Sentenza 10 agosto 2010
Massime • 1
Per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di omesse registrazioni o denunce obbligatorie al fine di evadere i contributi previdenziali (art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689), non assumono alcun rilievo eventuali difficoltà di carattere finanziario.
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- 1. Azienda Di Trasporto E Logistica Intermodale In Crisi Economica: Come Difendersi Dai Debiti Con Fisco, Inps E BancheGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 maggio 2026
INTRODUZIONE: Negli ultimi anni molte aziende operanti nel settore del trasporto e della logistica intermodale hanno dovuto affrontare una crisi economica sempre più complessa e difficile da sostenere. Si tratta di un comparto fondamentale per il commercio nazionale e internazionale, basato sull'integrazione tra trasporto stradale, ferroviario, marittimo e logistico, dove rapidità operativa, continuità dei flussi e capacità finanziaria rappresentano elementi essenziali per la sopravvivenza dell'impresa. Le aziende di logistica intermodale sostengono costi estremamente elevati: gestione delle flotte, carburanti, leasing, manutenzione dei mezzi, personale specializzato, magazzini, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2010, n. 32348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32348 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/08/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 18
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 24703/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IC, nato a [...] il [...];
imputato:
a) art. 81 cpv., L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis;
b) art. 81 cpv. c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 37;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 22.3.10;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Guida Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. - Premesso che si procede nei confronti dell'odierno ricorrente per i reati di cui all'art. 81 cpv., L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis e L. n. 689 del 1981, art. 37 con sentenza qui impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna infintagli per avere, quale legale rappresentante della ditta Co. F.A.T. e datore di lavoro, omesso le registrazioni e denunzie obbligatorie con conseguente omissione di versamenti e di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo non inferiore a 2.582,28 Euro. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)) per erronea interpretazione, da parte di entrambi i giudici di merito, della L. n. 681 del 1981, art. 37. Si censura, in particolare, l'assunto secondo cui il IN sarebbe stato tenuto ad effettuare le registrazioni prescritte anche ammesso che - come da lui dedotto - non ebbe a corrispondere alcuna retribuzione ai propri dipendenti perché impossibilitato a farlo a causa di una grave crisi dell'azienda. Obietta il ricorrente che emerge inconfutabilmente dagli atti processuali che IN, all'epoca dei fatti, versava in disagiate condizioni economiche e che, nonostante gli sforzi fatti, non era riuscito a far fronte agli oneri previdenziali. Difetterebbe, quindi, la prova dell'elemento psichico del reato che è costituito da un dolo specifico;
2) vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) dal momento che, per valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo, i giudici di merito si sono limitati a considerare il dato, indiscusso, dell'omesso versamento senza tener conto di tutte le altre circostanze fattuali emerse.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Motivi della decisione.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Indipendentemente dalla qualificazione formale data al vizio denunciato con il primo motivo, è evidente dai contenuti che ciò di cui discute il ricorrente è esclusivamente la motivazione data dai giudici di merito per sostenere la condanna inferta in primo grado essendo pacifico che un vizio della motivazione non da luogo a violazione di legge (art. 606, lett. b) tranne che nei casi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente. Persino l'illogicità manifesta può denunciarsi, nel giudizio di legittimità, soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (s.u. 28.1.04, Bevilacqua, Rv. 226710).
Conseguentemente, anche la critica che il ricorrente qui muove alla decisione impugnata (nella parte in cui sostiene la sussistenza del reato contestato anche sotto il profilo soggettivo), deve essere valutata alla luce di parametri che guidano il giudizio di legittimità. Esso, quindi, va limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati, al fine di apprezzare la rilevanza giuridica nonché la congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato, rispetto alle decisioni conclusive. A tale tregua, non vi è dubbio che l'argomento con cui la Corte contrasta le - peraltro, analoghe alle presenti - obiezioni difensive sono più che congrue.
Osserva, infatti, giustamente, la Corte che le ritenute previdenziali "sono una componente obbligatoria del salano" che il datore di lavoro deve corrispondere ai propri dipendenti e che N.N.P.S. vanta un credito verso il datore di lavoro per il semplice fatto che questi abbia assunto dei lavoratori alle proprie dipendenze. Pertanto, secondo la Corte l'omessa presentazione delle denunzie evidenzia l'intenzione del datore di lavoro di evadere l'obbligo contributivo perché, in tal modo, egli non fa conoscere all'I.N.P.S. la propria posizione debitoria rispetto ai rapporti di lavoro che è "pur sempre in essere", malgrado il datore di lavoro medesimo sia in disagiate condizioni economiche.
Detto argomentare trova conforto in decisioni di legittimità nelle quali è stato reiteratamente affermato che la carenza di mezzi finanziari, da cui sarebbe derivata l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37. "Ciò in quanto il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti (Sez. 3^, 19.2.99, Salmistraro, Rv. 213273; Sez. 3^, 11.1.06, Benvenuti Rv. 233306). È ben vero, che la lettera della norma richiede un dolo specifico a sostegno della condotta ma è altrettanto evidente che - così come tutte le indagini sull'animus - tale atteggiamento deve essere desunto dalla condotta e da altri dati fattuali. Ciò è, per l'appunto, quanto avvenuto nella specie ove si osserva che è inconfutabile - e nemmeno smentito dall'imputato - che non sia stata effettuata la prescritta denunzia all'I.N.P.S. e dove l'unica giustificazione addotta in proposito, per così dire, "prova troppo" dal momento che, a darvi spazio, si rischierebbe di ingenerare una sorta di circolo vizioso in cui l'omessa denuncia dovrebbe essere considerata legittimata tutte le volte che non siano state pagate le retribuzioni (sia pure per impossibilità a farlo) quasi che l'omesso pagamento delle retribuzioni costituisse una "giustificazione" per sottrarsi anche agli obblighi di cui all'art. 37.
Ugualmente infondato è il secondo motivo è infondato perché la Corte motiva in modo adeguato e, comunque, non deve neanche dimenticarsi che, quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordanti, la motivazione espressa in appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (SU.4.2.92, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 1^, 20.6.97, Zuccaro, Rv. 208257 Sez. 1^, 26.6.00, sangiorgi, Rv. 216906). Non vi è dubbio che, in proposito, la decisione di primo grado risulta più che esauriente nel vagliare tutti gli aspetti fattuali dedotti anche dall'imputato (prova ne sia il fatto stesso che, già in quella sede, l'imputato è stato assolto dall'accusa sub a)).
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 agosto 2010. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010