CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Diego Dinardo, il 12 settembre 2022, contrad- distinta dal n. 3174/2022 e notificata il 19 settembre 2022, iscritto al n. 4467/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale dell'8 aprile 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Pasto- Parte_1 P.IVA_1
rano (CE), alla Via Nazionale Appia, località Spartimento, costituitasi in persona del dr.
[...]
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Raffaele Russo (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E il codice fiscale ), costituitosi in persona del Sindaco e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Giovanni Vairo (codice fiscale - appellato - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata al l 15 giugno 208, la Controparte_2 [...]
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la condanna del predetto ente pubblico
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 1 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
a pagargli, a titolo di adempimento contrattuale o, in subordine, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, la somma di 1.413.584,52 €, oltre agli interessi moratori, per i costi che allegava di aver dovuto sostenere dal 1° febbraio 2013 (l'indicazione in proposito della data del 1° novembre 2011 è palesemente errata perché contraddetta dalle considerazioni pre- cedentemente svolte nello stesso citazione) al 31 marzo 2016 per il nolo a freddo e l'ammorta- mento del costo di acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati affidatigli da quel Comune all'esito di una procedura negoziata in- detta con la determina n. 610 dell'11 agosto 2011 poiché quelli che prima della stipula del con- tratto la dr.ssa , funzionaria dell'ente pubblico, le aveva comunicato for- Persona_1
malmente che erano in dotazione di quest'ultimo non erano in realtà nella disponibilità dello stesso.
I.1.2. Il dal suo canto, costituendosi in giudizio solo dopo la sca- Controparte_2
denza dell'ultimo dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente), contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa domanda sia perché il capitolato speciale dell'ap- palto poneva a carico della società appaltatrice l'obbligo di «far entrare in funzione tutti i mezzi
e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi […], provvedendo, nel corso del con- tratto all'eventuale sostituzione di quelli che non fossero più in condizione di operare al meglio», nonché «ogni onere relativo al funzionamento dei mezzi e delle attrezzature, che dovranno sem- pre essere in condizioni di efficienza e decoro e adeguati alle norme antinquinamento», sia per- ché la aveva già promosso un giudizio per ottenere il pagamento dell'importo di
1.181.400,00 €, corrispondente a quello dei costi che sosteneva di aver, per analoghe ragioni, sopportato fino al gennaio del 2013 e per i quali aveva emesso nei suoi confronti la fattura n.
25/2013, sia perché il 5 giugno 2013 esso aveva concluso con la controparte un accordo tran- sattivo «con il quale la rinunciava agli importi oggetto Parte_1
dell'indicata fattura n. 25/2013 […] e a qualsiasi altra pretese per le medesime causali ed il Co- mune, dal canto suo, rinunciava all'erogazione della sanzione a titolo di penale per l'importo di euro 67.364,80 dovuta al disservizio generato dalla società nella raccolta e smalti- Parte_1
mento dei RR.SS.UU. durante il mese di gennaio 2013».
I.1.3. Quindi, all'esito del processo di primo grado, nel corso del quale il legale
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . di Pag. 2 di 8 Parte_1 CP_2 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentante del non si era presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli CP_2
e le ulteriori richieste istruttorie della società attrice erano state rigettate, la domanda della veniva, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, rigettata poiché, secondo il Giudice di prime cure:
a) il contratto d'appalto stipulato tra le parti non prevedeva alcun obbligo a carico del di fornire alla li automezzi necessari per l'espletamento del servizio ed il relativo CP_2
capitolato speciale poneva tale obbligo a carico della società appaltatrice;
b) «anche a voler accedere alle condotte successive tenute dalle parti, rilevanti ai sensi dell'art. 1362 cc per la ricostruzione della loro volontà, l'attrice non ha allegato la sussistenza di accordi in tal senso, né a diverse conclusioni può essere addotta la nota a firma della dott.ssa
, funzionario del contenente l'elenco degli auto- Persona_1 Controparte_2
mezzi in dotazione dell'Ente e nella quale, tra l'altro, il Funzionario precisava la necessità per la società di provvedere all'incremento dei mezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta porta
a porta, rendendo quindi evidente l'obbligo in capo a questi (e non al comune) di provvedere alla consegna dei mezzi necessari al servizio»;
c) peraltro, «pur diversamente opinando, tale nota non potrebbe in ogni caso essere ele- vata a fonte dell'obbligazione di messa a disposizione dei suddetti mezzi da parte dell'Ente ap- paltante, in quanto la medesima non riveste la necessaria forma prescritta per legge e non pro- mana dal legale rapp.te dell'ente comunale», stante «il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere espletati, a pena di nullità, in forma scritta, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita
o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito di tali contratti»;
d) «[i]nfine, il medesimo obbligo, peraltro, per le ragioni espresse non può ritenersi emer- gente dalla mancata presenza del legale rapp.te dell'ente a rendere l'interrogatorio formale, in quanto tale circostanza non vale in ogni caso a supplire l'assenza del titolo e il difetto della forma negoziale necessaria, per quanto sopra evidenziato».
I.2.1. Sicché la con una citazione notificata alla controparte il 18 ottobre 2022, s'è appellata a questa Corte sostenendo – con un unico motivo, intitolato «Erronea e/o
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . di Pag. 3 di 8 Parte_1 CP_2
CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia. Omessa di- samina della domanda subordinata di richiesta di risarcimento danni» – che il Giudice di prime cure «non ha valutato i fatti di causa nella loro concreta evoluzione temporale, sposando la tesi del convenuto e ignorando le puntuali argomentazioni e difese svolte dalla società attorea», avendo, in particolare:
a) ignorato che essa aveva «provato la fonte negoziale (producendo in giudizio il capito- lato speciale d'appalto decorrente dal 01.10.2011; - Nota protocollo MAD02 del 26.09.2011 inoltrata al Comune convenuto;
- procura speciale con delega al dipendente sig. Controparte_4
done del 12.09.2011; - Nota con elenco automezzi e attrezzature a firma del Funzionario Re- sponsabile del di dr.ssa ; fatture noleggi mezzi e co- CP_2 CP_2 Persona_1
sti di ammortamento come meglio precisato nella perizia di parte per gli anni 2013, 2014, 2015
e 2016)», nonché di aver partecipato alla procedura negoziata «sul presupposto della esistenza
e della disponibilità presso l'Ente delle attrezzature e degli automezzi di cui alla formale comu- nicazione del Funzionario Responsabile» e di aver poi scoperto che gli automezzi indicati in tale elenco non erano nella disponibilità del Controparte_2
b) omesso di prendere in considerazione «il principio del legittimo affidamento e di esa- minare «la richiesta attorea di risarcimento danni», che invece avrebbe dovuto accogliere poi- ché il non aveva «tenuto un comportamento corretto e secondo buona fede ledendo CP_2
così» il suo affidamento sull'utilizzabilità ai fini dell'espletamento dei servizi appaltatigli degli automezzi di cui le era stato comunicato dalla dr.ssa che il medesimo Comune aveva Per_1
in dotazione;
c) omesso di tener debito conto del valore probatorio della «mancata comparizione del lrpt del convenuto a rendere il deferito interrogatorio formale» e della «non contesta- CP_2
zione da parte dell'ente convenuto delle difese attoree e della documentazione versata in atti».
La a inoltre ribadito che la transazione invocata dal iguar- Controparte_2
dava soltanto i costi da essa sostenuti fino al 31 gennaio 2013, ai quali si riferiva la fattura da essa emessa col n. 25/2013, e comunque era stata sottoscritta da una persona che non aveva il potere di rappresentarla ed ha quindi – per quel che ancora rileva – chiedendo a questa Corte di accogliere il proprio appello e così le domande da essa formulate nel processo di primo
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . di Pag. 4 di 8 Parte_1 CP_2 Maddaloni REPUBBLICA ITAL CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
grado, cioè di:
«- dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto in relazione agli ob- CP_2
blighi contrattuali assunti con la società attrice;
- dichiarare e riconoscere in favore della società , il Parte_1
diritto a conseguire il pagamento dei costi dalla stessa sostenuti per dare esecuzione al con- tratto;
- dichiarare e riconoscere in favore della società istante il diritto a conseguire il paga- mento dei costi sostenuti per il nolo a freddo nonché l'ammortamento del costo di acquisto degli automezzi necessari all'espletamento del servizio;
- per l'effetto condannare il n favore della società attrice della Controparte_2
somma di euro 1.413.584,52 […], oltre interessi moratori dalla maturazione del credito all'ef- fettivo soddisfo;
. in subordine condannare il al pagamento della somma di € Controparte_2
1.413.584,52 a titolo di inadempimento contrattuale dell'ente convenuto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione».
I.2.2. Costituendosi in giudizio tardivamente l'8 marzo 2023, il a Controparte_2
contestato la fondatezza dell'appello, anche in considerazione della transazione da esso con- clusa con la controparte, e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha moi modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame è infondato e va pertanto respinto poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, il contratto invocato dalla fondamento a fondamento della propria domanda o, se si preferisce, delle proprie domande giudiziali (senza peraltro produrne una co- pia, come sarebbe evidentemente stato suo onere, e nemmeno indicarne la data o altri estremi) ha perso la sua efficacia al più tardi il 31 gennaio 2013 e dunque in data antecedente a quella a partire dalla quale la suddetta società ha sostenuto i costi di cui vorrebbe il pagamento o il ri- sarcimento.
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 5 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
Tale contratto, stipulato il 23 gennaio 2012 e contraddistinto del n. 4 di repertorio (se- condo la copia che ne è stata prodotta dal el costituirsi innanzi al Giu- Controparte_2
dice di prime cure), stabiliva infatti quanto segue:
«La durata del contratto, dagli atti di gara, è stabilita in mesi tre decorrenti dalla data dell'affidamento del servizio al 01 Novembre 2011. Si risolve anticipatamente al 31.12.2011, ai sensi della legge 26/2010, ove la competenza dovesse passare effettivamente alla Provincia dal 01.01.2012.
Nel caso, invece, di atti legislativi o provvedimenti amministrativi che dovessero proro- gare la competenza del in materia di rifiuti, la scadenza del contratto è fissata al CP_2
31.01.2012.
L'Amministrazione Comunale prima, della scadenza del contratto, si riserva la possibi- lità di proroga del contratto e/o affidamento diretto se compatibile con le norme vigenti al mo- mento, previa accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse
e accettazione da parte dell'appaltatore.
La ditta è comunque tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individua- zione del nuovo soggetto e comunque non oltre complessivi dodici mesi dalla scadenza. Ove per alcuno dei servizi compresi, l'Ente appaltante addivenga o debba delegare o essere sosti- tuito da gestioni sovracomunali (es. attivazione dell'Autorità Territoriale Ottimale di gestione del ciclo dei rifiuti), le relative funzioni e servizi vengono stralciati dal contratto principale senza oneri o penalità a carico dell'Ente appaltante, salvo concordare nuovi prezzi nel caso lo stralcio riguardasse solo una parte del servizio».
Se dunque, come pare che le parti diano per scontato, la a proseguito dopo il 31 gennaio 2013 ad espletare i servizi precedentemente affidatile in appalto, non lo ha fatto in forza del suddetto contratto, bensì sine titulo, giacché non risulta né allegato né comunque provato dalle parti che la scadenza contrattuale venne prorogata, ciò che evidentemente avrebbe co- munque richiesto un accordo scritto, trattandosi di un cd. contratto pubblico, che ovviamente
(come osservato, anche se ad altri fini, pure dal primo Giudice) non poteva nemmeno essere rinnovato tacitamente o per facta concludentia (cfr., e multis, Cass. 8539/2011, 8621/2006,
15862/2000 e 775/1999).
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 6 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
D'altronde, è presumibilmente proprio per questa ragione che la a promosso un distinto giudizio per ottenere il pagamento o il risarcimento dei costi sostenuti fino al 31 gennaio
2013 per il nolo a freddo e l'ammortamento degli automezzi utilizzati ai fini dell'espletamento dei servizi appaltatile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della rifondere al Comune ap- pellato le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a par- tire da quello del valore della controversia, ragguagliato al quantum disputatum, per poi essere distratte in favore del difensore della parte vittoriosa, come da sua richiesta.
II.3. Va infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dato atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 3174/2022, pubblicata il 12 settembre 2022 e notificata il 19 settembre
2022, proposto dalla il 18 ottobre 2022: Parte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sia pur modifican- done la motivazione;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 23.000,00 €, di cui 20.000,00 € per il totale dei compensi e 3.000,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Giovanni Vairo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 7 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Paolo Celentano
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Parte_1
CP_2
La Presidente
Caterina Molfino
di 8 CP_6
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Diego Dinardo, il 12 settembre 2022, contrad- distinta dal n. 3174/2022 e notificata il 19 settembre 2022, iscritto al n. 4467/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale dell'8 aprile 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Pasto- Parte_1 P.IVA_1
rano (CE), alla Via Nazionale Appia, località Spartimento, costituitasi in persona del dr.
[...]
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Raffaele Russo (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E il codice fiscale ), costituitosi in persona del Sindaco e Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Giovanni Vairo (codice fiscale - appellato - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata al l 15 giugno 208, la Controparte_2 [...]
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la condanna del predetto ente pubblico
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 1 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
a pagargli, a titolo di adempimento contrattuale o, in subordine, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, la somma di 1.413.584,52 €, oltre agli interessi moratori, per i costi che allegava di aver dovuto sostenere dal 1° febbraio 2013 (l'indicazione in proposito della data del 1° novembre 2011 è palesemente errata perché contraddetta dalle considerazioni pre- cedentemente svolte nello stesso citazione) al 31 marzo 2016 per il nolo a freddo e l'ammorta- mento del costo di acquisto degli automezzi necessari per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati affidatigli da quel Comune all'esito di una procedura negoziata in- detta con la determina n. 610 dell'11 agosto 2011 poiché quelli che prima della stipula del con- tratto la dr.ssa , funzionaria dell'ente pubblico, le aveva comunicato for- Persona_1
malmente che erano in dotazione di quest'ultimo non erano in realtà nella disponibilità dello stesso.
I.1.2. Il dal suo canto, costituendosi in giudizio solo dopo la sca- Controparte_2
denza dell'ultimo dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente), contestava l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa domanda sia perché il capitolato speciale dell'ap- palto poneva a carico della società appaltatrice l'obbligo di «far entrare in funzione tutti i mezzi
e le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi […], provvedendo, nel corso del con- tratto all'eventuale sostituzione di quelli che non fossero più in condizione di operare al meglio», nonché «ogni onere relativo al funzionamento dei mezzi e delle attrezzature, che dovranno sem- pre essere in condizioni di efficienza e decoro e adeguati alle norme antinquinamento», sia per- ché la aveva già promosso un giudizio per ottenere il pagamento dell'importo di
1.181.400,00 €, corrispondente a quello dei costi che sosteneva di aver, per analoghe ragioni, sopportato fino al gennaio del 2013 e per i quali aveva emesso nei suoi confronti la fattura n.
25/2013, sia perché il 5 giugno 2013 esso aveva concluso con la controparte un accordo tran- sattivo «con il quale la rinunciava agli importi oggetto Parte_1
dell'indicata fattura n. 25/2013 […] e a qualsiasi altra pretese per le medesime causali ed il Co- mune, dal canto suo, rinunciava all'erogazione della sanzione a titolo di penale per l'importo di euro 67.364,80 dovuta al disservizio generato dalla società nella raccolta e smalti- Parte_1
mento dei RR.SS.UU. durante il mese di gennaio 2013».
I.1.3. Quindi, all'esito del processo di primo grado, nel corso del quale il legale
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . di Pag. 2 di 8 Parte_1 CP_2 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentante del non si era presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli CP_2
e le ulteriori richieste istruttorie della società attrice erano state rigettate, la domanda della veniva, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, rigettata poiché, secondo il Giudice di prime cure:
a) il contratto d'appalto stipulato tra le parti non prevedeva alcun obbligo a carico del di fornire alla li automezzi necessari per l'espletamento del servizio ed il relativo CP_2
capitolato speciale poneva tale obbligo a carico della società appaltatrice;
b) «anche a voler accedere alle condotte successive tenute dalle parti, rilevanti ai sensi dell'art. 1362 cc per la ricostruzione della loro volontà, l'attrice non ha allegato la sussistenza di accordi in tal senso, né a diverse conclusioni può essere addotta la nota a firma della dott.ssa
, funzionario del contenente l'elenco degli auto- Persona_1 Controparte_2
mezzi in dotazione dell'Ente e nella quale, tra l'altro, il Funzionario precisava la necessità per la società di provvedere all'incremento dei mezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta porta
a porta, rendendo quindi evidente l'obbligo in capo a questi (e non al comune) di provvedere alla consegna dei mezzi necessari al servizio»;
c) peraltro, «pur diversamente opinando, tale nota non potrebbe in ogni caso essere ele- vata a fonte dell'obbligazione di messa a disposizione dei suddetti mezzi da parte dell'Ente ap- paltante, in quanto la medesima non riveste la necessaria forma prescritta per legge e non pro- mana dal legale rapp.te dell'ente comunale», stante «il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere espletati, a pena di nullità, in forma scritta, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita
o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito di tali contratti»;
d) «[i]nfine, il medesimo obbligo, peraltro, per le ragioni espresse non può ritenersi emer- gente dalla mancata presenza del legale rapp.te dell'ente a rendere l'interrogatorio formale, in quanto tale circostanza non vale in ogni caso a supplire l'assenza del titolo e il difetto della forma negoziale necessaria, per quanto sopra evidenziato».
I.2.1. Sicché la con una citazione notificata alla controparte il 18 ottobre 2022, s'è appellata a questa Corte sostenendo – con un unico motivo, intitolato «Erronea e/o
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . di Pag. 3 di 8 Parte_1 CP_2
CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia. Omessa di- samina della domanda subordinata di richiesta di risarcimento danni» – che il Giudice di prime cure «non ha valutato i fatti di causa nella loro concreta evoluzione temporale, sposando la tesi del convenuto e ignorando le puntuali argomentazioni e difese svolte dalla società attorea», avendo, in particolare:
a) ignorato che essa aveva «provato la fonte negoziale (producendo in giudizio il capito- lato speciale d'appalto decorrente dal 01.10.2011; - Nota protocollo MAD02 del 26.09.2011 inoltrata al Comune convenuto;
- procura speciale con delega al dipendente sig. Controparte_4
done del 12.09.2011; - Nota con elenco automezzi e attrezzature a firma del Funzionario Re- sponsabile del di dr.ssa ; fatture noleggi mezzi e co- CP_2 CP_2 Persona_1
sti di ammortamento come meglio precisato nella perizia di parte per gli anni 2013, 2014, 2015
e 2016)», nonché di aver partecipato alla procedura negoziata «sul presupposto della esistenza
e della disponibilità presso l'Ente delle attrezzature e degli automezzi di cui alla formale comu- nicazione del Funzionario Responsabile» e di aver poi scoperto che gli automezzi indicati in tale elenco non erano nella disponibilità del Controparte_2
b) omesso di prendere in considerazione «il principio del legittimo affidamento e di esa- minare «la richiesta attorea di risarcimento danni», che invece avrebbe dovuto accogliere poi- ché il non aveva «tenuto un comportamento corretto e secondo buona fede ledendo CP_2
così» il suo affidamento sull'utilizzabilità ai fini dell'espletamento dei servizi appaltatigli degli automezzi di cui le era stato comunicato dalla dr.ssa che il medesimo Comune aveva Per_1
in dotazione;
c) omesso di tener debito conto del valore probatorio della «mancata comparizione del lrpt del convenuto a rendere il deferito interrogatorio formale» e della «non contesta- CP_2
zione da parte dell'ente convenuto delle difese attoree e della documentazione versata in atti».
La a inoltre ribadito che la transazione invocata dal iguar- Controparte_2
dava soltanto i costi da essa sostenuti fino al 31 gennaio 2013, ai quali si riferiva la fattura da essa emessa col n. 25/2013, e comunque era stata sottoscritta da una persona che non aveva il potere di rappresentarla ed ha quindi – per quel che ancora rileva – chiedendo a questa Corte di accogliere il proprio appello e così le domande da essa formulate nel processo di primo
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . di Pag. 4 di 8 Parte_1 CP_2 Maddaloni REPUBBLICA ITAL CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
grado, cioè di:
«- dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto in relazione agli ob- CP_2
blighi contrattuali assunti con la società attrice;
- dichiarare e riconoscere in favore della società , il Parte_1
diritto a conseguire il pagamento dei costi dalla stessa sostenuti per dare esecuzione al con- tratto;
- dichiarare e riconoscere in favore della società istante il diritto a conseguire il paga- mento dei costi sostenuti per il nolo a freddo nonché l'ammortamento del costo di acquisto degli automezzi necessari all'espletamento del servizio;
- per l'effetto condannare il n favore della società attrice della Controparte_2
somma di euro 1.413.584,52 […], oltre interessi moratori dalla maturazione del credito all'ef- fettivo soddisfo;
. in subordine condannare il al pagamento della somma di € Controparte_2
1.413.584,52 a titolo di inadempimento contrattuale dell'ente convenuto;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione».
I.2.2. Costituendosi in giudizio tardivamente l'8 marzo 2023, il a Controparte_2
contestato la fondatezza dell'appello, anche in considerazione della transazione da esso con- clusa con la controparte, e ne ha chiesto pertanto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha moi modificato le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame è infondato e va pertanto respinto poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, il contratto invocato dalla fondamento a fondamento della propria domanda o, se si preferisce, delle proprie domande giudiziali (senza peraltro produrne una co- pia, come sarebbe evidentemente stato suo onere, e nemmeno indicarne la data o altri estremi) ha perso la sua efficacia al più tardi il 31 gennaio 2013 e dunque in data antecedente a quella a partire dalla quale la suddetta società ha sostenuto i costi di cui vorrebbe il pagamento o il ri- sarcimento.
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 5 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
Tale contratto, stipulato il 23 gennaio 2012 e contraddistinto del n. 4 di repertorio (se- condo la copia che ne è stata prodotta dal el costituirsi innanzi al Giu- Controparte_2
dice di prime cure), stabiliva infatti quanto segue:
«La durata del contratto, dagli atti di gara, è stabilita in mesi tre decorrenti dalla data dell'affidamento del servizio al 01 Novembre 2011. Si risolve anticipatamente al 31.12.2011, ai sensi della legge 26/2010, ove la competenza dovesse passare effettivamente alla Provincia dal 01.01.2012.
Nel caso, invece, di atti legislativi o provvedimenti amministrativi che dovessero proro- gare la competenza del in materia di rifiuti, la scadenza del contratto è fissata al CP_2
31.01.2012.
L'Amministrazione Comunale prima, della scadenza del contratto, si riserva la possibi- lità di proroga del contratto e/o affidamento diretto se compatibile con le norme vigenti al mo- mento, previa accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse
e accettazione da parte dell'appaltatore.
La ditta è comunque tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individua- zione del nuovo soggetto e comunque non oltre complessivi dodici mesi dalla scadenza. Ove per alcuno dei servizi compresi, l'Ente appaltante addivenga o debba delegare o essere sosti- tuito da gestioni sovracomunali (es. attivazione dell'Autorità Territoriale Ottimale di gestione del ciclo dei rifiuti), le relative funzioni e servizi vengono stralciati dal contratto principale senza oneri o penalità a carico dell'Ente appaltante, salvo concordare nuovi prezzi nel caso lo stralcio riguardasse solo una parte del servizio».
Se dunque, come pare che le parti diano per scontato, la a proseguito dopo il 31 gennaio 2013 ad espletare i servizi precedentemente affidatile in appalto, non lo ha fatto in forza del suddetto contratto, bensì sine titulo, giacché non risulta né allegato né comunque provato dalle parti che la scadenza contrattuale venne prorogata, ciò che evidentemente avrebbe co- munque richiesto un accordo scritto, trattandosi di un cd. contratto pubblico, che ovviamente
(come osservato, anche se ad altri fini, pure dal primo Giudice) non poteva nemmeno essere rinnovato tacitamente o per facta concludentia (cfr., e multis, Cass. 8539/2011, 8621/2006,
15862/2000 e 775/1999).
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 6 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
D'altronde, è presumibilmente proprio per questa ragione che la a promosso un distinto giudizio per ottenere il pagamento o il risarcimento dei costi sostenuti fino al 31 gennaio
2013 per il nolo a freddo e l'ammortamento degli automezzi utilizzati ai fini dell'espletamento dei servizi appaltatile.
II.2. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della rifondere al Comune ap- pellato le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a par- tire da quello del valore della controversia, ragguagliato al quantum disputatum, per poi essere distratte in favore del difensore della parte vittoriosa, come da sua richiesta.
II.3. Va infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dato atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 3174/2022, pubblicata il 12 settembre 2022 e notificata il 19 settembre
2022, proposto dalla il 18 ottobre 2022: Parte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sia pur modifican- done la motivazione;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 23.000,00 €, di cui 20.000,00 € per il totale dei compensi e 3.000,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Giovanni Vairo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Comune di Pag. 7 di 8 Parte_1 Maddaloni REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE IV (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Paolo Celentano
N. 4467/2022 r.g.aa.cc. . Parte_1
CP_2
La Presidente
Caterina Molfino
di 8 CP_6