Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio (nella specie, inserito in quello di perquisizione), occorre che in esso si specifichi quale sia il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede, e ciò anche quando la cosa costituisca corpo di reato. (Fattispecie nella quale è stato annullato per difetto di motivazione il provvedimento di sequestro di somme di denaro presuntivamente collegate a una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non avendo il pubblico ministero precisato nel provvedimento da quali elementi poteva desumersi un simile collegamento. Al riguardo la S. C. ha osservato che in detta fattispecie il nesso tra il denaro e l'attività criminosa in questione può essere desunto o da specifiche fonti di prova - quali pregressi accertamenti di polizia giudiziaria o dichiarazioni di persone coinvolte nei fatti - o da varie circostanze di fatto - quali l'entità della somma di denaro in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo di rinvenimento o altro ancora -).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1999, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Sansone Presidente del 8.6.1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Scelfo Consigliere N.2083
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.1492/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NA IE UL, n. a Barletta il 5.12.1959
Avverso l'ordinanza in data 21 dicembre 1998 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
A seguito di perquisizione disposta nell'ambito di una indagine riguardante un traffico di stupefacenti, in locali nella disponibilità di NA IE UL venivano sequestrati vari quantitativi di stupefacenti nonché la somma complessiva di lire 18.175.000 in banconote di vario taglio e un assegno bancario di lire 3.319.000.
In data 28 ottobre 1998, il difensore del Cavagna chiedeva la restituzione delle somme sequestrate, che il pubblico ministero, con decreto in data 30 ottobre, rigettava.
Avverso tale provvedimento l'indagato proponeva opposizione innanzi al Giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art.263, comma 5, c.p.p. Con ordinanza in data 21 dicembre 1998, il predetto giudice rigettava la richiesta di restituzione, osservando che le somme in sequestro dovevano considerarsi corpo del reato, in quanto profitto dell'attività di spaccio di stupefacenti, ed assoggettabili a confisca, il che impediva l'accoglimento della richiesta di restituzione, posto che, data la natura delle cose sequestrate, l'esigenza probatoria cui era finalizzato il sequestro doveva considerarsi in re ipsa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Cavagna, a mezzo del difensore, denunciando il difetto di motivazione del provvedimento di sequestro, ed osservando al riguardo che se è vero che non deve essere dimostrata la pertinenza probatoria delle cose costituenti corpo reato, il provvedimento di sequestro non può però sottrarsi all'onere di motivazione circa l'effettiva natura di corpo di reato delle cose da sottoporre a sequestro. Inoltre, l'ordinanza impugnata non aveva motivato circa la necessità del mantenimento del sequestro a fini probatori.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Nella nozione di corpo di reato, in relazione a una attività di spaccio di stupefacenti, rientrano anche le somme di danaro che costituiscano il prodotto o il profitto di una simile condotta criminosa (cfr. Cass. sez. IV, c.c. 22 maggio 1998, Toracca, rv. 210988).
Tuttavia, perché il provvedimento di sequestro (nella specie, inserito in quello di perquisizione) possa ritenersi adeguatamente motivato, occorre che in esso si specifichi quale sia il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede (v. Cass., sez. VI, c.c. 6 ottobre 1998, Calcaterra, rv. 212678; Cass., sez. VI, c.c. 10 aprile 1998, Nicolosi, rv. 211591). Mentre le sostanze stupefacenti o gli strumenti tipici dell'attività di spaccio di norma ineriscono ex se a detta ipotesi criminosa, delle altre cose eventualmente collegate all'attività di spaccio se ne deve individuare in concreto la pertinenza ad essa. Così, trattandosi di somme di denaro, il nesso tra queste e il reato potrà derivare o da specifiche fonti di prova (come pregressi accertamenti di polizia giudiziaria o dichiarazioni di soggetti coinvolti nei fatti) o da varie circostanze di fatto (come, ad esempio, l'entità della somma di denaro in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo in cui essa sia rinvenuta o altro ancora).
Nella specie, il decreto di perquisizione e sequestro in data 12 dicembre 1994 fa riferimento a "sostanze stupefacenti" nonché a "materiale relativo al traffico illecito", mentre il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione delle somme di denaro, emesso in data 30 ottobre 1998, assume apoditticamente che esse siano "profitto del delitto".
Ora, poiché su tale assunto non offre alcuna puntuale motivazione l'ordinanza impugnata, che si limita meramente a recepirlo, essa va conseguentemente annullata, con rinvio, per esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Sassari, il quale dovrà specificamente verificare, dandone ragione in motivazione, se le somme di denaro siano o meno verosimilmente collegate, e in qual modo, all'attività criminosa contestata, adottando, all'esito di tale verifica, la decisione conseguente.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999