Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 233
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 marzo 1968
Art. 4.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'INAM e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano si provvede:
con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri, da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per un familiare a carico, di lire 2.100 per due o tre familiari, di lire 2.500 per quattro o piu' familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;
con un contributo straordinario a carico dello Stato, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire 3.600 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il contributo dello Stato di cui al precedente comma e' ripartito tra l'INAM e le casse provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alla spesa da tali enti sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli esteri e per il tesoro.
All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato di cui al primo comma del presente articolo si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e, quanto a lire 1.100 milioni, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 marzo 1968