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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 c.p.c. del giorno 04/06/2025, vertente TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNONI ANTONIO,
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI,
[...] P.IVA_2
12 - 00186 presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO CP_1
STATO, che la rappresenta e difende per legge,
APPELLATA
Con l'intervento del PM in sede.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1356/2021 emessa dal
Tribunale di Velletri in data 15.07.2021.
Conclusioni dell'appellante: “riformare la sentenza n. 1356/2021 pronunciata nel procedimento iscritto al n. 3840/2017 di r.g. dal Tribunale di Velletri, Sez. I civile, in composizione Collegiale, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 15 luglio 2021 e non notificata e conseguentemente:
A. in via principale: accertare e dichiarare la falsità delle relazioni di notificazioni tutte rese dal messo notificatore (in data 19.2.2015; in data
20.2.2015) – Messo speciale dell'Ag. delle Entrate DP II Persona_1 di Roma U.T. Pomezia - accertare e dichiarare che la sede legale della Pt_1
r.g. n. 1 Immobiliare è in Anzio, via Nettunense, Km. 37,600 e ciò anche in ragione della presenza di segni distintivi della azienda stessa e delle cassette postali ivi presenti;
B. in ogni caso: accertare e dichiarare che le dichiarazioni rese dalla e da nella sua qualità di messo Controparte_1 Persona_1 notificatore, sono assolutamente false ed errate in quanto alla via
Nettunense, Km. 37,600 è presente la sede della Società Parte_1
e che non poteva essere comunque dichiarata l'irreperibilità della stessa in ragione di tutto quanto sopra espresso per l'effetto dichiarare la falsità delle notificazioni e delle relazioni di notificazioni tutte rese dalla CP_1
e dal suo messo notificatore. Con vittoria di spese ed onorari.”
[...]
Conclusioni dell'appellata: “dichiararsi inammissibile ed in subordine respingersi l'appello siccome infondato, con vittoria delle spese di giudizio”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta dalla società appellante:
“la in data 18.5.2016, svolgendo istanza di accesso Parte_1 agli atti, è venuta a conoscenza della esistenza dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti n. TK503M106307, mai notificato all'attrice e tempestivamente impugnato dinnanzi alla Controparte_2
di sia per i vizi di notifica, che nel merito. Il relativo
[...] CP_1 ricorso contraddistinto da R.G. n. 11976/2016 pende dinnanzi alla Sez. 24.
Dall'esame delle relazioni di notificazione da parte del messo speciale della , emerge che, in data 19 Controparte_1 Persona_1 febbraio 2015, lo stesso avrebbe tentato invano di notificare il suddetto avviso di accertamento alla presso la sua sede Parte_1 legale in data 19 febbraio 2015. In tale frangente ha reso la seguente, - e falsa dichiarazione:”in data 19/2/2015 alle ore 12,30 il sottoscritto ER
, messo speciale Ag. Entrate U.T. Pomezia, non ho potuto
[...] notificare l'atto in Anzio – via Nettunense km 36,700 alla società
[...]
in quanto impossibilitata non avendo un civico preciso. Parte_1
All'altezza del km 36,700 di via Nettunense (Anzio), non ci sono indicazioni o cartelli di riconoscimento che attestino l'esistenza della società Chieste informazioni al custode della casa Parte_1 cantoniera al km 36,535 e ad alcuni operai di due cantieri aperti al km
36,700 di via Nettunense (Anzio), la società risulta Parte_1 sconosciuta da loro dichiarazioni”.
r.g. n. 2 Tale falsa dichiarazione è stata reiterata nelle successive dichiarazioni rese nel processo notificatorio del 20 maggio 2015, nelle quali riportava di non aver reperito la sede legale della , come Pt_1 risultante dalla visura camerale aggiornata.
La relata di notifica negativa, così come le successive, contiene delle affermazioni inveritiere e, pertanto, la ha introdotto il Parte_1 giudizio per querela di falso nei confronti della e del Controparte_1 suo messo notificatore. Costituitisi in giudizio i convenuti, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti da parte attrice.
Assunte le prove orali (interpello e prova per testi), nonché le informazioni richieste ex art. 213 c.p.c. alla Regione Lazio, il fascicolo veniva trattenuto in decisione all'udienza del 9 dicembre 2020, con concessione dei termini di legge”.
Con sentenza n. 1356/2021 pubblicata in data 15 luglio 2021, il
Tribunale di Velletri ha provveduto come di seguito testualmente si riporta:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di - Rigetta le domande Persona_1 dell'attore.- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 3.972,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti, Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2021”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «[…]E' infondata la contestazione mossa nel corso del giudizio dall'attore in ordine all'assenza di prova circa la qualifica di
“messo notificatore” del avendo l' ER Controparte_1 depositato in atti gli ordini di servizio con i relativi allegati, da cui si desume chiaramente la nomina del tra i messi notificatori ER speciali.
All'esito dell'istruttoria le domande attoree sono risultate infondate. Occorre in primo luogo rilevare come la documentazione fotografica depositata in atti dall'attore ed in cui emergerebbe l'apposizione della targhetta identificative della società attrice sulle cassette postali, è priva di data certa, talché la suddetta documentazione risulta irrilevante per
l'accertamento di cui è causa (cfr. doc. 9 all.).
Non assume rilievo dirimente neppure la ricezione, da parte della società attrice, di atti e corrispondenza (anche proveniente dall' CP_1
r.g. n. 3 delle Entrate) all'indirizzo della sede legale della società. Sul punto, l'attore ha allegato il contenuto dell'avviso n. 0001474214151 elaborato il 13.03.2015 (cfr. doc. all. 10), ma non ha depositato in atti la relativa relata da cui poter desumere, con certezza, che nel periodo contestato, l'indirizzo della sede legale fosse effettivamente identificabile.
Irrilevante, è la produzione documentale effettuata dall'attore con la memoria ex art 183 co. VI n. 3 c.p.c., atteso che solo un documento (cfr. doc. 4), reca la relata di notifica, attestante la data del 14.08.2015, comunque relativa ad un periodo di mesi successivo rispetto a quello contestato.
Per contro, l'assenza di ufficio e/o abitazione e/o azienda, attestata dal messo notificatore in data 19 febbraio 2015, risulta avvalorata dall'avviso di ricevimento del 18 marzo 2015 non andato a buon fine, risultando l'indirizzo insufficiente, nonché dall'avviso di mancato recapito 27 febbraio 2017, con destinatario sconosciuto all'indirizzo della società attrice.
Tali riscontri documentali, accertati dall'agente postale e mai impugnati, debbono ritenersi assolutamente prevalenti rispetto alle deposizioni rese dai testi di parte attrice, legati peraltro da stretto vincolo di parentela con il rappresentate legale della società (fratelli), circostanza che induce ad adottare estrema cautela in ordine all'attendibilità delle loro dichiarazioni
(es. cap. 2 capitolo memoria istruttoria), rispetto all'identificazione della sede legale della società alla data dei tentativi di notifica contestati.
Non risulta inoltre dirimente a scalfire le attestazioni del messo notificatore, il riscontro in ordine all'occupazione della casa cantoniera, (priva pertanto di custode) da parte di soggetti terzi, così come l'assenza di cantieri ANAS s.p.a.
L'assenza di cantieri pubblici, di per sé non esclude l'esistenza, anche limitata nel tempo, di cantieri di tipo privato, così come riferito dal in sede di interrogatorio formale;
né è coperta da pubblica fede la ER dichiarazione assunta dal terzo, dichiaratosi custode della casa cantoniera.
Appare dunque del tutto verosimile ritenere, che a fronte del recente cambio di indirizzo della società nel dicembre 2014, al febbraio marzo
2015, la predetta società all'indirizzo non fosse sufficientemente identificabile (come da documentazione prodotta dall' CP_1
) e che, per tali ragioni, neppure fosse conosciuti dai soggetti
[...] escussi a sommarie informazioni. Mero refuso, nella relata datata
r.g. n. 4 20.02.2015, è l'indicazione per conto di “ ”, nome Parte_2 risultante dall'utilizzo di un modello prestampato e cancellato mediante sovrapposizione di neretto, così come infondata è la riferita falsità, da parte del messo, circa l'attestazione dell'assenza del legale rappresentante della società, nel Comune di Anzio, alla data della notifica, giacché la mancata notifica al rappresentante legale ex art.60 comma 1 lett.c e 58
d.p.r. 600/73 (cassazione 10604/2011) è determinata dal fatto che quest'ultimo avesse costui la residenza in altro comune (Nettuno). Del tutto estranee rispetto al 'thema decidedum' sono le deduzioni dell'attore (sollevate in comparsa conclusionale) e inerenti al difetto di irreperibilità in capo alla società in ragione della ricezione degli atti, mediante indirizzo p.e.c.”.
ha proposto appello. Parte_1
La Controparte_1 ha resistito al gravame.
[...]
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 04/06/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale contiene 4 motivi: il primo è rubricato: “
1. Assenza di prova della qualifica del messo notificatore”.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il messo notificatore avesse i poteri per poter svolgere le notificazioni.
Nella realtà dalla documentazione versata in atti dalla
[...]
non vi era traccia della qualifica di messo notificatore Controparte_3 in capo al in quanto lo stato di servizio non individuava l'oggetto ER della prestazione specifica né era riportato lo spazio temporale
II). il secondo è rubricato: «
2. Contraddittorietà ed illogicità della sentenza di primo grado”.
La appellante rileva ed eccepisce che i presupposti in fatto e le considerazioni in diritto del Giudice di prime cure appaiono del tutto carenti e financo contraddittori.
Pertanto, si impugna specificatamente la sentenza nella seguente parte: da pagina 3, settimo cpv. a pag. 4: “all'esito dell'istruttoria le domande attoree sono risultate infondate. Occorre in primo luogo rilevare come la documentazione fotografica depositata in atti dallo attore e in cui emergerebbe l'apposizione della targhetta identificative della società attrice sulle cassette postali, è priva di data
r.g. n. 5 certa, talché la suddetta documentazione risulta irrilevante per l'accertamento di cui è causa (cfr. doc. 9 all.). Non assume rilievo dirimente neppure la ricezione, da parte della società attrice, di atti e corrispondenza (anche proveniente dalla
) all'indirizzo della sede legale della società. Sul punto, Controparte_1
l'attore ha allegato il contenuto dell'avviso n. 0001474214151 elaborato il 13.03.2015
(cfr. doc. all. 10), ma non ha depositato in atti la relativa relata da cui poter desumere, con certezza, che nel periodo contestato, l'indirizzo della sede legale fosse effettiva- mente identificabile.
Irrilevante, è la produzione documentale effettuata dall'attore con la memoria ex art.
183 co. VI n. 3 c.p.c., atteso che solo un documento (cfr. doc. 4), reca la relata di noti- fica, attestante la data del 14.08.2015, comunque relativa ad un periodo di mesi succes- sivo rispetto a quello contestato.
Per contro, l'assenza di ufficio e/o abitazione e/o azienda, attestata dal messo notificatore in data 19 febbraio 2015, risulta avvalorata, dall'avviso di ricevimento del 18 marzo 2015, non andato a buon fine risultando l'indirizzo insufficiente, non- ché dall'avviso di mancato recapito 27 febbraio 2017, con destinatario sconosciuto all'indirizzo della società attrice.
Tali riscontri documentali, accertati dall'agente postale e mai impugnati, debbono ritenersi assolutamente prevalenti rispetto alle deposizioni rese dai testi di parte attrice, legati peraltro da stretto vincolo di parentale con il rappresentate legale della società
(fratelli), circostanza che induce ad adottare estrema cautela in ordine all'attendibilità delle loro dichiarazioni (es. cap. 2 capitolo memoria istruttoria), rispetto all'identifica- zione della sede legale della società alla data dei tentativi di notifica contestati.
Non risulta inoltre dirimente a scalfire le attestazioni del messo notificatore, il riscontro in ordine all'occupazione della casa cantoniera, (priva pertanto di custode) da parte di soggetti terzi, così come l'assenza di cantieri ANAS s.p.a. L'assenza di cantieri pubblici, di per sé non esclude l'esistenza, anche limitata nel tempo di cantieri di tipo privato, così come riferito dal in sede di interrogatorio forma- ER le;
né è coperta da pubblica fede la dichiarazione assunta dal terzo dichiaratosi custode della casa cantoniera.
Appare dunque del tutto verosimile ritenere, che a fronte del recente cambio di indirizzo della società nel dicembre 2014, al febbraio marzo 2015, la predetta società allo indirizzo non fosse sufficientemente identificabile (come da documentazione prodotta dall' ) e che, per tali ragioni, neppure fosse conosciuti dai soggetti Controparte_1 escussi a sommarie informazioni.
Mero refuso, nella relata datata 20.02.2015, è l'indicazione per conto di “ Parte_2
”, nome risultante dall'utilizzo di un modello prestampato e cancellato mediante
[...] sovrapposizione di neretto, così come infondata è la riferita falsità, da parte del messo,
r.g. n. 6 circa l'attestazione dell'assenza del legale rappresentante della società, nel Comune di Anzio, alla data della notifica, giacché la mancata notifica al rappresentante legale ex art. 60 comma 1 lett.c e 58 d.p.r. 600/73 (Cassazione 10604/2011) è determinata dal fatto che quest'ultimo avesse costui la residenza in altro comune (Nettuno). Del tutto estranee rispetto al 'thema decidedum' sono le deduzioni dell'attore (sollevate in comparsa conclusionale) e inerenti al difetto di irrepe- ribilità in capo alla società in ragione della ricezione degli atti, da parte della stessa, mediante indirizzo pec.”. Precisava che nel territorio del Comune di Anzio in tutto quel tratto stradale, i numeri civici, vengono individuati con il chilometraggio. Al km
36,700 della via Nettunense, è, infatti presente la sede della dal Parte_1
30 novembre 2014 (doc. 7 e 8 fascicolo primo grado), così come è dato rilevare dal cancello di ingresso e dalle due cassette postali da sempre ivi presenti e ben visibili (doc. 9 fascicolo primo grado), tant'è che la ha Pt_1 sempre ricevuto gli atti e la corrispondenza presso la propria sede sociale anche dalla stessa (doc. 10 fascicolo primo grado). Controparte_1
Sul punto, in particolare, il Giudice di prime cure nulla ha motivato e/o argomentato.
III). il terzo è rubricato: «3. Contraddittorietà ed illogicità della sentenza per non aver ritenuto attendibili le prove testimoniali ammesse ed espletate in primo grado: omessa valutazione delle prove orali”.
Le prove orali assunte nel giudizio di primo grado hanno fermamente confermato, peraltro in assenza di alcuna contestazione, la falsità della relazione di notifica impugnata dalla , mentre deve essere considerato Pt_1 come apodittico il ragionamento del giudice di prime cure in ordine alla inattendibilità dei testi escussi, essendo fratelli del legale rappresentate pro- tempore della . Vi si sostiene, poi che il giudice avrebbe errato nel Pt_1 ritenere che il Capitolo 4: “Vero che all'epoca dei fatti per cui è causa era privo di attività cantieristiche in corso?” fosse ultroneo e non rilevante, vista anche la risposta del al suo interrogatorio del 13 maggio ER
2019: “sì, è vero, il cantiere che ho visto era privato e non dell'Anas. Nel cantiere aperto stavano mettendo tubi e pezzi di ferro”.
L'appello va anzitutto dichiarato ammissibile.
Pur non avendo la conservato la integrità del Parte_3 contraddittorio, omettendo di evocare in giudizio il , che in Persona_1 primo grado era stato pure convenuto, quale autore del preteso falso nella relazione di notificazione, nella sua qualità di messo notificatore della r.g. n. 7 A.d.E. Dir.Prov.le II Roma (evocata in giudizio, quale interessata ad avvalersi dell'atto querelato), e quale autore materiale dell'atto considerato falso, trattandosi però di soggetto non legittimato ad essere chiamato in proprio quale contraddittore della richiesta di querela di falso, la non necessarietà della sua presenza in giudizio ne rendeva superflua la evocazione anche in grado di appello.
Non può pertanto dirsi violato l'art.307 c.p.c.
L'appello è però infondato. Mediante la sentenza individuata in epigrafe, il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda azionata dalla tesa a far Parte_1 accertare e dichiarare la falsità della relazione di notificazione dell'avviso di accertamento n. TK503M106307 del 19 febbraio 2015, redatta dal messo speciale dell'Agenzia delle Entrate Piccardi Roberto.
Il citato atto impositivo operava il recupero a tassazione delle maggiori imposte dovute dalla Società in relazione al reddito di partecipazione “a catena” nella Ermes s.a.s., a sua volta partecipante nella Geim s.a.s. di TI TE per l'anno 2009, e la sua notifica si era perfezionata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 60 lettera e) del d.p.r. 600/73, per l'ipotesi in cui il destinatario di un atto tributario risulti irreperibile in senso assoluto all'indirizzo corretto di riferimento. Per ciò che attiene al contenuto delle attestazioni impugnate con l'azione di falso, il in data 19.2.2015 dichiarava nella relata di ER notifica dell'avviso di non aver potuto “notificare l'atto in Anzio v. Nettunense km 36,700 alla società in quanto Parte_1 impossibilitato non avendo un civico preciso. All'altezza del km 36,700 di
v. Nettunense non ci sono indicazioni o cartelloni di riconoscimento che attestino l'esistenza della società Chieste Parte_1 informazioni al custode dalla Casa Cantoniera al km 36,535 e ad alcuni operai di due cantieri aperti al km 36,700 di v. Nettunense, la società Pt_1 risulta sconosciuta da loro dichiarazioni”. Parte_1
Assumeva la che l'agente notificatore avrebbe attestato Pt_1 circostanze false: di non aver potuto rintracciarla presso l'indirizzo di v.
Nettunense km 36,700, corrispondente alla sua sede legale ed, a suo dire, segnalato da una vistosa cancellata e corredato di due cassette postali presenti da lunga data;
di avere assunto informazioni dal custode della Casa cantoniera al km 36,535 e da alcuni operai impegnati in un cantiere all'altezza del km 36,700, con esito negativo;
che il citato kilometraggio indica un indirizzo ben preciso. Contestava altresì che il messo notificatore r.g. n. 8 avesse condotto le ricerche indicate in relata, sia per l'assenza di una Casa cantoniera operativa e dunque dotata di custode, sia per l'assenza di cantieri aperti a quella data. Infine, produceva un altro avviso di accertamento notificatole dall in data 13.3.2015, al Controparte_1 citato indirizzo.
1. L'appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere della prova gravante sull' circa la Controparte_1 titolarità in capo al della qualifica di messo speciale addetto alle ER notifiche degli atti tributari, e ciò perché i documenti in questione avrebbero dovuto essere “stralciati e non tenuti in considerazione” in quanto prodotti in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c.
Le stesse produzioni vengono poi definite da controparte “ininfluenti” trattandosi di “mero tabulato informe, privo di data certa, ed inopponibile alla separato dallo stesso ordine di servizio”. Parte_1
Ma la circostanza è irrilevante in quanto la notificazione è stata effettuata con le modalità semplificate del t.u. 602/73, trattandosi di atti tributari.
2.Parimenti infondato è il secondo ordine di censure, in cui si addebita al Tribunale di avere erroneamente apprezzato le risultanze istruttorie, laddove non ne avrebbe illegittimamente declassato la valenza processuale.
3.La passa poi a censurare l'omesso recepimento da Parte_1 parte del Tribunale delle dichiarazioni rese dai propri testi, riproducendone letteralmente il contenuto ed affermando che:
“Tutte le dichiarazioni rese in giudizio sono state rese in maniera del tutto chiara, senza contraddizioni, ma soprattutto senza alcuna contestazione dei convenuti. Inoltre non vi è, né è stato dimostrato, che gli stessi avessero un interesse al giudizio, non essendo soci della
[...]
”. Parte_1
Il Tribunale, secondo la appellante, avrebbe aprioristicamente escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai citati testi, per il solo fatto del loro legame parentale con il legale rappresentante della società.
Va premesso che la Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 si
è espressa nel senso che “nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa
r.g. n. 9 domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Ne consegue che laddove, come nel caso in esame, la prova della falsità manchi del tutto o sia insufficiente, la querela di falso non possa essere accolta.
Il Tribunale ha infatti congruamente motivato circa la mancanza di data certa delle foto prodotte da parte attrice, mentre quanto alla databilità della documentazione fotografica prodotta dall'Agenzia, nella sentenza in esame non vi è traccia di valorizzazione delle citate fotografie.
La censura è infondata della sua sostanza, dal momento che il
Tribunale non affatto ha espresso una valutazione di inattendibilità aprioristica, bensì ha correttamente notato in termini assai più sfumati che il legame di stretta parentela (fratellanza) con il legale rappresentante della società comportava di “adottare estrema cautela in ordine all'attendibilità delle loro dichiarazioni”.
Ma ben più decisivamente, poco prima, nella sentenza, lo stesso giudice di primo grado aveva definito come recessive sul piano istruttorio le risultanze delle prove orali, rispetto a quanto emergente dai riscontri documentali, costituiti da un ulteriore accesso postale, stavolta effettuato da soggetto terzo (agente postale) e presso il medesimo indirizzo, che aveva confermato la irreperibilità della società.
Osserva in proposito il Tribunale che “tali riscontri documentali, accertati dall'agente postale e mai impugnati, debbono ritenersi assolutamente prevalenti rispetto alle deposizioni rese dai testi di parte attrice…. legati peraltro da stretto vincolo di parentela con il rappresentante legale della società....”. Il fatto che un soggetto completamente indipendente dall
[...]
abbia constatato autonomamente l'irreperibilità della società CP_1 contribuente allo stesso indirizzo, depone infatti anche secondo il più comune buon senso nella conclusione che, a quell'indirizzo, non esistevano segni identificativi di sorta che consentissero di contattare il destinatario del recapito.
È chiaro, di conseguenza, che l'annotazione di insufficienza andava intesa nell'accezione soggettiva dell'agente notificatore il quale si trovi nell'impossibilità di rintracciare il destinatario per carenza di segni identificativi: situazione ben probabile nell'ordine delle cose, come correttamente colto dal Tribunale di Velletri, dal momento che la società si era trasferita solo di recente.
r.g. n. 10 Si stenta, poi, a comprendere il senso dell'affermazione di parte appellante circa l'assenza di un “cantoniere e/o custode” nella ex Casa Cantoniera dell'Anas, posto che mai è stata sostenuta nel corso del giudizio l'esistenza di un soggetto titolare della citata qualifica in senso tecnico, precisandosi -all'opposto- che l'indicazione da parte del messo speciale si spiegava con il rinvenimento di una persona che come tale si era qualificata, e che come noto nessuna disposizione di legge impone l'accertamento dell'identità e siffatte circostanze. Si aggiunga infine la considerazione che l'incompletezza dell'indirizzo non è mai stata sostenuta nel corso del primo grado di giudizio -sicché si tratta di argomento completamente inedito ed inammissibile- e che l'ulteriore argomento costituito dalla possibilità di notificare atti impositivi a mezzo PEC non era praticabile per il periodo in cui si discute, non operando ancora la norma di cui all'articolo 7-quater, comma 6, del Dl n. 193/2016, convertito con la legge n. 225, che ha integrato l'art. 60 del d.p.r. 600/73 nel senso di consentire, a decorrere dal 1° luglio 2017, di notificare gli atti impositivi tributari direttamente a mezzo di posta elettronica certificata.
Conclusivamente, la querela di falso, alla stregua del principio espresso dalla Suprema Corte sopra esposto, non poteva essere accolta per manifesta insufficienza della prova.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dell'appello stesso, a fronte della compiuta e corretta motivazione della sentenza di primo grado, che è meritevole di condanna aggravata ex art.96 cm.3 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di . Parte_3 Controparte_4
PROV.LE II DI ROMA, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di
Velletri di cui in epigrafe:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre alla rifusione del danno da responsabilità processuale aggravata, che liquida in euro r.g. n. 11 4.000,00;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 10/09/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12