Versione
14 gennaio 2017
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19 ottobre 2017
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Art. 14. Disposizioni sul personale ispettivo 1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo. ((1)) 2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) 4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
6. Il personale di cui al comma 5 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale.
7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016 , nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalita' di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, si applichi anche alle Province autonome".
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) 4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento puo' essere comunque adottato.
5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
6. Il personale di cui al comma 5 puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non puo' essere opposto il segreto industriale.
7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016 , nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalita' di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, si applichi anche alle Province autonome".
Commentari • 3
- 1. Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agostoRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 8 agosto 2024 · 0.9964052
Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Corte Cost., sentenza 12/10/2017, n. 212Provvedimento: […] 3.5.– La NC autonoma di AN ha impugnato, inoltre, i commi 1, 3 e 5 dell'art. 14 della legge n. 132 del 2016. […]Leggi di più...
- ambiente·
- istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- thema decidendum·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione.·
- ricorsi delle province autonome di trento e di bolzano·
- assorbimento di censure ulteriori.·
- applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata·
- disciplina transitoria·
- attività obbligatorie svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati·
- difetto di completezza e sufficienza argomentativa·
- ammissibilità·
- applicabilità nei confronti delle province autonome di trento e di bolzano·
- fondamento.