Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
6 14 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 246 Sent. N. CC 9 febbraio 2016 Reg. Gen. N. 47983/2015 Composta da: Dott. Piercamillo IG - Presidente Dott. Giovanna VERGA - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. MA AR MA - Consigliere Dott. Andrea PELLEGRINO Dott. Giovanni ARIOLLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL DO, nato à Pescara il giorno 6/7/1953 avverso la ordinanza n. 63/2015 in data 15/10/2015 del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. MA AR MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 15/10/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Chieti ha respinto il gravame proposto nell'interesse di RL DO avverso il sequestro probatorio disposto di iniziativa dai Carabinieri di Pianella in data 21/8/2015 e convalidato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Chieti con decreto in data 24/8/2015. Detto sequestro si inserisce in un'indagine finalizzata al recupero di grossi quantitativi di vino oggetto di truffe ai danni di un imprenditore locale (DI CI AN) ed al RL viene contestato il reato di ricettazione in quanto presso l'azienda dello stesso sono state rinvenute due pedane del predetto 19 materiale (bottiglie di grappa) imballato del quale l'indagato non è stato in grado di fornire notizie circa il possesso della merce, né di fornire documentazione giustificativa. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo con un unico articolato motivo la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 253, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia in primo luogo la difesa del ricorrente il fatto che il decreto emesso dal Pubblico Ministero sarebbe carente di motivazione effettiva circa quelle che sarebbero state, nel caso di specie le specifiche esigenze probatorie ad esso sottese essendosi limitato ad affermare che "il sequestro è stato legittimamente eseguito trattandosi di corpo di reato in quanto provento di truffa commessa in danno dell'Azienda Di CC TO liquori e distillati". Ciò determinerebbe la violazione delle norme di rito penale sopra indicate che prevedono una rigorosa e specifica motivazione del decreto di sequestro probatorio come richiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza nr. 5876/2004 che ha richiesto che anche il sequestro delle cose qualificate come corpo del reato deve essere sorretto da idonea motivazione anche in ordine alla necessaria finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, motivazione che nel caso in esame è stata omessa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta innanzitutto pacificamente dagli atti ovviamente nell'ottica del fumus commissi delicti necessario per l'avviamento del trattamento cautelare di natura reale che i beni sequestrati dai Carabinieri risultano provento di un'azione truffaldina commessa da tale SP WA ai danni dell'azienda amministrata da DI CI AN. Risulta altresì che detti beni di provenienza illecita furono successivamente acquistati dall'odierno ricorrente (il quale non ha giustificato in maniera idonea la legittima provenienza di essi) e da questi depositati presso il magazzino di tale DI PR IO presso il quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro. Da qui più che fondato fumus commissi delicti di ricettazione a carico del RL, situazione che, a dir del vero, in questa sede non risulta neppure formalmente ed espressamente contestata. Ne consegue che la questione giuridica sottoposta all'odierno Collegio verte esclusivamente sui profili motivazionali del decreto di sequestro probatorio 2 کار emesso dal Pubblico Ministero e che sono stati ritenuti idonei dal Tribunale del riesame. Come detto, lo stesso ricorrente ha dato atto che il decreto di convalida di sequestro del Pubblico Ministero del 24/8/2015 contiene la seguente motivazione: "ritenuto che il sequestro è stato legittimamente eseguito trattandosi di corpo di reato in quanto provento di truffa commessa in danno dell'Azienda Di CC TO liquori e distillati con sede in Mozzagrogna". Al riguardo deve, innanzitutto ricordarsi che secondo un principio condiviso anche dall'odierno Collegio "Il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate." (Cass. Sez. 3, sent. n. 29990 del 24/06/2014, dep. 09/07/2014, Rv. 259949). Sul punto deve poi essere evidenziato che, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame questa Corte Suprema ha già avuto modo reiteratamente (e certo non in modo "sparuto" come afferma il ricorrente) di affermare che "Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa" (Cass. Sez. 2, sent. n. 15801 del 25/03/2015, dep. 16/04/2015, Rv. 263759; Sez. 5, sent. n. 3600 del 16/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262673; Sez. 5, sent. n. 48376 del 19/09/2014, dep. 20/11/2014, Rv. 261968; Sez. 2, sent. n. 23212 del 09/04/2014, dep. 04/06/2014, Rv. 259579; Sez. 2, sent. n. 43444 del 02/07/2013, dep. 24/10/2013, Rv. 257302; Sez. 2, sent. n. 31950 del 03/07/2013, dep. 23/07/2013, Rv. 255556; e varie altre in precedenza). Nella più recente delle pronunce indicate, ricordando che la necessità che la motivazione del decreto di sequestro del corpo di reato riguardi anche le esigenze probatorie è stata sostenuta dalle Sezioni Unite con la sentenza n 5876/2004 Rv. 226710-226713, la cui decisione è stata seguita da numerose sentenze, si è però evidenziato che in tempi più recenti la questione è stata nuovamente rimeditata da questa Corte nel senso della giurisprudenza sopra indicata. Questa Corte, infatti, ha osservato che "L'art. 245 stabilisce al comma 1 che "l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessaria per l'accertamento dei fatti". Il comma 2 stabilisce, invece, che "sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo". Già dal testo letterale della legge, risulta, anche da un punto di vista grammaticale, che, in tema di sequestro probatorio, "necessarie per l'accertamento dei fatti", sono solo le cose pertinenti al reato;
in tal caso, solo se ed in quanto necessarie a fini probatori, determinate cose potranno essere qualificate "come pertinenti al reato" e, dunque, essere oggetto del provvedimento di sequestro. Dette valutazioni non sono, al contrario, richieste per il "corpo del reato", e, quindi, per le cose individuate dal legislatore, nell'art. 253 c.p.p., comma 2; per esse, invero, il rapporto con il reato non è mediato dalla finalità della prova, ma è immediato, tanto che in via generale ne è prevista la confisca. Può, quindi, affermarsi che "in tema di misure cautelari reali, costituisce sequestro penale obbligatorio quello del corpo del reato che mira a sottrarre all'indagato tutte le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo. Sotto tale aspetto, il sequestro del corpo di reato non ha nulla a che vedere con il sequestro delle cose pertinenti al reato, che è, invece, facoltativo e presuppone la tutela delle esigenze probatorie". Ciò stabilito, va ancora precisato che "In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 c.p.p., comma 2 tra la res e l'illecito penale". Questa Corte, ritiene di adeguarsi al suddetto orientamento giurisprudenziale, condividendo i nuovi ed ulteriori argomenti evidenziati rispetto a quelli addotti dalle SS.UU cit.. Di conseguenza, poiché non vi è discussione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, la censura formulata dalla difesa del ricorrente risulta totalmente priva di fondamento. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle 4 Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr MA AR MA Dr Piercamillo IG DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 FEB. 2016 IL A CANCELLIERE M E R P S Claudia Pianelli E T R O C N S