Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, a meno che la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente rispetto alla natura delle cose inquadrabili in quel concetto. (Fattispecie in materia di contraffazione di marchi di orologi, nella quale la Corte nell'annullare il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro, anche nelle ipotesi in cui integri il corpo del reato, è privo di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle banconote o monete, ad esempio perché contrassegnate o sospettate di falsità, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 20/01/2015
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 142
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45029/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHEICK FALL N. IL 22/11/1983;
avverso l'ordinanza n. 901/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 01/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Di Maggio Antonio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 1 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di CHEICK Fall avverso il decreto di sequestro probatorio della somma di Euro 7,770 della quale il predetto era in possesso all'atto del controllo in occasione del quale il medesimo disponeva di 178 orologi di marchi di pregio contraffatti. Reputava il giudice del riesame che trattandosi di corpo del reato, non era necessaria la motivazione circa l'esigenza del sequestro a fini di prova, in quanto l'esigenza probatoria del corpo del reato sarebbe in re ipsa, alla luce di una pronuncia di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 2, n. 23212 del 2014). Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce violazione di legge, richiamando la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 5876 del 2004, sovrapponibile al caso di specie in quanto difetterebbe totalmente la motivazione in ordine alla finalizzazione probatoria del sequestro. Si lamenta, anche, che il giudice del riesame non abbia in alcun modo preso in esame le dichiarazioni rese dall'indagato e la documentazione prodotta dalla difesa che assevererebbe le giustificazioni da questi allegate a propria discolpa circa la provenienza della somma, comunque non correlabile, per ammontare, alla ipotesi di vendita degli orologi recanti i marchi contraffatti.
Il ricorso è fondato, in quanto il Tribunale del riesame si è uniformato ad un orientamento giurisprudenziale - in tema di non necessaria motivazione sulle esigenze probatorie del decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto cosa che integri corpo di reato - non soltanto del tutto minoritario, ma anche palesemente in contrasto con un reiterato insegnamento delle Sezioni Unite, al quale questo Collegio ritiene di dover integralmente aderire. La tematica, da subito controversa, venne infatti portata all'attenzione delle Sezioni Unite poco dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che, come è noto, attraverso la scansione di più
figure di sequestro - probatorio, preventivo, conservativo - ciascuna delle quali caratterizzata da natura e presupposti ben specificati e differenziati, aveva "rotto" quella configurazione unificante (e massificante) al contrario prevista dal codice abrogato, che faceva del sequestro un rimedio proteiforme e plurifunzionale. Già nel 1991, infatti, le Sezioni unite ebbero ad affermare il principio secondo il quale "l'art. 354 c.p.p., comma 2, non attribuisce alla Polizia Giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle condizioni richieste per il sequestro operato dal Pubblico Ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento della situazione di fatto e dalla impossibilità di un tempestivo intervento del P.M.. Dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli) il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione". (Sez. U, n. 10 del 18/06/1991 - dep. 24/07/1991, Raccah, Rv. 187861).
In particolare, il Collegio allargato di questa Corte ebbe a confutare anche la lettura rigorosamente letterale dell'art. 253 c.p.p., secondo la quale la verifica circa la necessità ai fini dell'accertamento riguarderebbe soltanto le cose pertinenti al reato. Si rilevò, infatti, che la formula codicistica, per la sola considerazione che è stato usato l'aggettivo "necessarie", di genere femminile, non giustifica la conclusione che quando il sequestro concerne il corpo del reato non occorre che le esigenze probatorie siano indicate nel provvedimento e siano controllate in sede di riesame. Tale argomento, infatti, non parve decisivo, dato che per ragioni di immediata contiguità sintattica è possibile la concordanza dell'aggettivo con l'ultimo nome femminile, quando questo è plurale, anche se viene preceduto da nomi maschili, mentre resta decisiva - si puntualizzò - la considerazione che in ogni caso il decreto deve essere motivato e che, potendo il sequestro (anche quello del corpo del reato) avvenire sia per finalità probatorie, sia per finalità preventive, soggette a regole diverse, l'autorità che lo dispone non può non indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame non può non controllare queste finalità per verificare, anche sotto l'aspetto procedimentale, la legittimità del decreto. Nè può ritenersi - osservò ancora la Corte - che il corpo del reato sia sempre necessario per l'accertamento dei fatti, e che quindi debba formare oggetto di un sequestro probatorio, sia perché nella realtà certamente così non è (si pensi alle cose oggetto di un furto, che non devono essere necessariamente sequestrate), sia perché lo stesso legislatore mostra di ritenere imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie, imponendo la restituzione delle cose "quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova" (art. 262, comma 1); restituzione di tutte le cose, anche di quelle che costituiscono il corpo del reato, a meno che non venga disposto - e ciò dimostra la diversità finalistica (a prescindere dalla natura della res) tra il provvedimento di sequestro di cui all'art. 253 c.p.p. e la misura cautelare reale di cui all'art. 321 c.p.p. - il sequestro preventivo di cui a quest'ultima previsione normativa. Malgrado la chiarezza di tali enunciati - che qui si ritengono integralmente condivisibili - il perdurante contrasto ha comportato un nuovo intervento delle Sezioni unite, le quali hanno ribadito il principio secondo il quale anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226711). La Corte, nel frangente, premessa la specificità di ciascuna forma di sequestro prevista dal codice di rito e la differente funzione che ognuna di esser persegue ed esclusa, dunque, la configurabilità di un quartum genus di sequestro, quale sarebbe quello del corpo del reato, ha evidenziato 1 caratterizzazione squisitamente probatoria del sequestro disciplinato dall'art. 253 c.p.p. per giungere alla conclusione che la soluzione interpretativa che esige la enunciazione delle finalità di volta in volta perseguite con tale strumento è l'unica compatibile con i limiti dettati dall'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, quale è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo protocollo addizionale della CEDU. Si tratta, dunque, di una interpretazione non soltanto costituzionalmente, ma anche "convenzionalmente" necessaria, dal momento che, soltanto ove la finalizzazione probatoria del corpo del reato fosse connotato "ontologico" ed immanente rispetto alla "natura" delle cose inquadrabili in quel concetto, potrebbe dirsi che il postulato della motivazione delle finalità del sequestro potrebbe dirsi soddisfatto dalla motivazione che quelle cose rappresentano, nel caso di specie, un "corpo di reato". Ma che così non sia, lo ha ampiamente dimostrato - sul piano tanto fattuale che normativo - già la stessa sentenza Raccah;
e la vicenda qui in esame ne' è emblematica dimostrazione. Il denaro, infatti, anche nelle ipotesi in cui lo stesso integri "corpo di reato", non è, di per sè, di alcuna necessità dimostrativa, in quanto privo di connotazioni di tipo "identificativo": le banconote o le monete, in quanto tali, non servono a dimostrare alcunché (ciò che conta è, infatti, la documentazione del possesso di quella somma, e non la somma in sè e per sè considerata), almeno che proprio "quelle" banconote o "quelle" monete (ad esempio perché previamente contrassegnate o perché sospettate di falsità) occorrano al processo come elemento di tipo probatorio.
Da qui, la necessità di una motivazione che "spieghi" non soltanto il nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato, ma anche l'esigenza probatoria che giustifica il provvedimento di cautela, giacché, ove così non fosse, il vincolo sulla proprietà e sulla libera disponibilità dei propri beni risulterebbe, in sè, privo di una causa giustificatrice, e, come tale, in palese contrasto con i principi costituzionali e della Convenzione EDU.
D'altra parte, a svelare l'errore in cui sono caduti i giudici del riesame è testimonianza fedele proprio l'assunto per il quale il sequestro sarebbe, nel caso di specie, legittimo, dal momento che "i beni oggetto di sequestro, all'esito del giudizio, saranno sottoposti a confisca obbligatoria". Il che è come dire che il sequestro probatorio può indifferentemente soddisfare anche le finalità del sequestro preventivo, visto che la cautela finalizzata a consentire la confisca integra proprio il caso in cui è normativamente stabilita la possibilità di disporre il sequestro preventivo, a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 2. La totale assenza di motivazione sulle finalità probatorie del sequestro -limitatamente alla somma di denaro, unico tema devoluto come oggetto di ricorso - tanto nella ordinanza impugnata che nel provvedimento di sequestro, ne impone pertanto l'annullamento senza rinvio, con la conseguente necessità di disporre la restituzione della somma di denaro sequestrata all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di sequestro limitatamente alla somma di Euro 7.770,00 e ne dispone la restituzione all'avente diritto.
Si provveda a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015