TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in data 07 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 756 r.a.c.l. 2023, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Fabrizio Bellisai che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
e con sede Controparte_1 CP_2
in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Marina Olla unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti e elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'Avvocatura dell'ente
. Resistente
Con ricorso depositato in data 03 marzo 2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'avviso di addebito n. 325 2022 00044998 20 000, notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 06/2017 al 12/2021, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S. e sanzioni per un importo complessivo di euro 19.350,30.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato eccependo la nullità e/o inefficacia dell'atto e nel merito l'infondatezza della pretesa.
All'uopo osserva che l'imposizione viene effettuata per il solo ed unico fatto relativo alla qualifica di socio unico di srl della ricorrente. Rileva che è pur vero che l'opponente riveste (dal momento della costituzione) la qualifica di socia unica della Magia srl ma, in relazione a tale società, non ha mai svolto mansioni direttive o esecutive e non ha partecipato personalmente al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. La società è sempre stata gestita da un amministratore esterno. Le mansioni direttive ed esecutive dell'azienda venivano svolte dalla SI prima, CP_3
e dal signor , poi. La ricorrente alla data del 01.06.2017 era dipendente a tempo pieno Parte_2
presso altra impresa, la Giannino srl e dal 08.04.2021, dopo aver ottenuto le necessarie abilitazioni, veniva assunta full time dalla Magia srl. La medesima ha versato regolarmente la contribuzione previdenziale da lavoratrice subordinata. Per il periodo oggetto di causa l'attività contestata alla ricorrente veniva svolta da n. 2 dipendenti in possesso dei requisiti necessari.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la fondatezza dell'avviso di addebito opposto. Evidenzia che la ricorrente è stata iscritta d'ufficio alla gestione commercianti a seguito della comunicazione della locale camera di commercio in quanto socio unico della Magia srl. La ricorrente è titolare del 100% delle quote della Magia srl, ha stipulato con tale società un contratto di lavoro subordinato full time a decorrere dal 07.04.2021 per lo svolgimento di attività di massaggiatrice estetica. Gli amministratori succedutisi nel tempo sono entrambi legati da rapporti di stretta parentela con la ricorrente: la madre e il fratello . CP_3 Parte_2
La ricorrente risulta essere l'unico soggetto attivo che possa svolgere tutte le attività gestionali, amministrative e direttive volte al raggiungimento dell'oggetto sociale.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
CP_ In corso di causa all'udienza del 27 settembre 2024 l' ha prodotto estratto della procedura Ava attestante l'avvenuto sgravio parziale per i contributi e le sanzioni relativi al periodo da maggio 2021
a settembre 2021, per un importo di euro 2.915,17, stante la sovrapposizione con periodi contributivi per lavoro dipendente.
L'opposizione della ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 relativamente alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali recita:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è ,quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto vendita e i soci di srl); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza: il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito: ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicchè è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Ne consegue che nella fattispecie in esame, dunque, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Stante quanto precisato sulla ripartizione dell'onere probatorio incombeva CP_ all' l'onere di provare che la SI svolgeva, quale socio, il suo lavoro Parte_1 all'interno della società Magia srl in maniera abituale e prevalente.
Tale prova non è stata fornita dall'Ente.
Nelle proprie difese parte resistente si è limitata ad affermare che lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza a favore della società Magia srl fosse desumibile, in via presuntiva, dalla qualità di socio unico di srl in capo alla ricorrente, accertata dalla visura della CCIA.
CP_ Gli elementi allegati dall' non sono idonei e sufficienti a provare la partecipazione personale al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza in capo alla ricorrente nel periodo oggetto di impugnazione.
La mera qualità di socio, non è di per se da sola sufficiente a dimostrare tale circostanza, mancando del tutto, anche in allegazione, elementi positivi che specifichino l'effettiva attività svolta dalla ricorrente, nonché le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche di tale attività;
Non emerge in causa alcun elemento, neppure in allegazione, da cui possa desumersi alcuna partecipazione diretta dell'opponente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda e ancor meno se tale attività avesse carattere di abitualità e prevalenza. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni in corso di causa è emerso che la ricorrente, nel periodo in contestazione, non ha svolto alcuna attività a favore della Magia Srl di cui era amministratrice la SI La teste all'udienza del 17 maggio 2024 ha dichiarato :” per la società CP_3 CP_3
Magia srl io firmavo le spese, facevo gli acquisti. Mia figlia in società non c'era. Ero io che davo le direttive ai dipendenti. Mia figlia non lavorava per la Magia srl. Mia figlia all'epoca lavorava in ufficio col padre. Ero io che gestivo la società, andavo quotidianamente nel centro, prendevo gli appuntamenti e gli incassi. “Il teste alla stessa udienza ha dichiarato:” All'epoca Parte_2
l'amministratore della società era mia madre. Mia sorella all'epoca studiava per prendere gli attestati per poter lavorare come massaggiatrice nel centro. Era mia madre che si occupava della gestione del centro, c'era un dipendente e mia madre le dava le direttive. Mia sorella nel periodo di causa non lavorava da nessuna parte”. E il teste all'udienza del 27 settembre 2024 Testimone_1 ha dichiarato :” A me ha assunto la SI , mi dava le busta paga e mi dava le CP_3
direttive. Io mi riferivo a lei per tutte le cose. Nel periodo oggetto di causa era la che si CP_3
occupava delle prenotazioni, degli appuntamenti. Era la che acquistava la merce e nel centro CP_3
prendeva le somme delle prestazioni. La non si è mai occupata della società. Ha Parte_1 iniziato a lavorarvi da un paio d'anni.”
Dall'istruttoria è emerso che la ricorrente ha esclusivamente svolto attività lavorativa come massaggiatrice dipendente dal 08.04.2021, risultante anche dalla documentazione agli atti (doc. 6 ricorrente), mentre non ha svolto alcuna attività presso la Magia srl nel restante periodo oggetto di causa.
In definitiva a fronte delle concordanti dichiarazioni testimoniali assunte in causa, gli elementi forniti
CP_ dall' appaiono del tutto insufficienti a dare prova dello svolgimento da parte della ricorrente di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza e ciò per tutto il periodo oggetto di opposizione.
CP_ L' nulla ha allegato né, a maggior ragione, dimostrato circa l'attività della ricorrente, né risultano agli atti elementi dai quali desumere tale attività.
Per le motivazioni sopra esposte nessun contributo a titolo d'iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, dovuto dalla ricorrente per il periodo di riferimento. Alla luce di quanto sopra non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare l'avviso di addebito impugnato. CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'Avviso di Addebito n. 325 2022 00044998 20 000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 2.697,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Cagliari, 07 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo