Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1251
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19 gennaio 1958
Art. 1. Articolo unico.

A modifica dell' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210 , le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette a riserva di anzianita'.
La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario, sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all' art. 134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .

Entrata in vigore il 19 gennaio 1958