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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/09/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
CP_1
Avv. Mirella Arlotta
appellante
c o n t r o
Controparte_2
Avv. Angelo Ranchino
appellata/appellante incidentale
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello principale. In parziale accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla rifusione della metà delle spese sostenute in primo grado da CP_1 CP_2
che liquida, nel loro intero ammontare, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Ranchino dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la residua metà di dette spese.
Condanna l' alla rifusione della metà delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da CP_1
che liquida, nel loro intero ammontare, in € 3.400,00 per compenso professionale, Controparte_2 oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
compensa tra le parti la residua metà di dette spese.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante principale
è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a
- S e z i o n e L a v o r o -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
CP_1
Avv. Mirella Arlotta
appellante
c o n t r o
Controparte_2
Avv. Angelo Ranchino
appellata/appellante incidentale
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello principale. In parziale accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' alla rifusione della metà delle spese sostenute in primo grado da CP_1 CP_2
che liquida, nel loro intero ammontare, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre
[...]
I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Ranchino dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti la residua metà di dette spese.
Condanna l' alla rifusione della metà delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da CP_1
che liquida, nel loro intero ammontare, in € 3.400,00 per compenso professionale, Controparte_2 oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato;
compensa tra le parti la residua metà di dette spese.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante principale
è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 24 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale