Sentenza 26 gennaio 2017
Massime • 1
Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sia in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, sia con riguardo al nesso di pertinenzialità fra "res" e reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto, oltre a della sostanza stupefacente, anche una somma di denaro in contanti rinvenuta nell'abitazione dell'indagato, rilevando la carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza sul punto che fondava la provenienza del denaro dall'attività di spaccio, che non aveva tenuto in conto della documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso di riesame).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2017, n. 11817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11817 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
Testo completo
1 1817-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 260 - Presidente - Sent. n. sez. Vincenzo Rotundo CC 26/01/2017 Gianesini Maurizio Tronci Andrea R.G.N. 38146/2016 Anna Criscuolo Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL RO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2016 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Como, sezione specializzata per il riesame, ha confermato il decreto del 5 luglio 2016, con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha convalidato il sequestro probatorio disposto d'urgenza dalla G.d.F. di Como avente ad oggetto 4 grammi di cocaina e la somma di 9.900 euro in contanti, rinvenuti nell'abitazione di RO LL. A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato come la perquisizione debba ritenersi legittima in considerazione della situazione di urgenza;
come, 1 d'altra parte, sussista il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in considerazione del quantitativo e della suddivisione in quattro involucri della sostanza stupefacente nonché del possesso da parte del LL della consistente somma di denaro in contanti, compatibile con i proventi dello smercio;
come sussista il nesso di pertinenzialità del denaro rispetto all'attività illecita in considerazione dell'esiguità dei documentati proventi da lavoro (circa 5000 euro nell'anno 2015) e della non riconducibilità dell'intera somma alle comprovate vincite da scommesse.
2. Ricorre avverso l'ordinanza RO LL, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Marcello Iantorno, e ne chiede l'annullamento per mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 253, comma 1, 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente denunzia il difetto di motivazione in merito sia alla ritenuta integrazione del reato presupposto, sia alla stimata sussistenza del nesso pertinenziale fra il denaro ed il reato, avendo il ricorrente dimostrato di avere percepito nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 1 maggio 2016 la somma di oltre 18 mila euro, compatibile con l'importo rinvenuto in suo possesso all'atto della perquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. In via preliminare, deve essere rilevato che, contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). In particolare, nella violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano tanto la mancanza assoluta di motivazione, quanto la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. 2 f pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
3. Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito sia il vizio assoluto di motivazione in punto di fumus boni iuris e di riconducibilità delle somme sequestrate all'attività criminosa, sia la violazione di legge processuale in relazione a tali presupposti del provvedimento ablativo. Trattasi di deduzioni entrambe ammissibili e pienamente fondate.
4. Coglie nel segno la deduzione concernente fumus. Ed invero, il Tribunale, dopo avere correttamente evidenziato come la valutata destinazione al consumo non esclusivamente personale debba essere ca p tà dal giudice sulla scorta di parametri come la qualità e la quantità della sostanza, il reddito del detentore e le specifiche circostanze del caso, ha poi argomentato la ritenuta destinazione illecita in termini del tutto assertivi, là dove ha valorizzato il mero dato ponderale della sostanza detenuta dal ricorrente - peraltro solo al lordo e la suddivisione di essa in quattro dosi ed ha, nel -= contempo, trascurato completamente di argomentare in merito alla dedotta e documentata condizione personale di assuntore di stupefacenti, incorrendo in una lacuna argomentativa su di un profilo almeno in astratto determinante ai - - fini del fumus circa la finalizzazione della droga alla cessione a terzi.
5. E', al pari, fondata anche la seconda doglianza, concernente il nesso di pertinenza fra il denaro sequestrato e l'attività delittuosa.
5.1. Mette conto di rimarcare come, a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., possano essere assoggettati a sequestro probatorio il "corpo di reato" e le "cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti". Alla stregua del comma 2 della stessa disposizione, "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il prodotto o il prezzo". Deve dunque trattarsi di un bene costituente strumento o provento del reato o comunque avente un rapporto non meramente occasionale col reato nonché connotato da una specifica idoneità dimostrativa, sì da giustificarne l'apprensione in un'ottica di salvaguardia della prova ai fini del giudizio sulla penale responsabilità.
6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, sebbene la necessità a fini dell'accertamento dei fatti sia riferito dal comma 1 dell'art. 253 cod. proc. pen. alle sole cose pertinenti al reato, nondimeno, anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere 3 sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711). Come rilevato nella motivazione della pronuncia, nell'architettura codicistica in materia, il vigente codice di rito prevede tre forme tipiche di sequestro - probatorio, preventivo e conservativo e non un'ulteriore figura autonoma di sequestro del corpo di reato - un quatum genus suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, "essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali. Corollario di tale principio è che se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova a prescindere dall'ambigua e non dirimente declinazione al femminile - plurale dell'aggettivo "necessaria" di cui al primo comma dell'art. 253 c.p.p. debbano essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo". Ad ulteriore conforto, questa Corte nel suo più ampio consesso ha condivisibilmente evidenziato che, come rivela la comune esperienza, l'apprensione del corpo di reato non è sempre necessaria per l'accertamento dei fatti. Ciò trova positiva riprova nel combinato disposto degli art. 253, comma 1, e 262, comma 1, là dove - nel prevedere la restituzione delle "cose sequestrate" a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, "quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova", senza differenziare la disciplina per il corpo di reato e le cose pertinenti al reato - conferma che le esigenze attinenti al thema probandum possono essere soddisfatte anche senza creare un vincolo superfluo - d'indisponibilità sul bene. E' coerente con tale conclusione anche il dettato del comma 2 dell'art. 354, nella parte in cui - con l'inciso "se del caso" - facoltizza, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria sia del corpo di reato che delle cose a questo pertinenti, postulando perciò ancora una volta la necessaria motivazione circa la rilevanza funzionale dell'atto sul terreno dell'accertamento dei fatti (Sez. Un., 18/06/1991, Caltabiano).
7. Il Collegio è consapevole del fatto che, a fronte di un orientamento coerente con le indicazioni delle Sezioni Unite nel senso di ritenere nullo il - decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato in assenza di un'idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità 4 perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. 5, n. 1769 del 07/10/2010 - dep. 2011, P.M. in proc. Cavone, Rv. 249740; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116) - si registra anche un orientamento di segno diverso, nel senso di ritenere necessaria, ai fini della validità del provvedimento di sequestro probatorio, soltanto un'idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine e non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa (Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072). Fra i due orientamenti si interpone un terzo filone ermeneutico, alla stregua del quale il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto (Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379).
8. Tale contrapposizione esegetica si registra anche con specifico riguardo al denaro, bene fungibile per eccellenza.
8.1. Secondo una prima posizione interpretativa, il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere sottoposto a sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro (In motivazione, la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione, rilevando la mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria ricollegabile al denaro sequestrato). (Sez. 5, n. 4605 del 27/11/2015 - dep. 2016, Baldanza, Rv. 265622). Nello stesso senso, si è ribadito che il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto merci di contrabbando nonché denaro custodito in buste di plastica chiuse da elastici e perciò ritenuto, per le modalità di conservazione, astrattamente riconducibile alle operazioni illecite ipotizzate) (Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rossi, Rv. 265009).
8.2. Secondo l'opposto orientamento, la somma di denaro costituente corpo di reato è assoggettabile a sequestro probatorio anche in assenza di rilevanza 5 probatoria in sé di detto compendio, a condizione che, nella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, sia specificato il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede, evidenziando al riguardo che il nesso - tra il denaro e l'attività criminosa (nella specie l'attività di narcotraffico) può essere desunto o da specifiche fonti di prova quali pregressi accertamenti di - polizia giudiziaria o dichiarazioni di persone coinvolte nei fatti - o da varie circostanze di fatto quali l'entità della somma di denaro in rapporto al reddito - del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo di rinvenimento o altro ancora (Sez. 6, n. 2083 del 08/06/1999, Cafagna, Rv. 214681).
9. In tale variegato panorama di linee interpretative, ritiene il Collegio di dovere in primo luogo ribadire l'ermeneusi secondo for quale, anche in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, è necessario che, nel provvedimento ablativo, sia precisata la rilevanza probatoria della res, in ossequio alle rigorose e condivisibili considerazioni sistematiche svolte da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso.
9.1. A sostegno di tale conclusione, deve, invero, rimarcare, per un verso, come il dato testuale del combinato disposto degli artt. 262, comma 1, e 354, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen. sia inequivoco nell'escludere l'immanenza della rilevanza probatoria nel corpo di reato, potendo esso essere dissequestrato e restituito all'avente di diritto "quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova".
9.2. Per altro verso, non può omettersi di porre in rilievo come il sequestro probatorio risponda ad una precisa ratio, in forza della quale l'assoggettamento a vincolo reale di un bene con una inevitabile compressione della libertà - patrimoniale anche costituzionalmente presidiata si giustifica in ragione - dell'esigenza di accertamento dei fatti. Ad esso è, dunque, aliena l'esigenza di prevenzione speciale, che - dal nostro codice di rito - è specificamente salvaguardata da un altro istituto processuale, segnatamente dal sequestro preventivo, sia nella forma c.d. impeditiva disciplinata dall'art. 321, comma 1, sia nella forma strumentale alla confisca, misura di sicurezza disciplinata - in via generale dall'art. 240 cod. pen. e da altre disposizioni speciali. L'eterogeneità della finalità preventiva rispetto all'ambito di operatività del sequestro probatorio trova riscontro nel disposto dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., là dove preclude la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non più utile ai fini dell'accertamento dei fatti, allorquando ne sia disposto il vincolo reale a fini preventivi ex art. 321 stesso codice.
6 - quale naturale corollario delle considerazioni che 9.3. Se ne inferisce che la sottoposizione a sequestro probatorio di una somma di precedono denaro deve poggiare su di una precisa esigenza di natura probatoria, rinvenibile - ad esempio - nella necessità di compiere degli accertamenti sulle banconote per verificarne l'effettiva riconducibilità al delitto oggetto del procedimento, potendo e dovendo l'eventuale finalità di natura special-preventiva - appunto eterogenea rispetto a quella probatoria trovare realizzazione mediante l'istituto - di cui all'art. 321 cod. proc. pen.
9.4. Tanto premesso quanto alla necessità che, nel provvedimento ablativo, siano indicate ed argomentate tanto rilevanza probatoria del bene assoggettato a sequestro, quanto il nesso di pertinenzialità fra res e reato, non può sfuggire come LL non abbia mosso alcuna censura quanto al primo profilo, che in quanto non investito dal ricorso non può pertanto venire in rilievo. 10. E' invece oggetto di specifica deduzione, nonché fondato, il secondo profilo, concernente il nesso di pertinenza fra la res ed il reato. Per quanto si è già sopra esposto, qualunque sia la soluzione ermeneutica prescelta in punto di necessità di espressa motivazione in merito alla rilevanza probatoria del compendio assoggettato a vincolo reale, il provvedimento ablativo non possa prescindere da una puntuale e congrua esplicitazione delle ragioni in forza delle quali l'oggetto del sequestro si ricolleghi al delitto. Ed invero, anche ad accedere alla tesi secondo la quale il corpo del reato è in re ipsa rilevante a fini di prova, non è revocabile in dubbio che il provvedimento ablativo debba essere motivato in merito alla natura di corpo di reato della res medesima. 11. Motivazione che, nella specie, è carente su di un aspetto rilevante là dove - anche avendo riguardo al contenuto del decreto di sequestro c.d. genetico - fonda la provenienza del denaro dall'attività di spaccio sulla mera suddivisione della somma in banconote di piccolo taglio e sull'assenza in capo al LL di un reddito compatibile con essa ed omette di confrontarsi sia con la documentazione reddituale prodotta in allegato al ricorso per riesame, attestante introiti ben più rilevanti di quelli indicati nella motivazione;
sia col rilievo difensivo secondo il quale la disponibilità finanziaria potrebbe avere una qualunque diversa spiegazione, lecita o illecita, a fronte dell'evidente distonia fra l'ammontare del compendio (quasi 10 mila euro) ed il modesto quantitativo di sostanza detenuta (in ipotesi d'accusa) a fine di spaccio dal LL. 7
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Como. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Kaveric R el Alessandra Bassi Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 10 MAR 2017 IL A IL FURS O CIUDIZIARIO M E R P Pier Esposito 0 8 0