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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3575 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Urso;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale, il giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.
L'istante, con procedimento per ATP n. 3514/23, aveva richiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione rilevando generiche criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
richiamando documentazione già proposta e prodotta nella fase predetta, ampiamente valutata dal nominato CTU, senza porre in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott. Persona_1
Dalla documentazione in atti, peraltro, si può rilevare che le osservazioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, non sono state sottoposte al CTU della fase per ATP in fase di controdeduzioni previamente comunicate rispetto al deposito della relazione conclusiva che ha determinato il presente procedimento. Parte ricorrente è rimasta inerme e non ha inviato alcuna osservazione in merito.
Si consideri che il legislatore ha indicato un termine per le controdeduzioni onde consentire alle parti di rilevare eventuali errori ed omissioni del CTU correggibili in sede di redazione della perizia definitiva. Le contestazioni che avrebbero potuto essere effettuate nel corso del procedimento per ATP nei termini previsti non possono fare ingresso nel giudizio di merito come omissioni del CTU. L'operare il riferimento alle patologie reputandole gravi, esplicitando quanto riportato nei trattati medici, senza nulla aggiungere in merito ad eventuali vizi dell'elaborato (mancata valutazione di patologie concorrenti;
errata applicazione dei codici di cui al DM ministeriale;
errata applicazione e/o erroneità nel calcolo riduzionistico, ecc.); o l'operare il riferimento, peraltro generico, alla documentazione versata in atti o, ancor più, all'erronea valutazione della Commissione medica, senza evidenziare gli abbagli in cui sarebbe incorso la predetta e/o il Dott. CTU del procedimento per Per_1
ATP presupposto del presente giudizio, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione. Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3514/23.
Le spese, in ragione della dichiarazione depositata in atti dalla ricorrente, devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) dichiara inammissibile il presente giudizio;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Castrovillari lì, 27 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3575 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Urso;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale, il giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi inammissibile per le motivazioni che seguono.
L'istante, con procedimento per ATP n. 3514/23, aveva richiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, debbano essere specificatamente indicati e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal Consulente Tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Ritiene questo giudicante che parte ricorrente, di fatto, abbia spiegato l'opposizione rilevando generiche criticità nell'elaborato peritale svolto nella fase di Accertamento Tecnico Preventivo;
richiamando documentazione già proposta e prodotta nella fase predetta, ampiamente valutata dal nominato CTU, senza porre in evidenza lacune, contraddittorietà e vizi nel percorso motivazionale e logico condotto dal Dott. Persona_1
Dalla documentazione in atti, peraltro, si può rilevare che le osservazioni effettuate nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, non sono state sottoposte al CTU della fase per ATP in fase di controdeduzioni previamente comunicate rispetto al deposito della relazione conclusiva che ha determinato il presente procedimento. Parte ricorrente è rimasta inerme e non ha inviato alcuna osservazione in merito.
Si consideri che il legislatore ha indicato un termine per le controdeduzioni onde consentire alle parti di rilevare eventuali errori ed omissioni del CTU correggibili in sede di redazione della perizia definitiva. Le contestazioni che avrebbero potuto essere effettuate nel corso del procedimento per ATP nei termini previsti non possono fare ingresso nel giudizio di merito come omissioni del CTU. L'operare il riferimento alle patologie reputandole gravi, esplicitando quanto riportato nei trattati medici, senza nulla aggiungere in merito ad eventuali vizi dell'elaborato (mancata valutazione di patologie concorrenti;
errata applicazione dei codici di cui al DM ministeriale;
errata applicazione e/o erroneità nel calcolo riduzionistico, ecc.); o l'operare il riferimento, peraltro generico, alla documentazione versata in atti o, ancor più, all'erronea valutazione della Commissione medica, senza evidenziare gli abbagli in cui sarebbe incorso la predetta e/o il Dott. CTU del procedimento per Per_1
ATP presupposto del presente giudizio, equivale, ad avviso di questo giudicante, a mancata esplicitazione dei motivi di contestazione. Tutto ciò, peraltro, a fronte di un elaborato peritale condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 3514/23.
Le spese, in ragione della dichiarazione depositata in atti dalla ricorrente, devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
a) dichiara inammissibile il presente giudizio;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Castrovillari lì, 27 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari