capo a Controparte_1
€ 1.749,00 in capo a Parte_3
Dalla documentazione prodotta emerge che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale erano stati corrisposti:
€ 1.668,00 per il primo contratto (n. 6 rate da € 278.00 ciascuna);
- € 1.668,00 per il secondo contratto (n. 6 rate da € 278,00 ciascuna);
- € 2.430,00 per il terzo contratto (n. 15 rate da € 162,00 ciascuna);
- € 3.249,00 per il quarto contratto (n. 19 rate da € 171,00 ciascuna);
- € 1.431,00 per il quinto contratto (n. 9 rate da € 159,00 ciascuna).
Ciò premesso, si osserva in diritto che è affermazione pacifica, nella giurisprudenza di legittimita' e di merito, che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza possa essere data anche mediante presunzioni, purche' gravi precise e concordanti (per tutti, a mero titolo di richiamo, Cass. 1343/2003, Cass. 3828/2003 ).
Nel caso di specie lo stesso oggetto contrattuale, sopra integralmente riportato, costituisce una presunzione poiché da esso si capisce, senza dubbio, che la società convenuta si era impegnata proprio ad analizzare criticamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di al fine di fornire consulenza ed assistenza nella gestione dell'intera CP_3
Pag. 5 a 8 massa debitoria. Pertanto, era impossibile per adempiere al proprio incarico Controparte_2
senza conoscere la situazione economico, patrimoniale e finanziaria di CP_3
Ora tale situazione si presentava critica già nell'anno 2022 e quindi nell'immediatezza della stipulazione dei contratti di consulenza. I debiti di ammontavano, infatti, ad € CP_3
120.992,82 di cui €55.656,16 nei confronti dei lavoratori dipendenti in forza di cinque decreti ingiuntivi (docc. da 20 a 24), € 32.166,79 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 25) ed
€ 33.169,87 nei confronti di PE BA (doc. 26) (quelli dei singoli soci ammontavano ad ulteriori € 34.753,76).
Inoltre, al momento della sottoscrizione dei contratti2 si trovava in liquidazione CP_3
volontaria, dichiarata con atto del 11.11.2021 (cfr. doc. 32 parte attrice).
Come si evince dalla lettura dei decreti ingiuntivi prodotti sub. doc da 20 a 24, con la messa in liquidazione volontaria della società si è proceduto al licenziamento dei lavoratori avvenuto in data 16.11.2021.
La situazione debitoria della era pertanto cristallizzata con riferimento alla CP_3 posizione dei lavoratori, dell'Erario e del ceto bancario.
Dalla lettura della sentenza di liquidazione giudiziale si evince che al 21.7.2023 la situazione debitoria ammontava ancora ad euro 100.751,70 a fronte di un attivo valorizzato pari ad euro
67.950,35.
Quindi la situazione di insolvenza, già presente al momento della stipula dei contratti, allorquando la società era stata posta in liquidazione con debiti di oltre 120.000,00 è CP_3
perdurata sino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, non disponendo la società CP_3
di un attivo sufficiente a estinguere i debiti contratti.
Tale situazione non poteva non essere conosciuta dalla convenuta stante la tipologia di attività dalla stessa svolta e la natura del contratto sottoscritto, in virtù del quale la stessa convenuta si era impegnata ad analizzare la situazione patrimoniale e la massa debitoria della propria cliente. Al riguardo si osserva che è rimasta priva di prova l'eccezione sollevata dalla convenuta per cui la prestazione professionale demandata da AN a Difesa debitori Spa fosse limitata a trovare un accordo con i soli lavoratori. Tale eccezione contrasta con quanto indicato nei contratti prodotti da parte attrice e non risulta in alcun modo documentata.
Infine, si osserva che a fronte di una situazione economico e patrimoniale di insolvenza - conosciuta dalla convenuta o comunque senz'altro conoscibile, proprio in virtù della tipologia
Pag. 6 a 8 di prestazione che la stessa convenuta era chiamata a rendere - non ha CP_2 CP_2
dimostrato di aver trovato soluzioni atte a superare o comunque a ridurre il rilevante stato di indebitamento esistente al momento della stipulazione dei contratti che è, pertanto, rimasto pressoché invariato sino alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tali elementi consentono a questo giudice di affermare che la società , al Controparte_2
momento del pagamento a suo favore dei corrispettivi contrattuali pattuiti fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava controparte.
Devono pertanto essere revocati i seguenti pagamenti:
- versamento dell'importo di € 1.946,00, in relazione ai contratti sottoscritti da;
CP_3
- versamento dell'importo di € 486,00, in relazione al contratto sottoscritto da Parte_2
(socia illimitatamente responsabile);
[...]
- versamento dell'importo di € 1.197,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); CP_1
- versamento dell'importo di € 1.113,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); Parte_3
Conseguentemente parte convenuta deve restituire alla l'importo di euro Controparte_3
4.742,00.
Sull'importo capitale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Va respinta la domanda formulata dall'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc poiché non si ravvisano i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave, essendosi la difesa della convenuta incentrata sull'assenza di prova della sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 166, secondo comma, CCII.
Alla soccombenza segue per legge la condanna di Difesa Debitori alla refusione delle spese di causa a favore dell'attrice. Tali spese si liquidano – tenuto conto del valore della controversia e dell'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria - in euro 2127,00, oltre per spese generali, IVA e CPAP come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta dalla CP_3 [...]
nel contraddittorio delle parti, Controparte_3 CP_3
Pag. 7 a 8 ACCOGLIE la domanda di revocatoria introdotta dall'attrice ex art. 166, secondo comma,
CCII e per l'effetto,
REVOCA e conseguentemente dichiara nei confronti della liquidazione CP_6
giudiziale i seguenti pagamenti:
- per € 1.946,00 in relazione ai contratti in capo ad (rate da febbraio 2023 ad CP_3 agosto 2023 di € 278,00 ciascuna);
- per € 486,00 relativi al contratto in capo a (rate da febbraio 2023 Parte_2 ad aprile 2023 di € 162,00 ciascuna);
- per € 1.197,00 relativi al contratto in capo a (rate da febbraio 2023 ad Controparte_1 agosto 2023 di € 171,00 ciascuna);
- per € 1.113,00 relativi al contratto in capo a (rate da febbraio 2023 ad Parte_3 agosto 2023 di € 159,00 ciascuna);
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore della liquidazione giudiziale della CP_3 somma di €. 4.742,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
RESPINGE la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.
CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in €. 2.127,00 per compenso, euro 125,00 per spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 6/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Ballarini
Pag. 8 a 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 166, secondo comma, CCII sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Pag. 3 a 8 2 I contratti con sono stati sottoscritti in data successiva al 16.11.2021 e precisamente quello a Controparte_2 nome di in data 30.11.2021 (cfr. doc. 4 ns fascicolo attoreo), quello di in Parte_2 Controparte_1 data 31.11.2021 (cfr. doc 5 del ns. fascicolo attoreo), quelli a nome della società in data 1.6.2022 (cfr. docc. 2 e CP_3 3 ns. fascicolo attoreo) e quello a nome di in data 21.9.2022 (cfr. n. 6 ns. fascicolo attoreo). Parte_3
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica, nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2476 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 1.7.2024 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 28.2.2025 da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NI Controparte_1
(Piva ) in persona del Curatore dott. Ivan debitamente autorizzato dal P.IVA_1 Pt_1
Giudice Delegato, e domiciliato elettivamente presso l'indirizzo pec dei difensori Avv.
MILONE VALENTINA e NADIA OLGIATI che la rappresentano e la difendono con procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(Cf/Piva ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec dell'Avv. CICCARESE LUIGI che la rappresenta e difende con procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Oggetto: azione revocatoria ex art. 166 CCII
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse del fallimento attore
“In via principale:
– accertare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della
[...]
e, per l'effetto, revocare ex art. 67, co. 2, del Controparte_3
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i pagamenti di cui in narrativa per complessivi € 4.742,00 di cui €
Pag. 1 a 8 1.946,00 effettuati dalla , € 486,00 Controparte_4 effettuati dalla signora € 1.197,00 effettuati dal signor Parte_2 [...] ed € 1.113,00 effettuati dalla signora verso la società convenuta, CP_1 Parte_3
alle date di cui in narrativa;
- condannare la società convenuta a pagare, in favore della Controparte_3
la somma di euro 4.742,00 oltre agli interessi legali dalla data
[...]
della domanda al saldo;
- condannare la società convenuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. per aver resistito nella presente causa con mala fede e colpa grave.
In ogni caso: condannare la società convenuta alla refusione, in favore della
[...]
delle spese e compensi professionali di Controparte_3
causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.”
nell'interesse della convenuta
“in via principale;
perché il Tribunale adito si compiaccia di rigettare la domanda proposta, stante l'insussistenza delle ragioni di fatto e diritto dedotte da parte attrice, per le motivazioni indicate in premessa.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.7.2024 la Controparte_3
n persona del suo Curatore (di seguito per brevità
[...]
) ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio la società Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che Controparte_2
venissero revocati i pagamenti effettuati a favore della convenuta, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 166 CCII.
In particolare, l'attrice ha chiesto il riconoscimento dell'inefficacia:
1. del versamento a favore della convenuta dell'importo di € 1.946,00, in relazione ai contratti sottoscritti da;
CP_3
2. del versamento dell'importo di € 486,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socia illimitatamente responsabile); Parte_2
3. del versamento dell'importo di € 1.197,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); CP_1
4. del versamento dell'importo di € 1.113,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); Parte_3
Pag. 2 a 8 Si è costituita ritualmente in giudizio opponendosi a tutte le Controparte_2
richieste attoree e chiedendone il rigetto, in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in diritto.
Esaurita la fase istruttoria di natura documentale, il giudice, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
***
La domanda proposta dalla è fondata. Controparte_3
La LA ha proposto azione ex art. 166 secondo comma CCII1 per cui è onere dell'attore dimostrare il compimento di atti pregiudizievoli da parte della società insolvente nei sei mesi antecedenti all'apertura della liquidazione giudiziale e che l'odierna convenuta fosse a co- noscenza dello stato di decozione.
La collocazione temporale nei sei mesi antecedenti l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale dei pagamenti di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia è pacifica.
La liquidazione giudiziale, infatti, è stata dichiarata il 7.8.2023, i pagamenti attengono alle rate versate dalla società debitrice e dai soci illimitatamente responsabili, proprio nei sei mesi antecedenti l'apertura della procedura di insolvenza e cioè da febbraio a luglio 2023.
Gli estratti conto prodotti dall'attrice in giudizio confermano l'avvenuto versamento delle rate previste contrattualmente non solo nei sei mesi antecedenti il deposito della sentenza di liquidazione, ma, in alcuni casi, anche successivamente all'apertura.
Gli estratti del conto corrente intestato a cfr. doc. 13 comprovano Controparte_1
l'avvenuto versamento da febbraio 2023 ad agosto 2023 di € 278,00 per ciascun mese. Tale importo è riconducibile al contratto sottoscritto da . CP_3
Gli estratti del conto corrente intestato a (cfr. doc. 14) e gli estratti Parte_2
del conto corrente intestato alla sorella (cfr. doc. 15) comprovano il Controparte_5
versamento di euro 162,00 nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023. Si tratta delle rate relative al contratto stipulato da Parte_2
Gli estratti del conto corrente intestato a evidenziano il versamento Controparte_5
mensile da febbraio 2023 ad agosto 2023 di € 171,00, come previsto dal contratto firmato da
Controparte_1 Infine, dagli estratti del conto corrente intestato a si evince il versamento Parte_3
delle rate dalla stessa dovute nei mesi da febbraio 2023 ad agosto 2023 (€ 159,00 per ciascuna rate, cfr. doc. 16).
Chiarita la collocazione temporale, il giudice deve inoltre verificare la sussistenza dell'elemento subiettivo dell'azione revocatoria, ovverosia la conoscenza da parte del contraente "in bonis", ed odierna convenuta, dello stato di insolvenza in cui versava la controparte al momento del perfezionamento dell'atto.
È noto infatti che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della Corte regolatrice il
Curatore assolve al proprio onere probatorio quando dimostra che in un atto a prestazioni corrispettive stipulato dal soggetto poi dichiarato fallito, l'altro contraente, ove dotato di normale prudenza ed avvedutezza, era posto certamente in grado di percepire il dissesto della propria controparte ("ex plurimis", Cass. 9 aprile 1991 n.3716; Trib. Milano 7 maggio 1990), attraverso l'esame di sicuri elementi rivelatori di uno stato di decozione.
Il contraente che, nonostante ciò, abbia proceduto comunque al perfezionamento dell'atto con l'imprenditore poi dichiarato fallito, pone in essere la “frode” consistente nel dare corso ad un negozio a prestazioni corrispettive pur sapendo che controparte non avrebbe potuto prestarvisi senza ledere il ceto creditorio, versando appunto in stato di conclamata insolvenza.
In tale contesto, il giudice ritiene che parte attrice abbia pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Segnatamente, nel caso di specie, sono stati sottoscritti dalla società e dai soci CP_3
illimitatamente responsabili cinque contratti di consulenza.
Tali contratti sono stati prodotti in giudizio dall'attrice: documenti da 2 a 6.
Dall'analisi di tali contratti si evince che:
La convenuta si è impegnata:
Pag. 4 a 8 I predetti contratti prevedevano l'obbligo della società e dei soci di corrispondere: CP_3
€ 5.004,00 in capo alla società;
€ 1.668,00 di nuovo in capo alla CP_3
€ 2.430,00 in capo a Parte_2
€ 4.104,00 in capo a Controparte_1
€ 1.749,00 in capo a Parte_3
Dalla documentazione prodotta emerge che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale erano stati corrisposti:
€ 1.668,00 per il primo contratto (n. 6 rate da € 278.00 ciascuna);
- € 1.668,00 per il secondo contratto (n. 6 rate da € 278,00 ciascuna);
- € 2.430,00 per il terzo contratto (n. 15 rate da € 162,00 ciascuna);
- € 3.249,00 per il quarto contratto (n. 19 rate da € 171,00 ciascuna);
- € 1.431,00 per il quinto contratto (n. 9 rate da € 159,00 ciascuna).
Ciò premesso, si osserva in diritto che è affermazione pacifica, nella giurisprudenza di legittimita' e di merito, che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza possa essere data anche mediante presunzioni, purche' gravi precise e concordanti (per tutti, a mero titolo di richiamo, Cass. 1343/2003, Cass. 3828/2003 ).
Nel caso di specie lo stesso oggetto contrattuale, sopra integralmente riportato, costituisce una presunzione poiché da esso si capisce, senza dubbio, che la società convenuta si era impegnata proprio ad analizzare criticamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di al fine di fornire consulenza ed assistenza nella gestione dell'intera CP_3
Pag. 5 a 8 massa debitoria. Pertanto, era impossibile per adempiere al proprio incarico Controparte_2
senza conoscere la situazione economico, patrimoniale e finanziaria di CP_3
Ora tale situazione si presentava critica già nell'anno 2022 e quindi nell'immediatezza della stipulazione dei contratti di consulenza. I debiti di ammontavano, infatti, ad € CP_3
120.992,82 di cui €55.656,16 nei confronti dei lavoratori dipendenti in forza di cinque decreti ingiuntivi (docc. da 20 a 24), € 32.166,79 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 25) ed
€ 33.169,87 nei confronti di PE BA (doc. 26) (quelli dei singoli soci ammontavano ad ulteriori € 34.753,76).
Inoltre, al momento della sottoscrizione dei contratti2 si trovava in liquidazione CP_3
volontaria, dichiarata con atto del 11.11.2021 (cfr. doc. 32 parte attrice).
Come si evince dalla lettura dei decreti ingiuntivi prodotti sub. doc da 20 a 24, con la messa in liquidazione volontaria della società si è proceduto al licenziamento dei lavoratori avvenuto in data 16.11.2021.
La situazione debitoria della era pertanto cristallizzata con riferimento alla CP_3 posizione dei lavoratori, dell'Erario e del ceto bancario.
Dalla lettura della sentenza di liquidazione giudiziale si evince che al 21.7.2023 la situazione debitoria ammontava ancora ad euro 100.751,70 a fronte di un attivo valorizzato pari ad euro
67.950,35.
Quindi la situazione di insolvenza, già presente al momento della stipula dei contratti, allorquando la società era stata posta in liquidazione con debiti di oltre 120.000,00 è CP_3
perdurata sino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, non disponendo la società CP_3
di un attivo sufficiente a estinguere i debiti contratti.
Tale situazione non poteva non essere conosciuta dalla convenuta stante la tipologia di attività dalla stessa svolta e la natura del contratto sottoscritto, in virtù del quale la stessa convenuta si era impegnata ad analizzare la situazione patrimoniale e la massa debitoria della propria cliente. Al riguardo si osserva che è rimasta priva di prova l'eccezione sollevata dalla convenuta per cui la prestazione professionale demandata da AN a Difesa debitori Spa fosse limitata a trovare un accordo con i soli lavoratori. Tale eccezione contrasta con quanto indicato nei contratti prodotti da parte attrice e non risulta in alcun modo documentata.
Infine, si osserva che a fronte di una situazione economico e patrimoniale di insolvenza - conosciuta dalla convenuta o comunque senz'altro conoscibile, proprio in virtù della tipologia
Pag. 6 a 8 di prestazione che la stessa convenuta era chiamata a rendere - non ha CP_2 CP_2
dimostrato di aver trovato soluzioni atte a superare o comunque a ridurre il rilevante stato di indebitamento esistente al momento della stipulazione dei contratti che è, pertanto, rimasto pressoché invariato sino alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tali elementi consentono a questo giudice di affermare che la società , al Controparte_2
momento del pagamento a suo favore dei corrispettivi contrattuali pattuiti fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava controparte.
Devono pertanto essere revocati i seguenti pagamenti:
- versamento dell'importo di € 1.946,00, in relazione ai contratti sottoscritti da;
CP_3
- versamento dell'importo di € 486,00, in relazione al contratto sottoscritto da Parte_2
(socia illimitatamente responsabile);
[...]
- versamento dell'importo di € 1.197,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); CP_1
- versamento dell'importo di € 1.113,00, in relazione al contratto sottoscritto da
[...]
(socio illimitatamente responsabile); Parte_3
Conseguentemente parte convenuta deve restituire alla l'importo di euro Controparte_3
4.742,00.
Sull'importo capitale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Va respinta la domanda formulata dall'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc poiché non si ravvisano i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave, essendosi la difesa della convenuta incentrata sull'assenza di prova della sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 166, secondo comma, CCII.
Alla soccombenza segue per legge la condanna di Difesa Debitori alla refusione delle spese di causa a favore dell'attrice. Tali spese si liquidano – tenuto conto del valore della controversia e dell'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria - in euro 2127,00, oltre per spese generali, IVA e CPAP come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta dalla CP_3 [...]
nel contraddittorio delle parti, Controparte_3 CP_3
Pag. 7 a 8 ACCOGLIE la domanda di revocatoria introdotta dall'attrice ex art. 166, secondo comma,
CCII e per l'effetto,
REVOCA e conseguentemente dichiara nei confronti della liquidazione CP_6
giudiziale i seguenti pagamenti:
- per € 1.946,00 in relazione ai contratti in capo ad (rate da febbraio 2023 ad CP_3 agosto 2023 di € 278,00 ciascuna);
- per € 486,00 relativi al contratto in capo a (rate da febbraio 2023 Parte_2 ad aprile 2023 di € 162,00 ciascuna);
- per € 1.197,00 relativi al contratto in capo a (rate da febbraio 2023 ad Controparte_1 agosto 2023 di € 171,00 ciascuna);
- per € 1.113,00 relativi al contratto in capo a (rate da febbraio 2023 ad Parte_3 agosto 2023 di € 159,00 ciascuna);
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore della liquidazione giudiziale della CP_3 somma di €. 4.742,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
RESPINGE la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc.
CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese processuali a favore dell'attrice, liquidate in €. 2.127,00 per compenso, euro 125,00 per spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 6/3/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Ballarini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 166, secondo comma, CCII sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Pag. 3 a 8 2 I contratti con sono stati sottoscritti in data successiva al 16.11.2021 e precisamente quello a Controparte_2 nome di in data 30.11.2021 (cfr. doc. 4 ns fascicolo attoreo), quello di in Parte_2 Controparte_1 data 31.11.2021 (cfr. doc 5 del ns. fascicolo attoreo), quelli a nome della società in data 1.6.2022 (cfr. docc. 2 e CP_3 3 ns. fascicolo attoreo) e quello a nome di in data 21.9.2022 (cfr. n. 6 ns. fascicolo attoreo). Parte_3