Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
Il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto merci di contrabbando nonché denaro custodito in buste di plastica chiuse da elastici e perciò ritenuto, per le modalità di conservazione, astrattamente riconducibile alle operazioni illecite ipotizzate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2015, n. 36921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36921 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
369 2 1/ 1 5 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.м во Claudia Squassoni - Presidente - Renato Grillo cc 27 maggio 2015 Andrea Gentili R.G. n. 53632/2014 Vincenzo Pezzella Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI AN, nato il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Como del 17 novembre 2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 17 novembre 2014, il Tribunale di Como ha rigettato la 1.- richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di sequestro probatorio del 10 ottobre 2014, avente ad oggetto merci di contrabbando (in particolare, orologi), documentazione commerciale riguardante tali merci, documentazioni doganali contraffatte e strumenti atti alla contraffazione, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 469, 477 cod. pen. e 292-295 del d.P.R. n. 43 del 1973. -2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità delle cose sequestrate rispetto all'ipotesi di reato. Si rileva, in particolare, che, nel caso di denaro contante, è necessario che nel decreto di sequestro sia indicato il rapporto di pertinenzialità con il reato, mentre nel caso in esame non vi sarebbe nel decreto alcuna descrizione delle condotte asseritamente tenute dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata contiene, infatti, una motivazione pienamente sufficiente su tutti i profili oggetto di censura. Quanto, in particolare, alla doglianza secondo cui nel decreto di perquisizione vi sarebbe solo un riferimento agli articoli di legge, senza indicazione dei fatti concreti contestati e senza specificazione delle ragioni dell'ipotizzata sussistenza del nesso di pertinenzialità tra le cose e le ipotesi di reato, i giudici del riesame correttamente evidenziano che tale decreto ha delegato alla polizia giudiziaria l'individuazione delle cose pertinenti a reati, ma ha specificato che tra queste devono essere annoverate, a titolo esemplificativo, le merci introdotte in Italia o in attesa di spedizione all'estero in evasione di diritti doganali, nonché la documentazione commerciale relativa a dette merci e eventuale documentazione doganale contraffatta. E del resto devono essere considerate cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere qualificate come illecite, presentino capacità dimostrativa dello stesso (ex multis, sez. 3, 22 aprile 2009, n. 22058, rv. 243721; sez. 4, 17 novembre 2010, n. 2622, rv. 249487). Più in particolare, anche in mancanza della formulazione di un capo di imputazione, l'affermazione della pertinenza delle cose al reato individuata esclusivamente sulla base del titolo dello stesso deve essere ritenuta sufficiente (sez. 2, 20 settembre 2007, n. 38603, rv. 238162; ). Quanto al denaro sequestrato, non vi è dubbio che la fungibilità dello stesso richiede che vi sia una specifica motivazione sul nesso di pertinenzialità, nel senso che la prova del reato debba discendere non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, ad esempio per particolari caratteristiche delle banconote o per le modalità della loro conservazione (sez. 3, 6 maggio 2014, n. 37187, rv. 260241; sez. 3, 12 febbraio 2015, n. 22110, rv. 263661). Nondimeno, l'ordinanza impugnata reca una motivazione pienamente rispondente a tali principi, perché evidenzia che ciò che rileva ai fini della prova non è semplicemente il denaro ma le modalità di conservazione dello stesso, tale da poter essere astrattamente riconducibili alle operazioni illecitete ipotizza, visto che il denaro si trovava riposto in buste di plastica separato o chiuso da elastici. Quanto, più in generale, agli inizi dei reati contestati, dall'ordinanza impugnata risulta con sufficiente chiarezza che la gioielleria dell'indagato era stata utilizzata da un altro indagato come luogo di destinazione o di prelievo per le spedizioni degli orologi di contrabbando ed era comunque menzionata in alcune conversazioni telefoniche intercettate. E, del resto, durante la perquisizione erano stati rilevati sia tracce di vendite sospette sia pacchetti contenenti orologi di pregio apparentemente oggetto di contrabbando. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Claudia Squassoni W e flow DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 SET 2015 IL CANCELLIERE Luana Mistiani 3