Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1999, n. 2083
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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Ai fini della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio (nella specie, inserito in quello di perquisizione), occorre che in esso si specifichi quale sia il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede, e ciò anche quando la cosa costituisca corpo di reato. (Fattispecie nella quale è stato annullato per difetto di motivazione il provvedimento di sequestro di somme di denaro presuntivamente collegate a una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, non avendo il pubblico ministero precisato nel provvedimento da quali elementi poteva desumersi un simile collegamento. Al riguardo la S. C. ha osservato che in detta fattispecie il nesso tra il denaro e l'attività criminosa in questione può essere desunto o da specifiche fonti di prova - quali pregressi accertamenti di polizia giudiziaria o dichiarazioni di persone coinvolte nei fatti - o da varie circostanze di fatto - quali l'entità della somma di denaro in rapporto al reddito del detentore, il frazionamento di essa in banconote di piccolo taglio, il luogo di rinvenimento o altro ancora -).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1999, n. 2083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2083
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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