Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1741/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE
Appellante nei confronti di
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
già denominata Banca Agricola Popolare di Ragusa) quale incorporante in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MACALUSO
LIDIA
Appellata
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a d.i.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 860/2019 del 17.6.2019, il Tribunale di Agrigento ha disatteso l'opposizione proposta da affidata ai diversi motivi di nullità – Parte_1
tanto delle clausole del contratto di conto corrente quanto del contratto di
[...]
ed emesso nei di lei confronti quale fideiussore di Controparte_2
. Parte_2
Avverso tale decisione, ha proposto gravame con atto di Parte_1
citazione del 7 settembre 2019, essenzialmente riproponendo quanto prospettato in prime cure.
Costituendosi, (oggi Controparte_2 [...]
) ha contestato il gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “conclude riportarsi integralmente a quanto eccepito nell'atto di appello. Chiede la concessione dei termini 190 c.p.c.”; appellata: “insiste nei propri scritti difensivi, contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato. Contesta altresì le risultanze della CTU, si riporta alle conclusioni già precisate in atti e chiede che la causa venga posta in decisione”.
Indi, giusta ordinanza del 6/12/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame va accolto seppur nei limiti e per le ragioni di seguito sinteticamente illustrate.
In ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, va previamente vagliato il quarto motivo di gravame, ove l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, ritenendola generica. Argomenta che debba essere dichiarata nulla in quanto contenente clausole conformi a quelle
ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia. Inoltre, deduce che, in ogni caso,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 deve dichiararsi la nullità, ai sensi dell'art. 33 cod. cons., della specifica clausola di cui all'art 8 del contratto di fideiussione che comporta la rinuncia all'art. 1952 c.c., in quanto vessatoria e non specificamente oggetto di trattiva tra le parti
(professionista-consumatore) in ragione della mancata prova contraria della Banca.
Stante la qualificazione quale contratto autonomo di garanzia del negozio oggetto di giudizio, effettuata dal Tribunale, censurata dall'appellante – ed invocata invece dalla pure per sostenere il “difetto di legittimazione ad agire della CP_2
: di qui la necessità di anticipare la disamina – giova rammentare Parte_1
che il contratto autonomo di garanzia (“garantievertrag”), è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'art. 1322 c.c. -il quale consente alle parti di concludere contratti non riconducibili ai tipi già disciplinati dall'ordinamento- la cui funzione consiste nel tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore.
A differenziare i due negozi, secondo il consolidato insegnamento della
Suprema Corte, è il rapporto di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale garantita, ricaduta evidente degli artt. 1939 c.c. - a mente del quale l'invalidità dell'obbligazione principale determina l'invalidità della fideiussione - e 1945 c.c. - a tenore del quale il fideiussore può opporre al creditore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità di quest'ultimo -.
L'accessorietà difetta, per contro, nel contratto autonomo di garanzia, meramente coordinato o collegato all'obbligazione principale. L'assenza di accessorietà è rivelata con immediatezza - ferma, in ogni caso, la necessità di valutare il complessivo tenore dell'accordo negoziale - da clausole alle quali, sin dalla sentenza a sezioni della Corte di Cassazione n. 3947/2010 (e poi di seguito,
Cass. 14.6.2016 n. 12152, Cas. 13.6.2019 n. 15868, Cass. 31.5.2021 n. 15091), è tipicamente assegnato il ruolo di evidenziare il carattere autonomo della garanzia:
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 al fine di “consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate…la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del
Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale” (Cass. S.U. n. 3947/2010). Il diritto per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato di quanto convenuto “a semplice richiesta e senza eccezioni”, in difformità da quanto previsto dall'art. 1945 c.c., dispiega invero l'effetto di rendere il contratto di garanzia sostanzialmente impermeabile alle vicende del rapporto garantito, palesando l'autonomia dei due negozi. Resta in ogni caso preservata, anche nel contratto autonomo di garanzia, la facoltà per il garante di opporre al creditore l'exceptio doli generalis per paralizzarne la pretesa abusiva e fraudolenta di escutere la garanzia quantunque il contratto principale rechi clausole in contrasto con norme imperative di legge.
La differenza tra i due contratti si apprezza anche sotto il profilo del contenuto delle prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dal garante: mentre nel contratto di fideiussione vi è piena identità tra l'obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita (che sarà necessariamente fungibile), nel contratto autonomo di garanzia l'obbligazione cui è tenuto il garante ha a oggetto una prestazione - sempre di pagamento - anche non coincidente con quella - ad esempio infungibile, come quella dell'appaltatore, per restare all'ambito ove più frequente è il ricorso alle garanzie autonome - gravante sul debitore principale.
Accessorietà e autonomia permeano, in definitiva, la causa dei due contratti di modo che, mentre il contratto di fideiussione garantisce l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no dell'obbligato, tenendo indenne il creditore dalle relative conseguenze. Ne deriva che, se il fideiussore è un “vicario” del debitore, con il quale condivide solidalmente l'obbligazione di pagamento,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dal debitore, essendo usualmente (anche) qualitativamente diversa da quella garantita (Cass. 18.2.2022 n. 5423, Cass. 20.10.2021 n. 29003,
Cass. 31.3.2021 n. 8874, Cass. 22.11.2019 n. 30509, Cass. S.U. n. 3947/2010).
Dal carattere indennitario, compensativo del danno sofferto dal creditore, proprio del contratto autonomo di garanzia consegue l'assenza di vincoli solidaristici tra obbligazione garantita e obbligazione discendente dal contratto autonomo di garanzia, restando invece la solidarietà tra debitore principale e fideiussore connotato tipico della fideiussione. “Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in genere, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. 31.3.2021 n. 8874, e conformi Cass.
32420/ 2019 e Cass. 30509/2019 ); “tra i caratteri … che accomunano polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e distinguono invece le due figure dalla fideiussione vi è -insieme e conseguentemente alla diversità dell'oggetto (una prestazione diversa da quella del debitore garantito, a volte anche
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 qualitativamente come nel caso della polizza fideiussoria rilasciata in occasione di un appalto) e della causa (la quale consiste nel trasferimento, da un soggetto a un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale ed è dunque non di tipo satisfattorio, come nella fideiussione, ma di tipo indennitario)-, l'assenza di un vincolo di solidarietà tra garante e debitore principale: nel contratto autonomo di garanzia e nella polizza fideiussoria il garante, come detto è debitore di una prestazione diversa” Cass. 13.11.2018 n.
9200).
Questi i criteri discretivi enucleati dalla giurisprudenza, deve dichiararsi, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'insussistenza dei presupposti per attrarre la fideiussione prestata da con contratto del Parte_1
2.10.2009 entro il confine definitorio del contratto autonomo di garanzia. Difetta, invero, una deroga esplicita al disposto dell'art. 1945 c.c., essendo previsto unicamente l'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta” (clausola n. 7 del contratto). Tale previsione, si presta a - ed è pertanto frequentemente- interpretata come una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c., così che il garante manterrebbe la legittimazione a sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, con facoltà, tuttavia, da esercitarsi solo dopo l'avvenuto pagamento e mediante esperimento di azione di ripetizione.
Tale clausola, in sé considerata, non è dunque decisiva ai fini della qualificazione del rapporto in quanto, comportando essenzialmente l'inversione processuale propria dell'art. 1462 c.c., non si pone in rapporto di incompatibilità logica con l'accessorietà tipica della fideiussione: sia pure in modo posticipato e per effetto dell'esperimento dell'azione di ripetizione, il fideiussore adempie alla medesima obbligazione (validamente) assunta dal debitore principale. Nel contratto autonomo di garanzia, invece, il garante, una volta effettuato il pagamento, al quale
è tenuto in ogni caso, salvo che si avvalga dell'exceptio doli, non è legittimato a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore onde far valere eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale. Si manifesta per tale via il carattere prettamente indennitario peculiare di fattispecie negoziale, funzionale, per quanto sopra già osservato, a ristorare il creditore insoddisfatto mediante pronto versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La disamina del testo negoziale corrobora tale conclusione. La clausola n.
8.1 della lettera-contratto (versata in copia dalla banca), secondo cui “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite sano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, che parrebbe indicativa della natura di contratto autonomo di garanzia, depone semmai in direzione opposta.
Anche a ritenere che tale previsione, cd. clausola di sopravvivenza, conferisca profili di atipicità alla garanzia, non per ciò solo varrebbe a trasformarla in garanzia autonoma: disponendo che, ove pure l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resta comunque efficace al fine più limitato (e differente) di garantire la restituzione delle somme comunque erogate dalla banca, la clausola rimarca l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale. Essa invero attesta, implicitamente, ma inequivocabilmente, che se invalida è l'obbligazione negoziale principale, non può essere preteso dalla banca l'adempimento integrale del fideiussore (il che conferma che il fideiussore è legittimato a eccepire la nullità dell'obbligazione garantita in conformità al non derogato art. 1945 c.c.), motivo per cui trasformandosi l'obbligazione del debitore principale da obbligazione contrattuale - di pagamento del corrispettivo per la concessione del credito - in obbligazione restitutoria della sorte capitale -comunque erogata dalla banca, sia pur in esecuzione di un contratto nullo- anche l'obbligazione del fideiussore subisce identica trasformazione. Ciò che - se pur un
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 verso è stato sanzionato dalla preposta Autorità garante come contrario alle regole della concorrenza - non può, tuttavia, non rivelare la persistenza del carattere dell'accessorietà della così strutturata fideiussione rispetto all'obbligazione del debitore principale, che segue finanche nella sua evoluzione da obbligo negoziale in obbligazione ex art. 2033 c.c.
Rammentato che secondo la nozione offerta dall'art. 1936 c.c. è fideiussore
“colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui”, alla conclusione dell'identità tra obbligazione principale e obbligazione garantita si perviene altresì valorizzando la clausola n. 1 del contratto, intitolata “Oggetto” la quale prevede che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori, ed ogni altro accessorio …” , nonché l'incipit medesimo del contratto con il quale comunica di costituirsi fideiussore di Parte_1 Pt_2
, sino alla concorrenza dell'importo aumentato da € 30.988,00 sino ad €
[...]
72.000,00. Risulta dunque evidente che la fideiussione sottoscritta dall'appellata non possiede la funzione cauzionale o indennitaria caratteristica della garanzia autonoma, ma assolve alla funzione cosiddetta “satisfattoria” di garantire proprio l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (entro il tetto massimo convenuto nel rispetto dell'art. 1938 c.c.).
Ciò chiarito, vanno rigettate le censure formulate dall'appellante. In primo luogo, quanto all'indeterminatezza dell'oggetto, deve rilevarsi che, come già suindicato, nel contratto è stato specificamente indicato l'importo massimo garantito (€ 72.000,00) e che, pertanto, risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge.
Per ciò che concerne l'eccezione di nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione perché conformi allo schema ABI, da ultimo prospettata in questa sede, deve rilevarsi intanto che la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 affermando, in particolare, che “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati”
(Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale. Nel caso in esame, formulando l'eccezione di nullità solamente nel corso del giudizio d'appello, l'appellante ha introdotto fatti nuovi - ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall'
[...]
che avrebbero dovuto concorrere a formare oggetto del thema Controparte_3
probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345
c.p.c.; dunque, non vi è modo di esaminare se e in che termini la questione possa risultare rilevante nel senso invocato dall'appellante.
Segnatamente, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003, come dalla stessa appellante addotto;
il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d'Italia è del 2005, mentre la fideiussione prestata risale al 2009. Era allora onere di (e ciò considerando Pt_1
anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema
ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al
'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di
'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851), con lettura quindi ben diversa da quella prospettata dall'appellante. Perciò, non può dirsi 'pacifica' la questione in ordine alla nullità della fideiussione per cui è causa, così dovendosi disattendere le argomentazioni sul punto.
Infine, quanto all'eccezione di nullità, ai sensi dell'art. 36 cod. cons., della specifica clausola, già richiamata, di cui all'art 8 del contratto di fideiussione: trattasi pure in questo caso di eccezione nuova, non proposta in prime cure, ma trattandosi di clausola “vessatoria” è, per espressa previsione normativa, rilevabile
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 d'ufficio, comportando significativo squilibrio ai danni del consumatore e, in ogni caso determina una rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi dell'eccezione di invalidità ex art. 1939 c.c. Ebbene, la deduzione, prospettata da quale Pt_1
consumatore (allegazione non contraddetta dalla banca) merita accoglimento, non risultando la specifica approvazione per iscritto della clausola, non presente tra quelle espressamente richiamata in calce al testo negoziale (del 2009) ove è apposta apposita firma per accettazione. La conseguenza è (rimanendo sullo sfondo la deduzione della banca, che sul punto deduce che la clausola non è mai stata applicata) comunque solo di nullità della sola clausola, rimanendo per il resto pienamente valido ed efficace il contratto di garanzia, seppure privo di concreti effetti per quanto si va a ulteriormente argomentare.
Procedendo nella disamina secondo l'ordine impresso dall'appellante, col primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la produzione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi ai fini del calcolo del tasso soglia usura posto che, trattandosi di prova contraria, era stata allegata alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3, c.p.c. e non alla memoria n. 2 dichiarata inammissibile perché tardiva.
Argomenta che, in ogni caso, tali decreti soggiacciono al principio iura novit curia, integrando la norma penale di cui all'art. 644 c.p. la cui conoscenza è rimessa al giudice ex art.1 preleggi.
Quest'ultimo aspetto è fondato, e tale da superare ogni altro profilo: difatti, per la giurisprudenza di legittimità, in materia di usura bancaria, i Decreti Ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, pubblicati in Gazzetta
Ufficiale, essendo atti amministrativi di carattere generale e astratto, normativo e innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal Giudice in base al principio “iura novit curia” espresso nell'art. 113 c.p.c. (ex multiis Cass. Civ. I sez. ord. n. 35102/22).
Pertanto, non può affermarsi che era onere di una delle parti produrre i decreti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 ministeriali del periodo di riferimento in contestazione, né a maggior ragione rileva il momento in cui sia stato effettuato il deposito di tali decreti.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la garante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto assolto l'onere probatorio, sostenendo gravasse sulla stessa: rileva che era invece onere della provare il proprio CP_2
credito, producendo copia sia degli estratti conto debitamente comunicati al correntista sia copia dei contratti, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ex art. 50 TUB. Sostiene, inoltre, che il contratto, depositato dalla è CP_2
stato stipulato soltanto nel 2009, ossia ben oltre 13 anni dopo l'apertura del conto corrente (1996) e che, peraltro, non contiene la firma del legale rappresentante della dunque, che, in assenza di pattuizione, il Giudice avrebbe Parte_3
dovuto ammettere la chiesta CTU, non potendosi considerare esplorativa, al fine di espungere le somme derivanti da costi e spese illegittimi, non sussistendo alcun tasso convenzionale applicabile al caso in esame, né alcuna pattuizione anatocistica, né alcuna commissione di massimo scoperto, né alcuna capitalizzazione trimestrale.
Sul punto, giova rammentare che, in forza di costante indirizzo giurisprudenziale, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D.
Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione. La valenza di detto documento degrada invece nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi. Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è onerata a integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, laddove limitata al solo estratto-conto dell'ultimo periodo, con la produzione degli estratti conto integrali di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo. Tale principio è stato anche da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “è principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. n. 1892/2023). Nel caso di specie, diversamente da quanto prospettato dal Tribunale, l'onere della prova gravava sulla non potendosi perciò per tale ragione disattendere CP_2
l'opposizione spiegata dal fideiussore.
Ciò posto, deve rilevarsi che l'opposta in prime cure ha depositato copia degli estratti di conto corrente dal 29.1.1996 (data di accensione del rapporto) sino al
5.8.2014 (data di riferimento del decreto ingiuntivo opposto), nonché copia del contratto di apertura di credito in c/c del 2.10.2009; manca invece documentazione completa riferibile al momento iniziale, di stipula del contratto di conto corrente, richiesta a pena di nullità ex art. 117 TUB, co. 1 e 3, risultando presente solo
'lettera-convenzione per apertura di credito in conto corrente' del 31/1/1996, che comunque presenta indicazioni generiche.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 Ne deriva l'inapplicabilità al rapporto – dalla data di accensione sino all'intervenuta pattuizione – di qualsivoglia interesse passivo, nonché di spese e commissioni. Difatti, l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. Invece, per il periodo successivo al 2.10.2009 deve effettivamente ritenersi sussistente una specifica pattuizione tra le parti, mentre che non inficia la validità del contratto di conto corrente la circostanza, censura formulata peraltro solo in sede di gravame dall'appellante, che il documento prodotto in atti risulti firmato dal solo correntista.
Su questo aspetto, vale ricordare che pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che “il requisito della forma scritta del contratto- quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D.lg. n. 58 del
1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (Cass.
S.U.
6.1.2018 n. 898 e Cass. S.U. 23.1.2018 n. 1653). Ancora la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9196/2021) ha espressamente esteso il richiamato principio di diritto ai contratti di conto corrente di corrispondenza, sottolineando in motivazione l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.lgs.
n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto, sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto ossia “la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario- che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n.
58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I,
18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali l'avvenuta apertura
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 del conto e l'invio dei relativi estratti).
Proprio in ragione di quanto sin qui evidenziato, in parziale accoglimento delle censure prospettate dall'appellante, è stata in questa sede disposta consulenza tecnica, al fine di ricostruire la situazione contabile: procedendo all'esclusione dei costi addebitati per interessi, commissione e spese in assenza di corrispondenti previsioni contrattuali originarie col ricalcolo, per gli interessi secondo legge ed eliminando qualsivoglia capitalizzazione, sino all'accordo scritto del 2.10.2009; per il periodo successivo, tenendo conto delle condizioni contenute nei contratti per il periodo successivo verificandone la corretta applicazione delle pattuizioni previste e in difetto, espungendo i relativi addebiti (cfr. ordinanza collegiale del
26.10.2020).
Sulla scorta di ciò, si ritiene dover condividere, in quanto specifiche ed esaustive, le conclusioni a cui è giunto il CTU, il quale ha provveduto (ipotesi n.2)
“all'espunzione di tutte le competenze e ricalcolo degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al 02/10/2009, eliminando qualsivoglia capitalizzazione per tutta la durata del rapporto ed applicando dal IV trimestre 2009 le condizioni economiche previste nel contratto di apertura di credito in conto corrente del
02/10/2009” (cfr. consulenza pag. 14 ss.). Pertanto, alla data del 5.8.2014, il saldo del conto corrente n. 5114 è pari ad € 16.602,82 a credito del correntista (con la differenza, pari ad € 28.508,94 a favore del correntista, rispetto al saldo originario a debito pari ad € 11.906,12).
Quanto alla eccezione di prescrizione prospettata dalla banca, detta è inammissibile, in quanto non tempestivamente formulata non solo nel presente grado (vi è cenno nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., e prima nelle osservazioni alla consulenza), ma anche in prime cure: trattandosi di cd. eccezione in senso stretto, era da prospettare sin dalla costituzione, tempestiva, nel giudizio di opposizione, mentre nella comparsa di risposta versata in prime cure (il 5.5.2016: cfr. fascicolo di primo grado) non si rinviene cenno alcuno su tale aspetto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 Conclusivamente, risultando posta a credito del correntista, la pretesa nei confronti del fideiussore di questi andava e va rigettata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, essendo l'opposizione fondata così come il gravame proposto, per entrambi i gradi del giudizio devono essere parte poste a carico di
, con la liquidazione di cui in dispositivo, Controparte_1
tendendo conto dell'ammontare dell'accertamento - e ponendo definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti -.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
del 7/9/2019, avverso la sentenza n. 860/2019 resa il 17/6/2019 dal Tribunale di
Agrigento, e in riforma di detta sentenza: revoca nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 792/2015 del Parte_1
7.12.2015 emesso dal Tribunale di Agrigento, e rigetta le domande proposte da
(oggi ) Controparte_4 Controparte_1
verso e dichiara la nullità della clausola n. 8 della lettera-contratto Parte_1
di fideiussione del 2.10.2009 in essere tra le parti;
condanna (oggi Controparte_4 Controparte_1
) al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore
[...]
di liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre Parte_1
rimborso forfettario, IVA e CP come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.).
Condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite del presente giudizio in favore di liquidate in complessivi € Parte_1
4.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CP come per legge (con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.); pone a carico dell'appellata le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
24 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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