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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1414/2022, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO GIANGREGORIO, C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA NICCOLO' PICCINNI n. 191, BARI, presso il difensore avv.
MASSIMO GIANGREGORIO
Appellanti contro
già (P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIO STANIZZI, elettivamente domiciliato al VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI n. 118, ROMA, presso il difensore avv. ANTONIO STANIZZI
Appellata avverso pagina 1 di 9 l'ordinanza repertorio n. 5060/2022, pubblicata il 23.09.2022 dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al r. rg. 3494/2021.
All'esito dell'udienza collegiale del 10.09.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. adiva il Tribunale di Bari, per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso proposto dall'esponente, dichiarare la qualità, delle signore e di eredi pure e semplici dei Parte_1 Parte_2 defunti genitori ed . - Ordinare al competente Conservatore la Parte_3 Parte_4 trascrizione dell'emananda sentenza od autorizzare il ricorrente a procedere alla trascrizione della stessa. -Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”
Si costituivano in giudizio le signore che rassegnavano le seguenti conclusioni: In via Parte_1 preliminare: “1) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 702 cpc ovvero, in via gradata 2) dichiarare l'improcedibilità dell'avverso ricorso per omesso tentativo di conciliazione obbligatoria in via del tutto subordinata.”
Nel merito: “3) respingere l'avversa domanda di condanna delle resistenti alle spese e competenze di causa, perché infondata in fatto e in diritto;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore e difensore antistatario”
A definizione del giudizio, con ordinanza del 23.09.2022, il Tribunale di Bari così disponeva:
“1) ACCERTA E DICHIARA che (10.01.1979) e Parte_1 Parte_2
(19.12.1985) sono eredi legittime di (03.08.1954 - 20.03.1994); 2) ACCERTA E Parte_4
DICHIARA che (10.01.1979) e (19.12.1985) sono eredi Parte_1 Parte_2 legittime di (20.10.1953 – 12.05.1996) 3) CONDANNA e Parte_3 Parte_2
alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese competenze di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 4.239,30 di cui (€ 146,30 per esborsi) oltre RFS al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Il Tribunale di Bari rilevava che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle convenute poteva essere decisa unitamente merito riilevando altresì l'assenza dei presupposti degli obblighi di pagina 2 di 9 mediazione preventiva trattandosi di una questione attinente al mero accertamento della qualità di erede e quindi estranea alla materia successoria;
disponeva quindi l'interrogatorio formale delle signore rinviando ad altra udienza per l'incombente. Stante l'impossibilità di Parte_1 comparire da parte delle signore per rendere l'interrogatorio formale la causa veniva Parte_1 rinviata ad altra udienza. A tale udienza non comparivano né le signore e neppure il Parte_1 loro difensore, ragione per cui il Giudice di prime cure si riservava.
Con l'ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale di Bari definendo il giudizio dichiarava la qualità di eredi delle signore condannando quest'ultime al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio.
2. Avverso la su indicata decisione hanno interposto appello le signore e Pt_2 [...]
come in epigrafe. Parte_1
Il gravame è affidato a quattro motivi di appello.
Le signore , previa sospensione della decisione impugnata, con il primo motivo di Parte_1 appello hanno dedotto l'inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione e/o falsa applicazione degli art. 481 cod. civ. e 749 c.p.c..
A loro parere “lo strumento processuale ad hoc, nella fattispecie, è costituito da quello contemplato agli artt.481 c.c. e 749 c.p.c., in combinato disposto, da esperirsi con rito di cognizione ordinario ad introdursi con apposito ricorso.” (testualmente dall'atto di appello).
Ciò perché il procedimento avrebbe necessitato di una fase istruttoria tipica del giudizio a cognizione piena, stante l'indispensabile interrogatorio formale richiesto da , al CP_2 contrario invece quest'ultimo avrebbe scelto un procedimento a cognizione sommaria caratterizzato dalla presenza di sole prove documentali.
Con il secondo motivo di appello, le appellanti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione obbligatoria ritenendo che l'oggetto della domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, in quanto riguardante l'accertamento della qualità di erede legittimo, non poteva non rientrare nell'alveo dei rapporti ereditari e/o successori e/o testamentari pertanto doveva soggiacere alla obbligatorietà del previo tentativo di mediazione.
pagina 3 di 9 Con il terzo motivo di appello hanno invocato la violazione dell'art. 702 bis c.p.c per omesso mutamento del rito a fronte dell'ammissione di CTU deducendo altresì con il quarto motivo in merito alla ingiusta condanna alle spese di lite e conseguente violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
A parere delle odierne appellanti il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disposto l'interrogatorio formale senza tenere conto delle osservazioni formulate dalle convenute e omettendo peraltro di tramutare il rito da cognizione sommaria a cognizione piena.
Con riguardo alle spese di lite, invece, le odierne appellanti sostengono di aver tempestivamente prodotto la certificazione riguardante il loro legittimo impedimento denunciando al contempo la contraddittorietà della motivazione offerta dal Giudicante nella parte in cui ha ritenuto per un verso superfluo l'interrogatorio formale e per l'altro ne ha tratto un elemento di convincimento ai fini della condanna alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva già Controparte_3 CP_2 invocando il rigetto del gravame con vittoria di spese.
[...]
Con ordinanza del 21.02.2023, pubblicata in data 24.02.2023, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione formulata dalle appellanti.
All'udienza del 10.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
Il primo ed il terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Osserva la Corte che l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio.
Dunque spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi e cioè il petitum e la causa petendi. Ne deriva che la domanda giudiziale può essere qualificata soltanto all'esito di un procedimento interpretativo nel quale, al di là delle espressioni letterali impiegate, si individua il contenuto sostanziale della richiesta di giustizia con riguardo alle finalità
pagina 4 di 9 perseguite nel giudizio dalla parte e senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Le modalità con cui l'interpretazione deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna norma, tuttavia, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza ha cercato di colmare le lacune offrendo alcuni canoni interpretativi.
Anzitutto, come accennato, il giudice non deve essere vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr.
Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n.
18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni in fatto e in diritto, contenute nell'atto introduttivo o negli atti successivi dei difensori, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte (cfr. fra le molte Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27; conf.
Sez. U, Sentenza n. 10840 del 10/07/2003 (Rv. 564932 - 01) e
Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004 (Rv. 570889 - 01).
In giurisprudenza, è stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice, sia dal convenuto, anche in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda o delle eventuali eccezioni ed esplicitare così la volontà della parte. (cfr. Cass., 24 luglio 1981, n. 4779).
Ciò detto, questa Corte, dopo aver esaminato il contenuto del ricorso proposto in primo grado dall'appellato e la documentazione ivi allegata ritiene di non poter accogliere le doglianze delle odierne appellanti.
Si evidenzia come l'art. 485 cod. civ. contempli, come del resto sostenuto anche da CP_2 nel ricorso introduttivo, un'ipotesi di accettazione di eredità ex lege i cui elementi costitutivi sono l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso di beni ereditari e la mancata realizzazione dell'inventario.
Gli elementi testé richiamati integrano la fattispecie su indicata e sono tutti ricorrenti nel caso di specie.
Dunque, la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure risulta corretta ed è pertanto esente da critiche, avendo il Tribunale dedotto la qualità di eredi di entrambi i genitori defunti dalla pagina 5 di 9 memoria di costituzione delle depositato e precisamente dalla seguente affermazione Parte_1
“esse non hanno mai opposto alcunchè rispetto al fatto di essere legittime eredi dei de cuius
e ” inoltre il possesso dei beni in capo agli eredi risultava desumersi dai Parte_1 Pt_4 documenti nn. 10 e 11 del fascicolo di parte ricorrente.
A ciò aggiungasi anche la sussistenza di un ulteriore condizione, indispensabile al fine della configurazione della fattispecie contemplata dall'art. 485 cod civ., e cioè l'omessa esecuzione dell'inventario entro i tre mesi.
Bene, la mancata redazione dell'inventario da parte del chiamato possessore nel termine stabilito dalla norma in oggetto così come la mancata accettazione con beneficio di inventario o la mancata rinuncia entro il termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario costituiscono eccezionali ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, come avvenuto nella vicenda in esame.
3.1 Circa il rito prescelto dalla ricorrente/appellata, l'elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del vecchio rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. è l'attività istruttoria da svolgere e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia.
L'applicabilità del rito predetto, infatti, non dipende dalla complessità delle cause e dalle questioni da trattare e decidere ma dalla tipologia di attività istruttoria da compiere. La semplificazione, in sintesi, non investe la cognizione che rimane sempre piena. Ed infatti la differenza tra il rito semplificato e quello ordinario risiede nel fatto che col secondo si introducono cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e col primo si introducono cause che richiedono un'istruzione breve e semplice o, addirittura, non richiedono alcuna attività istruttoria.
Qualora la controversia sottoposta all'esame del Giudice non necessiti di attività istruttoria, in quanto avente ad oggetto esclusivamente questioni di natura giuridica ed istruttoria documentale, come nel caso di specie, deve ritenersi preferibile il rito sommario.
Peraltro, rispondendo nello specifico al terzo motivo di gravame, vale la pena precisare che, contrariamente a quanto asserito dalle odierne appellanti, non risulta sia stata richiesta (e men che meno ammessa) alcuna C.T.U. nel giudizio di primo grado e, comunque, il mezzo istruttorio della consulenza tecnica appare astrattamente compatibile con il rito semplificato.
pagina 6 di 9 Di talché va esente da censure l'ipotesi (ma non è questa) in cui la pronuncia giudiziale sia stata resa all'esito del rito sommario e dopo che il giudice, ammesso l'anzidetto mezzo istruttorio, abbia ritenuto non necessario il mutamento del rito, stante la compatibilità con il rito speciale di modeste attività istruttorie. Tale considerazione vale, a maggior ragione, in casi come quello in scrutinio in cui non risulta essersi verificata alcuna complicazione istruttoria e tale non può ritenersi l'ammissione dell'interrogatorio formale peraltro neppure svoltosi, come detto in narrativa.
Ne consegue il rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
4. Quanto invece al secondo motivo di appello e precisamente all'eccezione del mancato esperimento del procedimento di mediazione, si evidenzia che trova applicazione, al caso di specie, la lett. e) co. 4 dell'art. 5 D.L. 28/2010 e succ. modificazioni.
A giudizio della Corte, la norma in parola pur essendo stata introdotta dal legislatore per i giudizi di divisione endo esecutiva, deve trovare applicazione anche nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede che derivino da una procedura esecutiva e pertanto non ricadono propriamente nelle ”successioni ereditarie” ex art. 1 art. cit.
Si condivide quindi l'arresto dell'impugnata ordinanza che sulla scorta della medesima ratio ha ritenuto la vicenda in esame esente dall'obbligo di dover preventivamente instaurare il procedimento di mediazione dovendosi ritenere tale scelta coerente con la necessità di evitare che le lungaggini degli incidenti di cognizione siano eventualmente aggravate da inutili tentativi di mediazione tra i soggetti partecipanti all'esecuzione.
Orbene, nel caso che ci occupa il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. si è reso necessario proprio per ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente agli immobili oggetto di pignoramento, ragion per cui anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
5. Concludendo sull'ultimo motivo di appello, la Corte rammenta che secondo autorevole dottrina, il fondamento della condanna alle spese deve individuarsi in un principio più generale ovvero quello di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.
Il principio testè enunciato, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto
“un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, pagina 7 di 9 lasciando insoddisfatta una pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto”(cfr. Cass. SU 32061-22).
Anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987) ha riconosciuto la necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento ribadendo la portata generale del principio di soccombenza.
In definitiva si tratta di una regola che mira a tenere indenne da un ingiusto esborso chi è costretto ad adire le sedi giudiziarie per vedere riconosciuto un proprio diritto. Nel caso di specie, le odierne appellanti hanno dato causa al giudizio in cui hanno resistito risultando soccombenti rispetto alla domanda. Anche tale motivo di appello è respinto con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione ex art. 350 c.p.c.1: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio;
si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n.
55/20142 e succ. modd.3).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza repertorio n. 5060/2022, pubblicata
[...] Parte_2 il 23.09.2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente grado in favore di già Controparte_1
n persona del legale rappresentante p.t. che si liquidano per compensi Controparte_2 in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone, inoltre, a carico delle appellanti anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 3 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1414/2022, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO GIANGREGORIO, C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA NICCOLO' PICCINNI n. 191, BARI, presso il difensore avv.
MASSIMO GIANGREGORIO
Appellanti contro
già (P.IVA , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIO STANIZZI, elettivamente domiciliato al VIALE
MARESCIALLO PILSUDSKI n. 118, ROMA, presso il difensore avv. ANTONIO STANIZZI
Appellata avverso pagina 1 di 9 l'ordinanza repertorio n. 5060/2022, pubblicata il 23.09.2022 dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al r. rg. 3494/2021.
All'esito dell'udienza collegiale del 10.09.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. adiva il Tribunale di Bari, per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso proposto dall'esponente, dichiarare la qualità, delle signore e di eredi pure e semplici dei Parte_1 Parte_2 defunti genitori ed . - Ordinare al competente Conservatore la Parte_3 Parte_4 trascrizione dell'emananda sentenza od autorizzare il ricorrente a procedere alla trascrizione della stessa. -Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.”
Si costituivano in giudizio le signore che rassegnavano le seguenti conclusioni: In via Parte_1 preliminare: “1) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ex art. 702 cpc ovvero, in via gradata 2) dichiarare l'improcedibilità dell'avverso ricorso per omesso tentativo di conciliazione obbligatoria in via del tutto subordinata.”
Nel merito: “3) respingere l'avversa domanda di condanna delle resistenti alle spese e competenze di causa, perché infondata in fatto e in diritto;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore e difensore antistatario”
A definizione del giudizio, con ordinanza del 23.09.2022, il Tribunale di Bari così disponeva:
“1) ACCERTA E DICHIARA che (10.01.1979) e Parte_1 Parte_2
(19.12.1985) sono eredi legittime di (03.08.1954 - 20.03.1994); 2) ACCERTA E Parte_4
DICHIARA che (10.01.1979) e (19.12.1985) sono eredi Parte_1 Parte_2 legittime di (20.10.1953 – 12.05.1996) 3) CONDANNA e Parte_3 Parte_2
alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese competenze di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 4.239,30 di cui (€ 146,30 per esborsi) oltre RFS al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Il Tribunale di Bari rilevava che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle convenute poteva essere decisa unitamente merito riilevando altresì l'assenza dei presupposti degli obblighi di pagina 2 di 9 mediazione preventiva trattandosi di una questione attinente al mero accertamento della qualità di erede e quindi estranea alla materia successoria;
disponeva quindi l'interrogatorio formale delle signore rinviando ad altra udienza per l'incombente. Stante l'impossibilità di Parte_1 comparire da parte delle signore per rendere l'interrogatorio formale la causa veniva Parte_1 rinviata ad altra udienza. A tale udienza non comparivano né le signore e neppure il Parte_1 loro difensore, ragione per cui il Giudice di prime cure si riservava.
Con l'ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale di Bari definendo il giudizio dichiarava la qualità di eredi delle signore condannando quest'ultime al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio.
2. Avverso la su indicata decisione hanno interposto appello le signore e Pt_2 [...]
come in epigrafe. Parte_1
Il gravame è affidato a quattro motivi di appello.
Le signore , previa sospensione della decisione impugnata, con il primo motivo di Parte_1 appello hanno dedotto l'inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione e/o falsa applicazione degli art. 481 cod. civ. e 749 c.p.c..
A loro parere “lo strumento processuale ad hoc, nella fattispecie, è costituito da quello contemplato agli artt.481 c.c. e 749 c.p.c., in combinato disposto, da esperirsi con rito di cognizione ordinario ad introdursi con apposito ricorso.” (testualmente dall'atto di appello).
Ciò perché il procedimento avrebbe necessitato di una fase istruttoria tipica del giudizio a cognizione piena, stante l'indispensabile interrogatorio formale richiesto da , al CP_2 contrario invece quest'ultimo avrebbe scelto un procedimento a cognizione sommaria caratterizzato dalla presenza di sole prove documentali.
Con il secondo motivo di appello, le appellanti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione obbligatoria ritenendo che l'oggetto della domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, in quanto riguardante l'accertamento della qualità di erede legittimo, non poteva non rientrare nell'alveo dei rapporti ereditari e/o successori e/o testamentari pertanto doveva soggiacere alla obbligatorietà del previo tentativo di mediazione.
pagina 3 di 9 Con il terzo motivo di appello hanno invocato la violazione dell'art. 702 bis c.p.c per omesso mutamento del rito a fronte dell'ammissione di CTU deducendo altresì con il quarto motivo in merito alla ingiusta condanna alle spese di lite e conseguente violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
A parere delle odierne appellanti il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disposto l'interrogatorio formale senza tenere conto delle osservazioni formulate dalle convenute e omettendo peraltro di tramutare il rito da cognizione sommaria a cognizione piena.
Con riguardo alle spese di lite, invece, le odierne appellanti sostengono di aver tempestivamente prodotto la certificazione riguardante il loro legittimo impedimento denunciando al contempo la contraddittorietà della motivazione offerta dal Giudicante nella parte in cui ha ritenuto per un verso superfluo l'interrogatorio formale e per l'altro ne ha tratto un elemento di convincimento ai fini della condanna alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva già Controparte_3 CP_2 invocando il rigetto del gravame con vittoria di spese.
[...]
Con ordinanza del 21.02.2023, pubblicata in data 24.02.2023, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione formulata dalle appellanti.
All'udienza del 10.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
Il primo ed il terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
Osserva la Corte che l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio.
Dunque spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi e cioè il petitum e la causa petendi. Ne deriva che la domanda giudiziale può essere qualificata soltanto all'esito di un procedimento interpretativo nel quale, al di là delle espressioni letterali impiegate, si individua il contenuto sostanziale della richiesta di giustizia con riguardo alle finalità
pagina 4 di 9 perseguite nel giudizio dalla parte e senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Le modalità con cui l'interpretazione deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna norma, tuttavia, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza ha cercato di colmare le lacune offrendo alcuni canoni interpretativi.
Anzitutto, come accennato, il giudice non deve essere vincolato dalle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (cfr.
Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n.
18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni in fatto e in diritto, contenute nell'atto introduttivo o negli atti successivi dei difensori, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte (cfr. fra le molte Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27; conf.
Sez. U, Sentenza n. 10840 del 10/07/2003 (Rv. 564932 - 01) e
Sez. 3, Sentenza n. 4754 del 09/03/2004 (Rv. 570889 - 01).
In giurisprudenza, è stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto sia dalla parte attrice, sia dal convenuto, anche in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda o delle eventuali eccezioni ed esplicitare così la volontà della parte. (cfr. Cass., 24 luglio 1981, n. 4779).
Ciò detto, questa Corte, dopo aver esaminato il contenuto del ricorso proposto in primo grado dall'appellato e la documentazione ivi allegata ritiene di non poter accogliere le doglianze delle odierne appellanti.
Si evidenzia come l'art. 485 cod. civ. contempli, come del resto sostenuto anche da CP_2 nel ricorso introduttivo, un'ipotesi di accettazione di eredità ex lege i cui elementi costitutivi sono l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso di beni ereditari e la mancata realizzazione dell'inventario.
Gli elementi testé richiamati integrano la fattispecie su indicata e sono tutti ricorrenti nel caso di specie.
Dunque, la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure risulta corretta ed è pertanto esente da critiche, avendo il Tribunale dedotto la qualità di eredi di entrambi i genitori defunti dalla pagina 5 di 9 memoria di costituzione delle depositato e precisamente dalla seguente affermazione Parte_1
“esse non hanno mai opposto alcunchè rispetto al fatto di essere legittime eredi dei de cuius
e ” inoltre il possesso dei beni in capo agli eredi risultava desumersi dai Parte_1 Pt_4 documenti nn. 10 e 11 del fascicolo di parte ricorrente.
A ciò aggiungasi anche la sussistenza di un ulteriore condizione, indispensabile al fine della configurazione della fattispecie contemplata dall'art. 485 cod civ., e cioè l'omessa esecuzione dell'inventario entro i tre mesi.
Bene, la mancata redazione dell'inventario da parte del chiamato possessore nel termine stabilito dalla norma in oggetto così come la mancata accettazione con beneficio di inventario o la mancata rinuncia entro il termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario costituiscono eccezionali ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, come avvenuto nella vicenda in esame.
3.1 Circa il rito prescelto dalla ricorrente/appellata, l'elemento decisivo per valutare la percorribilità o meno del vecchio rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. è l'attività istruttoria da svolgere e non anche l'oggetto della domanda o la tipologia della controversia.
L'applicabilità del rito predetto, infatti, non dipende dalla complessità delle cause e dalle questioni da trattare e decidere ma dalla tipologia di attività istruttoria da compiere. La semplificazione, in sintesi, non investe la cognizione che rimane sempre piena. Ed infatti la differenza tra il rito semplificato e quello ordinario risiede nel fatto che col secondo si introducono cause che richiedono un'attività istruttoria articolata e complessa e col primo si introducono cause che richiedono un'istruzione breve e semplice o, addirittura, non richiedono alcuna attività istruttoria.
Qualora la controversia sottoposta all'esame del Giudice non necessiti di attività istruttoria, in quanto avente ad oggetto esclusivamente questioni di natura giuridica ed istruttoria documentale, come nel caso di specie, deve ritenersi preferibile il rito sommario.
Peraltro, rispondendo nello specifico al terzo motivo di gravame, vale la pena precisare che, contrariamente a quanto asserito dalle odierne appellanti, non risulta sia stata richiesta (e men che meno ammessa) alcuna C.T.U. nel giudizio di primo grado e, comunque, il mezzo istruttorio della consulenza tecnica appare astrattamente compatibile con il rito semplificato.
pagina 6 di 9 Di talché va esente da censure l'ipotesi (ma non è questa) in cui la pronuncia giudiziale sia stata resa all'esito del rito sommario e dopo che il giudice, ammesso l'anzidetto mezzo istruttorio, abbia ritenuto non necessario il mutamento del rito, stante la compatibilità con il rito speciale di modeste attività istruttorie. Tale considerazione vale, a maggior ragione, in casi come quello in scrutinio in cui non risulta essersi verificata alcuna complicazione istruttoria e tale non può ritenersi l'ammissione dell'interrogatorio formale peraltro neppure svoltosi, come detto in narrativa.
Ne consegue il rigetto del primo e del terzo motivo di appello.
4. Quanto invece al secondo motivo di appello e precisamente all'eccezione del mancato esperimento del procedimento di mediazione, si evidenzia che trova applicazione, al caso di specie, la lett. e) co. 4 dell'art. 5 D.L. 28/2010 e succ. modificazioni.
A giudizio della Corte, la norma in parola pur essendo stata introdotta dal legislatore per i giudizi di divisione endo esecutiva, deve trovare applicazione anche nei giudizi volti all'accertamento della qualità di erede che derivino da una procedura esecutiva e pertanto non ricadono propriamente nelle ”successioni ereditarie” ex art. 1 art. cit.
Si condivide quindi l'arresto dell'impugnata ordinanza che sulla scorta della medesima ratio ha ritenuto la vicenda in esame esente dall'obbligo di dover preventivamente instaurare il procedimento di mediazione dovendosi ritenere tale scelta coerente con la necessità di evitare che le lungaggini degli incidenti di cognizione siano eventualmente aggravate da inutili tentativi di mediazione tra i soggetti partecipanti all'esecuzione.
Orbene, nel caso che ci occupa il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. si è reso necessario proprio per ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente agli immobili oggetto di pignoramento, ragion per cui anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
5. Concludendo sull'ultimo motivo di appello, la Corte rammenta che secondo autorevole dottrina, il fondamento della condanna alle spese deve individuarsi in un principio più generale ovvero quello di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.
Il principio testè enunciato, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto
“un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, pagina 7 di 9 lasciando insoddisfatta una pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto”(cfr. Cass. SU 32061-22).
Anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 135 del 1987) ha riconosciuto la necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento ribadendo la portata generale del principio di soccombenza.
In definitiva si tratta di una regola che mira a tenere indenne da un ingiusto esborso chi è costretto ad adire le sedi giudiziarie per vedere riconosciuto un proprio diritto. Nel caso di specie, le odierne appellanti hanno dato causa al giudizio in cui hanno resistito risultando soccombenti rispetto alla domanda. Anche tale motivo di appello è respinto con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione ex art. 350 c.p.c.1: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio;
si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n.
55/20142 e succ. modd.3).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso l'ordinanza repertorio n. 5060/2022, pubblicata
[...] Parte_2 il 23.09.2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente grado in favore di già Controparte_1
n persona del legale rappresentante p.t. che si liquidano per compensi Controparte_2 in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone, inoltre, a carico delle appellanti anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 3 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 8 di 9