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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 13569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 13569/2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( rappresentato, difeso ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. ALESSANDRO CORRADI in VIA CARONDA 172,
Pt_1
contro
( ) contumace Controparte_1 C.F._1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 13569/2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 15 luglio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dal condominio di in Parte_1
. Pt_1
Parte opponente ha allegato e provato (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione e docc. 2-11) che l'opposta è, ad oggi, debitrice della somma di € 10.320,06 – già detratto il Controparte_1 pagamento effettuato dalla stessa per il minor importo di € 3.801,76, come menzionato dal difensore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni -, senza che la parte debitrice (rimasta contumace) abbia offerto alcuna prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c., sicché deve condannarsi quest'ultima al pagamento, a favore dell'ente condominiale, dell'importo di € 10.320,06, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dalla domanda (18 dicembre 2024) al saldo.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per fasi di studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo alla pronta spedizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al pagamento, a favore del condominio di in Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 10.320,06, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal Pt_1 18 dicembre 2024 al saldo;
2. condanna a rimborsare al condominio di in le spese Controparte_1 Parte_1 Pt_1 di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario.
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 13569/2024
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28 luglio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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R.G.A.C. 13569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 13569/2024 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( rappresentato, difeso ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. ALESSANDRO CORRADI in VIA CARONDA 172,
Pt_1
contro
( ) contumace Controparte_1 C.F._1
1 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 13569/2024
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 15 luglio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dal condominio di in Parte_1
. Pt_1
Parte opponente ha allegato e provato (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione e docc. 2-11) che l'opposta è, ad oggi, debitrice della somma di € 10.320,06 – già detratto il Controparte_1 pagamento effettuato dalla stessa per il minor importo di € 3.801,76, come menzionato dal difensore di parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni -, senza che la parte debitrice (rimasta contumace) abbia offerto alcuna prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c., sicché deve condannarsi quest'ultima al pagamento, a favore dell'ente condominiale, dell'importo di € 10.320,06, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dalla domanda (18 dicembre 2024) al saldo.
III
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per fasi di studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo alla pronta spedizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. condanna al pagamento, a favore del condominio di in Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 10.320,06, oltre interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal Pt_1 18 dicembre 2024 al saldo;
2. condanna a rimborsare al condominio di in le spese Controparte_1 Parte_1 Pt_1 di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario.
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 13569/2024
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28 luglio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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