Sentenza 27 novembre 2015
Massime • 1
Il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro. (In motivazione, la Corte ha annullato il rigetto della richiesta di restituzione, rilevando la mancanza di motivazione in ordine alla finalità probatoria ricollegabile al denaro sequestrato).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: sulla legittimità del sequestro probatorioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il mero possesso di un'ingente somma di denaro, in parte occultata nell'autovettura ed in parte rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, non fosse sufficiente a giustificarne il sequestro, difettando, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
Testo completo
le [ 46 05 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANO PALLA - Presidente - SENTENZA N. 1713/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO N. 18513/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA SA N. IL 11/09/1981 avverso l'ordinanza n. 12899/2014 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del 26/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; : ли Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla somma di denaro, con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha, con ordinanza del 26 marzo 2015, rigettato l'opposizione proposta da AL LE - indagato per i reati di cui agli artt. 624, 494, 497/ter cod. pen. avverso decreto del Pubblico Ministero di Bologna del 22 settembre 2015, che aveva respinto la richiesta di restituzione di un orologio Rolex e di 96 banconote da 50 euro ciascuna, già sottoposti a sequestro probatorio in data 11/9/2014, siccome "di provenienza delittuosa". Alla base della decisione vi è il rilievo che gli oggetti - di cui è chiesta la restituzione sono di presumibile provenienza delittuosa e devono quantomeno l'orologio essere ancora mostrati alla persona offesa per ragioni - probatorie.
2. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AL LE per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente premette di aver rappresentato al Giudice per le indagini preliminari che: a) l'orologio sequestrato era di tipo diverso da quello indicato nel decreto di perquisizione e sequestro e le banconote non erano affatto indicate, nel decreto di sequestro, con l'indicazione della serie numerica, talché non erano in alcun modo riconducibili a quelle oggetto di furto, anche perché non furono rinvenute nella condizione in cui erano state sottratte al legittimo possessore (in una busta postale), ma reperite dagli operanti in posti diversi all'interno della sua abitazione e arbitrariamente assemblate. Non vi era prova, pertanto, che si trattasse di cose pertinenti al reato;
b) il sequestro non era stato convalidato dal Pubblico Ministero, sebbene avesse colpito cose diverse da quelle indicate nel decreto da lui emesso;
c) i provvedimento di rigetto del Pubblico Ministero era stato emesso sul presupposto che i beni sequestrati fossero "corpo del reato", laddove nel decreto di sequestro si era parlato di cose "pertinenti al reato"; d) nessuna esigenza probatoria era stata evidenziata dal Pubblico Ministero nel decreto di rigetto. 2 ли Tanto premesso, il ricorrente censura l'ordinanza per violazione di legge in ordine al requisito della pertinenza, poiché, nonostante il decreto di perquisizione e sequestro fosse stato emesso per il reato di furto, non risulta che AL sia mai stato iscritto nel Registro delle Notizie di Reato con l'accusa di furto, essendo egli stato denunciato esclusivamente per i reati di cui agli artt. : 494 e 497/ter cod. pen.. Una denuncia siffatta - aggiunge - era stata inoltrata a carico di BA IE LI, che non abitava con AL. Inoltre, perché il denaro è un bene fungibile e non vi prova che le banconote in sequestro siano proprio quelle sottratte al legittimo possessore. Infine, perché il Giudice non ha specificato quali siano le esigenze investigative da soddisfare. Ripete che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe "dovuto porsi il problema di un'ulteriore convalida, visto il sequestro di oggetti diversi da quelli che si cercavano". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione alla somma di denaro in sequestro;
infondato nel resto.
1. Va preliminarmente rimarcato che il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari fa riferimento ad un procedimento penale iscritto nei confronti di AL LE e BA IE IS per i reati di cui agli artt. 624, 494, 497-ter cod. pen. e che tale impostazione dell'accusa è contraddetta in maniera generica e contraddittoria dal ricorrente, il quale afferma (pag. 6) che in data 10/9/2014 il Pubblico Ministero emise decreto di perquisizione per il reato di furto e dispose l'iscrizione di AL nel registro delle notizie di reato per i reati di cui agli artt. 494 e 497-ter cod. pen., senza però fornire alcuna prova di quanto sostenuto. Peraltro, va considerato che l'emissione del decreto di perquisizione costituisce, di per sé, atto di avvio di un procedimento penale, indipendentemente dalla formale iscrizione della persona che ne è colpita nel Registro delle notizie di reato, che può essere mancata per errore о malfunzionamento dei servizi di cancelleria e non condiziona la validità del provvedimento di ricerca del corpo del reato;
così come va rilevato che il provvedimento di perquisizione può riguardare persona estranea al reato, allorché si abbia motivo di ritenere che presso di lui si trovino il corpo del reato o cose pertinenti al reato. La prima doglianza è, pertanto, manifestamente infondata.
2. Come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero concludente, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il mantenimento del sequestro sull'orologio "in vista del definitivo accertamento dei fatti", palesandosi la necessità di mostrare 3 ли l'orologio alla persona offesa per verificare la corrispondenza tra quello rubato e quello sequestrato;
con ciò evidenziando una necessità probatoria che giustifica il mantenimento del vincolo sul bene. Solo assertiva è la deduzione che it sequestro abbia colpito un orologio diverso da quello indicato nel provvedimento dell'organo inquirente, posto che di quello in sequestro non sono specificate - in ricorso le caratteristiche e gli elementi differenziali rispetto a quello indicato nel decreto del Pubblico Ministero. E' altresì infondato, pertanto, quanto all'orologio, il motivo attinente all'asserito eccesso di delega da parte della P.G. operante.
3. E' fondata, invece, la doglianza concernente le banconote, su cui il Giudice procedente ha mantenuto il sequestro (probatorio) sul presupposto che costituiscono "corpo di reato". Premesso che la funzione dell'opposizione avverso il decreto del P.M. che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate è quella di far valere censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini probatori, mentre le doglianze relative alla legittimità, validità ed opportunità del sequestro, anche nel merito, vanno fatte valere attraverso il riesame (Cass., Sez. VI, 25.11.2003, Armenise, Rv 227208; C., Sez. V, 15.2.2000, Ramacci;
C., Sez. VI, 6.12.1994, Costanzi, Rv. 200885), deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non chiarisce in alcune maniera quali siano le esigenze probatorie che impongono il mantenimento del vincolo sul denaro, posto che si parla, nell'ordinanza, in maniera confusa e non propriamente perspicua, di una "influenza" sulle dell'accertamento effettuato sull'orologio; con ciò volendosi banconote - significare, probabilmente, che l'accertamento della provenienza illecita dell'orologio costituirà prova della provenienza illecita delle banconote, da considerare, per questo, corpo del reato. Ma è evidente che in tal modo si confondono le finalità del sequestro probatorio con quelle del sequestro preventivo, in quanto solo il primo è finalizzato all'acquisizione e alla conservazione della prova, mentre il secondo serve ad evitare che la disponibilità della cosa aggravi le conseguenze del reato (conseguenza che, a quanto è dato arguire, l'ordinanza vuole - col mantenimento del vincolo - scongiurare). Sul punto, giova sottolineare che già in tema di sequestro probatorio e sua convalida le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che il decreto deve essere in ogni caso motivato e che, potendo il sequestro (anche quello del corpo del reato) avvenire sia per finalità probatorie, sia per finalità preventive, soggette a regole diverse, l'autorità che lo dispone non può non indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame non può non controllare queste finalità per verificare, anche sotto l'aspetto procedimentale, la legittimità del decreto. Né può ritenersi - osservò ancora la Corte che il corpo del reato sia sempre necessario per l'accertamento- dei fatti, e che quindi debba formare comunque oggetto di sequestro probatorio, sia perché nella realtà non è così (è stato fatto proprio l'esempio delle cose oggetto di furto, che non devono essere necessariamente sequestrate), sia perché lo stesso legislatore mostra di ritenere imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie, imponendo la restituzione delle cose "quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova" (art. 262, comma 1); restituzione di tutte le cose, anche di quelle che costituiscono il corpo del reato, a meno che non venga disposto il sequestro preventivo (SU., n. 10 del 18/06/1991.) Concetto ribadito nella successiva sentenza anch'essa a Sezioni Unite di questa Corte n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711, ove è stato - precisato che soltanto laddove la finalizzazione probatoria sia connotato "ontologico" ed immanente delle cose l'obbligo di motivazione potrebbe dirsi soddisfatto dalla loro qualificazione come "corpo di reato". Ma il denaro è stato - aggiunto anche nelle ipotesi in cui costituisca "corpo di reato", non è, di per sé, di alcuna necessità dimostrativa, in quanto privo di connotazioni di tipo "identificativo": le banconote o le monete, in quanto tali, non servono a dimostrare alcunché (ciò che conta è, infatti, la documentazione del possesso di quella somma, e non la somma in sé e per sé considerata), a meno che proprio "quelle" banconote o "quelle" monete (ad esempio perché previamente contrassegnate o perché sospettate di falsità) occorrano al processo come elemento di prova. Da qui, la necessità di una motivazione che "spieghi" non soltanto il nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato, ma anche l'esigenza probatoria che giustifica il provvedimento di cautela, giacché, ove così non fosse, il vincolo sulla proprietà e sulla libera disponibilità dei beni risulterebbe, in sé, privo di una causa giustificatrice, e, come tale, in palese contrasto con i principi costituzionali e della Convenzione EDU. Ciò che è stato detto per la legittimità del provvedimento di sequestro vale, per ragioni sovrapponibili a quelle testé espresse, per il mantenimento del sequeströ, non potendo giustificarsi il mantenimento del vincolo a prescindere da specifiche e plausibili esigenze di prova, che devono essere espressamente enunciate nel provvedimento di rigetto. La totale assenza di motivazione sulle ragioni per cui la somma di € 4.800 - sequestrata a AL - serva a provare l'esistenza del reato e i suoi autori impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. Non senza rilevare, in via conclusiva, che il mantenimento del vincolo di indisponibilità originato dal sequestro probatorio, strumento finalizzato alla ricerca della prova, deve essere limitato al tempo strettamente necessario per il compimento degli accertamenti in vista dei quali lo stesso è stato disposto (Cass., n. 3306 del 22/11/2012). 5 All
P.Q.M.
Annulla i provvedimento impugnato, limitatamente alla somma di denaro menzionata in sequestro, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame sul punto. Così deciso il 27/11/2015 EstensoreIl Consigliere Estensore Il Presidente (Stefano Palla) (Antonio S Stefans Jama FONTATA IN CANCELLERIA ade 3 - FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO arguin 6