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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR PI Di EF Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. AR TT LE Consigliere rel. all'udienza del 14/10/2025 nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, iscritto al n. r.g. 492/2025: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DE MARCO CARLO Parte_1
FEDERICO
Ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
rappresentato/a e
[...]
Resistente in riassunzione ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio, la presente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 32755 del 2024
1 CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4426 del 2019, rigettava il gravame proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Velletri n. 421 del 2018 che aveva disatteso la domanda con cui la predetta aveva chiesto accertarsi che i rapporti di prestazione d'opera professionale, di collaborazione coordinata e continuativa ed a termine intercorsi con l'
[...]
Controparte_1 fin dal 19.9.2000, consistevano in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sicché sussisteva il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001, in misura corrispondente alla perdita economica per il mancato pagamento delle ferie, della tredicesima mensilità e del t.f.r., oltre che il diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa ed al risarcimento del danno sul piano previdenziale, con richiesta di condanna in via generica ex art. 2116 c.c.
1.1 La Corte d'Appello, in particolare, riteneva che effettivamente quelli intercorsi tra le parti fossero rapporti di lavoro subordinato, ma valutava che la richiesta di pagamento di emolumenti quali la tredicesima mensilità, l'indennità ferie ed il t.f.r., da qualificarsi come richiesta di retribuzione non percepita nella misura asseritamente dovuta, non poteva trovare accoglimento, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di avere ricevuto un trattamento economico complessivamente inferiore a quanto spettante, altrimenti potendo il mancato godimento di quegli emolumenti o voci stipendiali aver trovato compensazione in una maggiore remunerazione complessiva sulla base dei rapporti come formalizzati;
la domanda di regolarizzazione contributiva veniva, invece, rigettata per non esservi stata evocazione in giudizio dell' quale litisconsorte necessario;
veniva, CP_2 infine, disattesa anche la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima stipulazione dei contratti di prestazione d'opera professionale e di collaborazione coordinata e continuativa dal 2000 al 2009 e per i successivi contratti a termine e seguenti proroghe fino al 2017, sul presupposto che
2 avesse efficacia satisfattiva, in quanto attributiva del bene della vita perseguito, la stabilizzazione intervenuta nelle more del giudizio (e, precisamente, il 23.2.2017, v. verbale di udienza del 28.11.2019 nel fascicolo di secondo grado).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1 affidato a tre motivi e la Suprema Corte, con l'ordinanza in epigrafe, in accoglimento del solo terzo motivo (respinti i restanti, relativi all'omesso riconoscimento del risarcimento ex art. 36 D. Lgs. n. 165/01 e dell'indennizzo ex art. 32, c. 5, L. n. 183/2010), ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato a questa Corte di Appello, in diversa composizione, ai fini della regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
2.1 Ha premesso la Corte nella pronuncia di rinvio che con il terzo motivo si censurava l'omessa declaratoria del diritto della lavoratrice alla regolarizzazione contributiva ed al risarcimento del danno ex art. 2116 cpc e che con esso si evidenziava come fosse stata domandata sia la declaratoria del diritto alla regolarizzazione contributiva sia una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alle omissioni contributive.
2.2 Ha, poi, sottolineato la Suprema Corte la fondatezza della censura in quanto “………. all'accertamento dell'irregolarità contributiva era stata riconnessa anche una domanda di condanna generica al danno consequenziale, rispetto alla quale non è pertinente il richiamo alla non integrità del contraddittorio su cui fa leva la Corte territoriale;
non vi è infatti dubbio che, rispetto all'azione di risarcimento dei danni che conseguano alla (già avvenuta) omissione contributiva, sussiste – per giurisprudenza costante - l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso
3 versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962
n. 1338 (Cass. 5 febbraio 2014, n. 2630; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751); una tale azione, proprio per la sua portata risarcitoria generica, non necessita della presenza in giudizio dell'ente di previdenza, essendo utiliter data, nei limiti suoi propri, tra le parti del rapporto di lavoro ed in ragione della comprovata omissione contributiva;
sotto questo limitato profilo va dunque pronunciata la cassazione della sentenza e la causa va rimessa alla medesima Corte d'Appello affinché essa, in diversa composizione, pronunci su tale domanda, in applicazione dei suesposti principi”.
3. Ha riassunto il giudizio con ricorso ex art. 392 cpc Parte_1 rassegnando le conclusioni ivi riportate;
ha chiesto, in sintesi, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte ed essendosi formato il giudicato sull'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal settembre 2000 al deposito del ricorso introduttivo (luglio 2015),
l'accoglimento della domanda generica di risarcimento del danno per omissione contributiva proposta in primo grado, previo accertamento dell'omissione contributiva posta in essere da dal settembre 2000 al febbraio 2009 CP_1
(decorrenza del primo rapporto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti dal 1.3.2009 – v. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
4. Si è costituito l' Controparte_1
chiedendo il rigetto
[...] del ricorso ed evidenziando la necessità della prova del danno e del suo ammontare, nonché del dolo o della colpa del danneggiante.
5. Alla odierna udienza la causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo e motivazione che seguono.
4 ******
6. Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 32755 del 2024, alla quale questa Corte di Appello, in sede di rinvio, è tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, secondo comma cpc (il quale dispone che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto o, comunque, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione) rileva questa Corte come la domanda proposta dall'attuale ricorrente in riassunzione debba essere accolta.
7. Occorre, in primo luogo, rilevare come, non essendo stata proposta impugnazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Roma n.
4426/2019, nella parte in cui ha confermato la valutazione positiva del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti sin dalla stipula del primo contratto di prestazione di opera professionale (contratto del 19.9.2000, avente decorrenza dalla medesima data – v. doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), si è formato giudicato sulla relativa statuizione.
8. Ciò posto, deve essere conseguentemente accertata l'omissione contributiva posta in essere dall'
[...]
Controparte_1 per il periodo dal 19.9.2000 a tutto il mese di febbraio 2009,
[...] epoca in cui le parti hanno sottoscritto il primo contratto di lavoro a tempo determinato (contratto dell'11.2.2009, con decorrenza 1.3.2009, poi seguito da ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato fino alla intervenuta stabilizzazione della del febbraio 2017). Pt_1
9. Al riguardo quest'ultima ha formulato nell'atto introduttivo, invero, una specifica domanda di condanna generica della parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 2116 del c.c. (“previo accertamento della intervenuta omissione contributiva relativamente al periodo
5 19.9.2000/28.2.2009, dichiarare il diritto della ricorrente alla regolare posizione assicurativa, con condanna della parte convenuta alla regolarizzazione di detta posizione e con condanna in via generica al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c.”), rispetto alla quale, per come evidenziato dal giudice di legittimità nella pronuncia di rinvio, non è pertinente il richiamo alla non integrità del contraddittorio svolto dalla Corte di Appello nella decisione cassata, non necessitando una tale azione, proprio per la sua portata risarcitoria generica, della presenza in giudizio dell'ente di previdenza, essendo utiliter data, nei limiti suoi propri, tra le parti del rapporto di lavoro ed in ragione della comprovata omissione contributiva.
10. Deve, quindi, accertata l'omissione contributiva in danno della odierna ricorrente in riassunzione per il periodo dal 19.9.2000 al 28.2.2009, condannarsi in via generica l'
[...]
Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. conseguente alla
[...] suddetta omissione, in considerazione della potenzialità dell'omissione contributiva a provocare il danno.
10.1 Priva di rilievo, pertanto, è la difesa dell' che ha richiamato la CP_1 necessità, ai fini dell'accoglimento della domanda, della prova del danno e del suo ammontare, nonché del dolo e della colpa del danneggiante, tenuto conto del comportamento potenzialmente dannoso dell'omissione contributiva, evenienza che esclude la necessità della prova del danno e del suo ammontare, che si produrrà solo al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, quando il lavoratore potrà esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cpc, o quella diversa in forma specifica di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 (sulla potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno si veda anche Cass. sent. n. 22751 del 2004 e Cass. sent. n. 1179 del
2015).
11. Le spese di lite di tutti i gradi, ivi compreso quello del giudizio di legittimità - in considerazione dell'esito complessivo del giudizio – debbono
6 essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronuncia nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32775 del 2024 e nei limiti del devoluto:
- Accerta e dichiara l'omissione contributiva posta in essere dall'
[...]
Controparte_1
in danno di per il periodo
[...] Parte_1 dal 19.9.2000 al 28.2.2009 e condanna in via generica detto Istituto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. in favore della conseguente Pt_1 alla suddetta omissione;
-Compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità.
Roma, 14/10/2025
Il Consigliere estensore
AR TT LE
Il Presidente
AR PI Di EF
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