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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29832 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: L'avv. PERRELLA Maria Teresa difensore della P.C. US NS, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso depositando conclusioni e nota spese. L'avv. MICONI Massimo difensore della P.C. Associazione onlus Avvocato di Strata ODV, si associa alle conclusioni del Procuratore depositando conclusioni e nota spese. L'avv. GENTILE Gian Michele in difesa del Resp. Civile Roma Union Security, si associa alle conclusioni della difesa dell'imputato L'avv. ROMBOLA' Giuseppe difensore di UT LE, conclude chiedendo Penale Sent. Sez. 1 Num. 29832 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2023 l'annullamento della sentenza impugnata. , 9 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Tribunale della stessa città nei confronti di LE ZU, imputato del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., perpetrato ai danni di NS SS, che aggrediva colpendolo al cranio con un estintore pieno mentre questi era addormentato, evento che non si verificava. 1.1. Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e valutatele equivalenti rispetto alle aggravanti, condannava ZU alla pena di nove anni di reclusione, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili NS SS e Associazione Onlus Avvocato di Strada, nonché alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e di quella legale durante l'esecuzione della pena. 1.2. Secondo la conforme ricostruzione compiuta dai giudici di merito l'imputato, che svolgeva le mansioni di guardia giurata presso il Policlinico UM I, la sera del 02 aprile 2019, allontanatosi dalla propria area di sorveglianza e recatosi presso il vano sottoscala del reparto RI dove NS SS - un CH che, come altri senza tetto, era solito trovare occasionale in quel luogo ricovero notturno - dopo avere provveduto a far spostare una telecamera al fine di non farsi riprendere nell'azione aggressiva, scagliava sulla testa dell'uomo un estintore in metallo in dotazione per il servizio antincendio del reparto ospedaliero, mentre questi era in stato di minorata difesa, in quanto addormentato, cagionandogli una frattura pluriframmentaria del cranio. L'aggressione si verificò tra le ore 23,52 e le ore 23,55, com'è emerso dalla congiunta valutazione delle immagini del circuito di videosorveglianza e della deposizione del teste Capparelli. Questi, invero, ha riferito che quella sera egli si trovava seduto vicino al giaciglio dove stata dormendo SS allorquando, intorno alle ore 23,30, sopraggiunse l'imputato e gli disse di allontanarsi da detto luogo, cosa che fece. Tale affermazione era confermata dalle immagini di una videocamera che riprendeva Capparelli, alle 23,52.30 mentre usciva dal reparto RI. Sempre grazie alle videocamere, la vittima fu ripresa dopo l'aggressione allorquando, recuperate le forze, uscì dal reparto RI (non prima di essersi diretta verso l'ingresso posteriore di detto reparto, in Largo Vidau, per recuperare le proprie scarpe) tamponandosi la testa con un indumento, per dirigersi al Pronto Soccorso, dove giunse alle 00,17. All'esito di entrambi i gradi di merito, si è ritenuta integrata la fattispecie del tentato omicidio volontario sorretto dal dolo alternativo, individuandone la causale nell'intenzione di "dare una liszion " a CH che si era in passato reso protagonista di azioni moleste e chi{ ' ualità di guardia giurata, non riusciva a "gestire", al fine di eliminarlo o, quantomeno, da provocargli lesioni tali da spaventarlo al punto di ottenere che egli si allontanasse definitivamente dal nosocomio. I giudici di merito concordemente reputavano sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti per l'ascrivibilità della paternità della grave condotta a ZU e, segnatamente: i) la prolungata e ingiustificata assenza dell'imputato, impegnato nel turno dalle 23.00 p.m del 2 aprile alle 7,00 a.m del giorno seguente, presso la sala di attesa parenti del pronto soccorso, dall'area presso cui doveva svolgere la sua attività di sorveglianza. ZU - come risulta dalle telecamere di videosorveglianza - si allontanava dal luogo di servizio alle ore 23,10 e vi faceva ritorno alle ore 00,20, allorquando veniva infatti ripreso nei pressi del Pronto soccorso. La produzione da parte dell'imputato di uno scontrino bancomat recante l'orario delle 23,18 non era ritenuta sufficiente quale giustificazione dell'assenza protrattasi per un più ampio arco temporale;
li) la richiesta, svolta al collega Marco Pilozzi, addetto alla sala regia ove sono presenti i monitor delle videocamere, di spostare quella che riprendeva il luogo teatro dei fatti e direzionarla verso altra zona (1'8° Padiglione), per ragioni rivelatesi pretestuose;
iii) la condotta di palese interferenza di ZU nelle indagini di polizia, concretatasi in un sopralluogo effettuato alle ore 2,30 presso il reparto RI, dove scattava con il proprio telefono cellulare alcune fotografie dei luoghi, nella redazione di una relazione sulle macchie ematiche lì presenti nonché sull'estintore, che maneggiava, infine nella richiesta di intervento di una ditta di pulizie per la definitiva eliminazione delle tracce ematiche e il riposizionamento dell'estintore; iv) la falsità dell'affermazione svolta da ZU secondo cui quella sera egli non si era recato presso la Clinica RI e non aveva fatto allontanare Capparelli. La Corte territoriale, su sollecitazione della difesa, al fine di fugare ogni dubbio in ordine al funzionamento degli impianti di videosorveglianza nei locali sotterranei e di superficie dell'Ospedale UM I e all'eventuale esistenza di una mappa delle telecamere ivi esistenti, ha disposto un'integrazione probatoria, affidata ad Ufficiali della Polizia giudiziaria, il cui esito - per quanto qui interessa - ha confermato per un verso che, all'epoca dei fatti, vi erano spazi e luoghi non coperti dalle telecamere;
per altro verso è stato acclarato che la telecamera che avrebbe potuto riprendere il responsabile dell'aggressione, sia in entrata che in uscita dalla clinica, era proprio quella direzionata altrove su richiesta di ZU. Quindi, esclusa la pur invocata diversa qualificazione del fatto come lesioni 2 volontarie e confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale è pervenuta - come anticipato - alla conferma della sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione ZU, tramite il proprio difensore di fiducia, affidandolo a un unico motivo, articolato in sette punti, con il quale deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen e il vizio di motivazione di cui lamenta l'incompletezza, con particolare riferimento alle doglianze formulate dalla difesa nei motivi di appello e nei motivi aggiunti. 2.1. Segnatamente, la Corte territoriale - giusta la tesi difensiva - avrebbe ritenuto provata l'ascrivibilità del tentato omicidio a ZU trascurando di fornire adeguata risposta in merito: a) al dubbio in punto d'individuazione dell'estintore quale arma del delitto, conclusione raggiunta sulla mera scorta di quanto dichiarato dalla parte lesa, ma depotenziando i rilievi difensivi inerenti sia l'assenza di schizzi ematici sulla scena del crimine (che avrebbero dovuto essere presenti ove il colpo fosse stato effettivamente inferto con quell'oggetto, mentre vi erano esclusivamente tracce da "imbrattamento"), sia l'assenza di ammaccature e di tracce ematiche sull'estintore; b) all'esistenza di una ricostruzione alternativa secondo la quale la vittima sarebbe stata aggredita in un luogo differente, come sarebbe dimostrato tanto dalla appena evidenziata assenza di schizzi di sangue , quanto dalle immagini delle videocamere che riprendono la vittima, in orario successivo all'aggressione, che si dirige dal reparto RI verso largo Vidau con le mani libere, recanti un borsello, senza tamponarsi la testa;
ciò che impone di ritenere che l'uomo non fosse, in quel momento, ferito;
c) alla mancata valorizzazione della giustificazione fornita dall'imputato quanto al motivo della richiesta di spostamento della zona di ripresa della telecamera, che egli indicava nella necessità di verificare la presenza di alcuni individui che gli sembrava guardassero in modo sospetto all'interno di un furgone in sosta nelle vicinanze del deposito rifiuti del Policlinico;
d) al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di una prova decisiva, costituita dal nuovo ascolto del teste Pilozzi, le cui dichiarazioni erano in grado di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato in relazione al motivo dello spostamento della telecamera;
e) alla mancata risposta alla deduzione difensiva secondo la quale il Tribunale aveva errato ad attribuire a ZU le ombre riflesse sul finestrino di un'autovettura, riprese da una videocamera;
f) alla mancata considerazione di diverse ipotesi alternative, pur se indicate 3 puntualmente dalla difesa nei motivi di appello. La prima secondo la quale Capparelli, che era stato visto uscire dal reparto RI alle 23'52, si trovava anch'egli in prossimità del luogo dell'aggressione ed era stato proprio lui a suggerire a SS che il suo aggressore poteva essere l'odierno imputato;
la seconda, che vedeva possibili autori del crimine due CH (uno di nazionalità greca e l'altro marocchina) che dormivano al piano di sopra e che avrebbero potuto essere individuati come due delle tre sagome riflesse sul finestrino dell'autovettura di cui è parola nella sentenza del Tribunale;
infine quella già espressa, secondo la quale l'aggressione sarebbe avvenuta in Largo Vidau, a opera di ignoti, per la sottrazione al SS del borsello ovvero per ragioni legate all'attività illecita legata agli stupefacenti da questi svolta;
g) alla giustificazione degli spostamenti di ZU nel periodo in cui è stato assente dal reparto a lui assegnato, ricostruiti dettagliatamente dalla difesa nei motivi di appello, laddove l'affermazione di responsabilità trascura di considerare che non furono acquisite numerose video registrazioni, come confermato dal teste verbalizzante Ispettore RO. In definitiva - lamenta la difesa - le plurime criticità, pur analiticamente evidenziate dalla difesa, non sono state superate, con argomentazioni pertinenti, dalla sentenza impugnata. 2.2. Con motivi aggiunti, depositati il 23 gennaio 2023, la difesa è tornata, meglio articolandoli, su alcuni punti dell'unico motivo di ricorso e, segnatamente, ha lamentato la mancata: - rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento all'espletamento di una perizia che consentisse di verificare l'esistenza e il funzionamento di telecamere ulteriori e diverse da quelle acquisite dagli organi inquirenti nel corso delle indagini e travisamento della prova con riferimento alla deposizione del teste ispettore RO;
- valutazione della documentazione depositata nel giudizio di secondo grado a conferma delle ricostruzioni alternative rappresentate dalla difesa. La difesa, dunque, dopo avere indicato gli atti istruttori ritenuti travisati ovvero trascurati dalla Corte territoriale, ha ribadito che gli stessi, unitariamente considerati, avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a ritenere insufficiente la prova della condotta così come attribuita al ricorrente. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. 4. I difensori delle parti civili, SS NS e Associazione Onlus Avvocato di Strada ODV, hanno concluso associandosi alle conclusioni del Sostituto 4 procuratore generale e depositato nota spese. 5. Il Responsabile civile Roma Union Security ha concluso associandosi alle conclusioni della difesa del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO fi e 1. Tanto il ricorso, quanto i motivi aggiunti non p‘ super vaglio dell'ammissibilità. Tutti i punti dell'unico motivo di ricorso replicano i pedissequi motivi di appello, sicché per il loro superamento non è superfluo richiamare, sia pur sinteticamente, i parametri giurisprudenziali di valutazione della prova indiziaria, ai quali strettamente si lega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale. 1.1. L'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si giunge alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Allorché, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, può pervenirsi alla loro selezione, al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra l'esistenza e l'esclusione della responsabilità, con l'applicazione della regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Costante è, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Quest'ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale 5 razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449). La prova logica, raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228) ed è necessario e sufficiente che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata;
l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 1.2. Ciò posto, la lettura della sentenza impugnata evidenzia come la Corte territoriale non si sia discostata da tale corretta impostazione epistemologica, avendo operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti e avendo proceduto al loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, permettendo di giungere all'affermazione della penale responsabilità di ZU nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. 1.3. Non è poi superfluo rimarcare come, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si saldi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando — come nel caso che occupa - il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logica-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). 2. Tanto premesso, trascorrendo ai punti in cui si articola il ricorso, è inammissibile, siccome aspecifica, la doglianza con la quale la difesa rinnova il dubbio sulla corretta individuazione dell'arma del delitto. La Corte d'Appello ha logicamente motivato sul punto, indicando incontrovertibilmente l'estintore come il corpo contundente con il quale fu commesso il reato, sulla base della triplice circostanza delle dichiarazioni della persona offesa (che riferì di essersi ritrovato sanguinante e con «un estintore tra le braccia»), del fatto che l'estintore non era nel suo alloggio, bensì vicino al giaciglio del SS, infine della compatibilità, attestata dal medico del Pronto soccorso, tra detto oggetto e le lesioni patite da SS. Quanto, poi, alle 6 obiezioni difensive concernenti l'assenza di tracce ematiche e schizzi che sarebbero dovuti derivare per via dell'impatto lesivo, ne ha - con motivazione non manifestamente illogica - depotenziato la rilevanza, ricordando l'avvenuta alterazione, proprio da parte di ZU, della scena del crimine. 3. Le doglianze indicate alle lettere b) ed f), nonché il terzo dei motivi aggiunti, che fanno riferimento alla mancata considerazione da parte della Corte di appello alle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, sono parimenti inammissibili, perché trascurano il consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui, «perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). La Corte territoriale, esaminata la sentenza del giudice di primo grado alla luce di ciascuna delle doglianze contenute nei motivi di appello, ha concluso nel senso dell'«impossibilità di configurare una ricostruzione alternativa credibile e coerente con le risultanze di fatto esaminate» (p. 12 della sentenza impugnata). Tanto basta per far ritenere esaustiva la motivazione del giudice di appello, poiché l'omesso specifico esame di ciascuna delle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesak non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza poiché le stesse devono considerarsi implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano del tutto incompatibili con le 7 spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992, dep. 1993, Zuncheddu, Rv. 194804). 4. Le censure di cui ai punti c) e g) non sono consentite, poiché - nel riprodurre pedissequamente le doglianze di appello puntualmente disattese dalla Corte di merito - non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e, comunque, sollecitano questo Collegio a una rivalutazione del materiale indiziario non consentita in questa sede. Il giudice di appello ha dedicato un'articolata motivazione (p. 12 della sentenza impugnata) sul punto dell'inverosimiglianza e della contrarietà alle risultanze di prova delle dichiarazioni di ZU in punto di ricostruzione dei propri movimenti nel lasso temporale in cui avvenne l'aggressione, escludendo la rilevanza dello scontrino del prelievo bancomat e rimarcando l'assenza di prova di disposizioni di servizio che autorizzassero l'imputato ad allontanarsi dall'area di vigilanza assegnatagli. Analogamente ha reputato - con argomentazione scevra da fratture logiche - irrilevanti, siccome fondate sulla sola parola dell'imputato (che, lo si ricorda, ha diritto al mendacio) le giustificazioni da questi fornite in merito al motivo per il quale chiese al collega Pilozzi di direzionare la videocamera in luogo diverso da quello ove solitamente essa "puntava". E' del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito risposta a detti motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. 5. Quanto al diniego della rinnovazione istruttoria per il riascolto del teste Pilozzi, la sentenza appare del tutto priva delle illogicità lamentate, siccome ha fondato tale decisione sul dato obiettivo che l'unico elemento di discrasia tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle del teste, concernente le modalità della richiesta effettuata dal primo al secondo (telefonica ovvero di persona), è del tutto irrilevante ai fini della complessiva ricostruzione dei fatti. Il che rappresenta - ad avviso del Collegio - una spiegazione adeguata rispetto alla deduzione operata dalla difesa. A ciò si aggiunga la considerazione che la valutazione del giudicante (in ordine alla necessità, o meno, della rinnovazione istruttoria) può essere sindacata solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla 8 regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali. In sostanza, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Policastro, Rv. 261798); ciò che la difesa - nel caso di specie - non ha fatto. 6. Inammissibile è, altresì, la censura che ascrive alla Corte di merito l'omesso vaglio in punto di errata attribuzione, da parte del Tribunale, alla persona di ZU, di una delle ombre che si intravedono sul finestrino di un'autovettura e riprese dalle videocamere. Nel richiamare, ancora una volta, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, è qui appena il caso di evidenziare come - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - il giudice di primo grado non abbia istituito una certa correlazione tra una delle ombre riflesse sul vetro dell'autovettura in sosta e la persona del ZU, avendo invero fatto in proposito più ipotesi (p.38) e, soprattutto, come comunque non abbia utilizzato tale elemento su cui fondare l'affermazione di responsabilità. Dunque, la mancata esplicita delibazione di tale questione non incide sulla completezza e logicità del ragionamento del giudice di appello, dovendosi ritenere implicitamente disattesa. 7. E' manifestamente infondata la censura relativa alla mancata valutazione della giustificazione data dalla difesa sugli spostamenti del ZU in epoca coeva alla verificazione del fatto, nonché quello collegato introdotto con il secondo primo aggiunto. La difesa con tale censura, nel replicare il pedissequo motivo di appello, trascura il principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione 9 dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito alcuni frammenti di risultanze investigative, invocando che su di esse il Collegio esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della Corte stessa (fra molte, Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali. La Corte territoriale, peraltro, non ha affatto travisato la deposizione del teste RO, cui ha assegnato il significato aderente alle sue dichiarazioni ed ha, comunque, proceduto ad una integrazione istruttoria volta a verificare la presenza, all'epoca dei fatti, di videocamere funzionanti (i cui filmati secondo la difesa non sarebbero stati acquisiti), giungendo alla conclusione negativa. Sul punto è appena il caso di ricordare il duplice principio secondo cui , in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima e che, peraltro, in caso di così detta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). 8. Inammissibile per genericità è il motivo nuovo con il quale è lamentato l'omesso vaglio di documenti pur se prodotti nel corso del giudizio di appello. Ciò tanto a ragione dell'irritualità del loro deposito all'udienza del 23 novembre 2021, quando era già in corso la discussione del processo di appello, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., 10 sicché a ragione la corte di appello non ne ha tenuto conto. 9. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente alle spese e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», la condanna al versamento della equa somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. L'imputato e il responsabile civile devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione Onlus Avvocato di Strada ODV che si liquidano nei limiti della domanda, oltre agli accessori di legge. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione della parte civile SS NS, che ha svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato e del responsabile civile, soccombenti rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti, e destinate in favore dello Stato, avendo la suddetta parte civile dato atto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01). 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato e il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SS NS ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, infine, l'imputato e il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione Onlus Avvocato di Strada ODV che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: L'avv. PERRELLA Maria Teresa difensore della P.C. US NS, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso depositando conclusioni e nota spese. L'avv. MICONI Massimo difensore della P.C. Associazione onlus Avvocato di Strata ODV, si associa alle conclusioni del Procuratore depositando conclusioni e nota spese. L'avv. GENTILE Gian Michele in difesa del Resp. Civile Roma Union Security, si associa alle conclusioni della difesa dell'imputato L'avv. ROMBOLA' Giuseppe difensore di UT LE, conclude chiedendo Penale Sent. Sez. 1 Num. 29832 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 07/02/2023 l'annullamento della sentenza impugnata. , 9 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Tribunale della stessa città nei confronti di LE ZU, imputato del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., perpetrato ai danni di NS SS, che aggrediva colpendolo al cranio con un estintore pieno mentre questi era addormentato, evento che non si verificava. 1.1. Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e valutatele equivalenti rispetto alle aggravanti, condannava ZU alla pena di nove anni di reclusione, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili NS SS e Associazione Onlus Avvocato di Strada, nonché alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e di quella legale durante l'esecuzione della pena. 1.2. Secondo la conforme ricostruzione compiuta dai giudici di merito l'imputato, che svolgeva le mansioni di guardia giurata presso il Policlinico UM I, la sera del 02 aprile 2019, allontanatosi dalla propria area di sorveglianza e recatosi presso il vano sottoscala del reparto RI dove NS SS - un CH che, come altri senza tetto, era solito trovare occasionale in quel luogo ricovero notturno - dopo avere provveduto a far spostare una telecamera al fine di non farsi riprendere nell'azione aggressiva, scagliava sulla testa dell'uomo un estintore in metallo in dotazione per il servizio antincendio del reparto ospedaliero, mentre questi era in stato di minorata difesa, in quanto addormentato, cagionandogli una frattura pluriframmentaria del cranio. L'aggressione si verificò tra le ore 23,52 e le ore 23,55, com'è emerso dalla congiunta valutazione delle immagini del circuito di videosorveglianza e della deposizione del teste Capparelli. Questi, invero, ha riferito che quella sera egli si trovava seduto vicino al giaciglio dove stata dormendo SS allorquando, intorno alle ore 23,30, sopraggiunse l'imputato e gli disse di allontanarsi da detto luogo, cosa che fece. Tale affermazione era confermata dalle immagini di una videocamera che riprendeva Capparelli, alle 23,52.30 mentre usciva dal reparto RI. Sempre grazie alle videocamere, la vittima fu ripresa dopo l'aggressione allorquando, recuperate le forze, uscì dal reparto RI (non prima di essersi diretta verso l'ingresso posteriore di detto reparto, in Largo Vidau, per recuperare le proprie scarpe) tamponandosi la testa con un indumento, per dirigersi al Pronto Soccorso, dove giunse alle 00,17. All'esito di entrambi i gradi di merito, si è ritenuta integrata la fattispecie del tentato omicidio volontario sorretto dal dolo alternativo, individuandone la causale nell'intenzione di "dare una liszion " a CH che si era in passato reso protagonista di azioni moleste e chi{ ' ualità di guardia giurata, non riusciva a "gestire", al fine di eliminarlo o, quantomeno, da provocargli lesioni tali da spaventarlo al punto di ottenere che egli si allontanasse definitivamente dal nosocomio. I giudici di merito concordemente reputavano sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti per l'ascrivibilità della paternità della grave condotta a ZU e, segnatamente: i) la prolungata e ingiustificata assenza dell'imputato, impegnato nel turno dalle 23.00 p.m del 2 aprile alle 7,00 a.m del giorno seguente, presso la sala di attesa parenti del pronto soccorso, dall'area presso cui doveva svolgere la sua attività di sorveglianza. ZU - come risulta dalle telecamere di videosorveglianza - si allontanava dal luogo di servizio alle ore 23,10 e vi faceva ritorno alle ore 00,20, allorquando veniva infatti ripreso nei pressi del Pronto soccorso. La produzione da parte dell'imputato di uno scontrino bancomat recante l'orario delle 23,18 non era ritenuta sufficiente quale giustificazione dell'assenza protrattasi per un più ampio arco temporale;
li) la richiesta, svolta al collega Marco Pilozzi, addetto alla sala regia ove sono presenti i monitor delle videocamere, di spostare quella che riprendeva il luogo teatro dei fatti e direzionarla verso altra zona (1'8° Padiglione), per ragioni rivelatesi pretestuose;
iii) la condotta di palese interferenza di ZU nelle indagini di polizia, concretatasi in un sopralluogo effettuato alle ore 2,30 presso il reparto RI, dove scattava con il proprio telefono cellulare alcune fotografie dei luoghi, nella redazione di una relazione sulle macchie ematiche lì presenti nonché sull'estintore, che maneggiava, infine nella richiesta di intervento di una ditta di pulizie per la definitiva eliminazione delle tracce ematiche e il riposizionamento dell'estintore; iv) la falsità dell'affermazione svolta da ZU secondo cui quella sera egli non si era recato presso la Clinica RI e non aveva fatto allontanare Capparelli. La Corte territoriale, su sollecitazione della difesa, al fine di fugare ogni dubbio in ordine al funzionamento degli impianti di videosorveglianza nei locali sotterranei e di superficie dell'Ospedale UM I e all'eventuale esistenza di una mappa delle telecamere ivi esistenti, ha disposto un'integrazione probatoria, affidata ad Ufficiali della Polizia giudiziaria, il cui esito - per quanto qui interessa - ha confermato per un verso che, all'epoca dei fatti, vi erano spazi e luoghi non coperti dalle telecamere;
per altro verso è stato acclarato che la telecamera che avrebbe potuto riprendere il responsabile dell'aggressione, sia in entrata che in uscita dalla clinica, era proprio quella direzionata altrove su richiesta di ZU. Quindi, esclusa la pur invocata diversa qualificazione del fatto come lesioni 2 volontarie e confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale è pervenuta - come anticipato - alla conferma della sentenza di primo grado. 2. Ricorre per cassazione ZU, tramite il proprio difensore di fiducia, affidandolo a un unico motivo, articolato in sette punti, con il quale deduce la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen e il vizio di motivazione di cui lamenta l'incompletezza, con particolare riferimento alle doglianze formulate dalla difesa nei motivi di appello e nei motivi aggiunti. 2.1. Segnatamente, la Corte territoriale - giusta la tesi difensiva - avrebbe ritenuto provata l'ascrivibilità del tentato omicidio a ZU trascurando di fornire adeguata risposta in merito: a) al dubbio in punto d'individuazione dell'estintore quale arma del delitto, conclusione raggiunta sulla mera scorta di quanto dichiarato dalla parte lesa, ma depotenziando i rilievi difensivi inerenti sia l'assenza di schizzi ematici sulla scena del crimine (che avrebbero dovuto essere presenti ove il colpo fosse stato effettivamente inferto con quell'oggetto, mentre vi erano esclusivamente tracce da "imbrattamento"), sia l'assenza di ammaccature e di tracce ematiche sull'estintore; b) all'esistenza di una ricostruzione alternativa secondo la quale la vittima sarebbe stata aggredita in un luogo differente, come sarebbe dimostrato tanto dalla appena evidenziata assenza di schizzi di sangue , quanto dalle immagini delle videocamere che riprendono la vittima, in orario successivo all'aggressione, che si dirige dal reparto RI verso largo Vidau con le mani libere, recanti un borsello, senza tamponarsi la testa;
ciò che impone di ritenere che l'uomo non fosse, in quel momento, ferito;
c) alla mancata valorizzazione della giustificazione fornita dall'imputato quanto al motivo della richiesta di spostamento della zona di ripresa della telecamera, che egli indicava nella necessità di verificare la presenza di alcuni individui che gli sembrava guardassero in modo sospetto all'interno di un furgone in sosta nelle vicinanze del deposito rifiuti del Policlinico;
d) al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di una prova decisiva, costituita dal nuovo ascolto del teste Pilozzi, le cui dichiarazioni erano in grado di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato in relazione al motivo dello spostamento della telecamera;
e) alla mancata risposta alla deduzione difensiva secondo la quale il Tribunale aveva errato ad attribuire a ZU le ombre riflesse sul finestrino di un'autovettura, riprese da una videocamera;
f) alla mancata considerazione di diverse ipotesi alternative, pur se indicate 3 puntualmente dalla difesa nei motivi di appello. La prima secondo la quale Capparelli, che era stato visto uscire dal reparto RI alle 23'52, si trovava anch'egli in prossimità del luogo dell'aggressione ed era stato proprio lui a suggerire a SS che il suo aggressore poteva essere l'odierno imputato;
la seconda, che vedeva possibili autori del crimine due CH (uno di nazionalità greca e l'altro marocchina) che dormivano al piano di sopra e che avrebbero potuto essere individuati come due delle tre sagome riflesse sul finestrino dell'autovettura di cui è parola nella sentenza del Tribunale;
infine quella già espressa, secondo la quale l'aggressione sarebbe avvenuta in Largo Vidau, a opera di ignoti, per la sottrazione al SS del borsello ovvero per ragioni legate all'attività illecita legata agli stupefacenti da questi svolta;
g) alla giustificazione degli spostamenti di ZU nel periodo in cui è stato assente dal reparto a lui assegnato, ricostruiti dettagliatamente dalla difesa nei motivi di appello, laddove l'affermazione di responsabilità trascura di considerare che non furono acquisite numerose video registrazioni, come confermato dal teste verbalizzante Ispettore RO. In definitiva - lamenta la difesa - le plurime criticità, pur analiticamente evidenziate dalla difesa, non sono state superate, con argomentazioni pertinenti, dalla sentenza impugnata. 2.2. Con motivi aggiunti, depositati il 23 gennaio 2023, la difesa è tornata, meglio articolandoli, su alcuni punti dell'unico motivo di ricorso e, segnatamente, ha lamentato la mancata: - rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento all'espletamento di una perizia che consentisse di verificare l'esistenza e il funzionamento di telecamere ulteriori e diverse da quelle acquisite dagli organi inquirenti nel corso delle indagini e travisamento della prova con riferimento alla deposizione del teste ispettore RO;
- valutazione della documentazione depositata nel giudizio di secondo grado a conferma delle ricostruzioni alternative rappresentate dalla difesa. La difesa, dunque, dopo avere indicato gli atti istruttori ritenuti travisati ovvero trascurati dalla Corte territoriale, ha ribadito che gli stessi, unitariamente considerati, avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a ritenere insufficiente la prova della condotta così come attribuita al ricorrente. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. 4. I difensori delle parti civili, SS NS e Associazione Onlus Avvocato di Strada ODV, hanno concluso associandosi alle conclusioni del Sostituto 4 procuratore generale e depositato nota spese. 5. Il Responsabile civile Roma Union Security ha concluso associandosi alle conclusioni della difesa del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO fi e 1. Tanto il ricorso, quanto i motivi aggiunti non p‘ super vaglio dell'ammissibilità. Tutti i punti dell'unico motivo di ricorso replicano i pedissequi motivi di appello, sicché per il loro superamento non è superfluo richiamare, sia pur sinteticamente, i parametri giurisprudenziali di valutazione della prova indiziaria, ai quali strettamente si lega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale. 1.1. L'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si giunge alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Allorché, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, può pervenirsi alla loro selezione, al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra l'esistenza e l'esclusione della responsabilità, con l'applicazione della regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Costante è, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Quest'ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale 5 razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449). La prova logica, raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228) ed è necessario e sufficiente che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata;
l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 1.2. Ciò posto, la lettura della sentenza impugnata evidenzia come la Corte territoriale non si sia discostata da tale corretta impostazione epistemologica, avendo operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti e avendo proceduto al loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, permettendo di giungere all'affermazione della penale responsabilità di ZU nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. 1.3. Non è poi superfluo rimarcare come, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si saldi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando — come nel caso che occupa - il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logica-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). 2. Tanto premesso, trascorrendo ai punti in cui si articola il ricorso, è inammissibile, siccome aspecifica, la doglianza con la quale la difesa rinnova il dubbio sulla corretta individuazione dell'arma del delitto. La Corte d'Appello ha logicamente motivato sul punto, indicando incontrovertibilmente l'estintore come il corpo contundente con il quale fu commesso il reato, sulla base della triplice circostanza delle dichiarazioni della persona offesa (che riferì di essersi ritrovato sanguinante e con «un estintore tra le braccia»), del fatto che l'estintore non era nel suo alloggio, bensì vicino al giaciglio del SS, infine della compatibilità, attestata dal medico del Pronto soccorso, tra detto oggetto e le lesioni patite da SS. Quanto, poi, alle 6 obiezioni difensive concernenti l'assenza di tracce ematiche e schizzi che sarebbero dovuti derivare per via dell'impatto lesivo, ne ha - con motivazione non manifestamente illogica - depotenziato la rilevanza, ricordando l'avvenuta alterazione, proprio da parte di ZU, della scena del crimine. 3. Le doglianze indicate alle lettere b) ed f), nonché il terzo dei motivi aggiunti, che fanno riferimento alla mancata considerazione da parte della Corte di appello alle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa, sono parimenti inammissibili, perché trascurano il consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui, «perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). La Corte territoriale, esaminata la sentenza del giudice di primo grado alla luce di ciascuna delle doglianze contenute nei motivi di appello, ha concluso nel senso dell'«impossibilità di configurare una ricostruzione alternativa credibile e coerente con le risultanze di fatto esaminate» (p. 12 della sentenza impugnata). Tanto basta per far ritenere esaustiva la motivazione del giudice di appello, poiché l'omesso specifico esame di ciascuna delle ricostruzioni alternative prospettate dalla difesak non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza poiché le stesse devono considerarsi implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano del tutto incompatibili con le 7 spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992, dep. 1993, Zuncheddu, Rv. 194804). 4. Le censure di cui ai punti c) e g) non sono consentite, poiché - nel riprodurre pedissequamente le doglianze di appello puntualmente disattese dalla Corte di merito - non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e, comunque, sollecitano questo Collegio a una rivalutazione del materiale indiziario non consentita in questa sede. Il giudice di appello ha dedicato un'articolata motivazione (p. 12 della sentenza impugnata) sul punto dell'inverosimiglianza e della contrarietà alle risultanze di prova delle dichiarazioni di ZU in punto di ricostruzione dei propri movimenti nel lasso temporale in cui avvenne l'aggressione, escludendo la rilevanza dello scontrino del prelievo bancomat e rimarcando l'assenza di prova di disposizioni di servizio che autorizzassero l'imputato ad allontanarsi dall'area di vigilanza assegnatagli. Analogamente ha reputato - con argomentazione scevra da fratture logiche - irrilevanti, siccome fondate sulla sola parola dell'imputato (che, lo si ricorda, ha diritto al mendacio) le giustificazioni da questi fornite in merito al motivo per il quale chiese al collega Pilozzi di direzionare la videocamera in luogo diverso da quello ove solitamente essa "puntava". E' del tutto evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito risposta a detti motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello. 5. Quanto al diniego della rinnovazione istruttoria per il riascolto del teste Pilozzi, la sentenza appare del tutto priva delle illogicità lamentate, siccome ha fondato tale decisione sul dato obiettivo che l'unico elemento di discrasia tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle del teste, concernente le modalità della richiesta effettuata dal primo al secondo (telefonica ovvero di persona), è del tutto irrilevante ai fini della complessiva ricostruzione dei fatti. Il che rappresenta - ad avviso del Collegio - una spiegazione adeguata rispetto alla deduzione operata dalla difesa. A ciò si aggiunga la considerazione che la valutazione del giudicante (in ordine alla necessità, o meno, della rinnovazione istruttoria) può essere sindacata solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla 8 regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali. In sostanza, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Policastro, Rv. 261798); ciò che la difesa - nel caso di specie - non ha fatto. 6. Inammissibile è, altresì, la censura che ascrive alla Corte di merito l'omesso vaglio in punto di errata attribuzione, da parte del Tribunale, alla persona di ZU, di una delle ombre che si intravedono sul finestrino di un'autovettura e riprese dalle videocamere. Nel richiamare, ancora una volta, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, è qui appena il caso di evidenziare come - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - il giudice di primo grado non abbia istituito una certa correlazione tra una delle ombre riflesse sul vetro dell'autovettura in sosta e la persona del ZU, avendo invero fatto in proposito più ipotesi (p.38) e, soprattutto, come comunque non abbia utilizzato tale elemento su cui fondare l'affermazione di responsabilità. Dunque, la mancata esplicita delibazione di tale questione non incide sulla completezza e logicità del ragionamento del giudice di appello, dovendosi ritenere implicitamente disattesa. 7. E' manifestamente infondata la censura relativa alla mancata valutazione della giustificazione data dalla difesa sugli spostamenti del ZU in epoca coeva alla verificazione del fatto, nonché quello collegato introdotto con il secondo primo aggiunto. La difesa con tale censura, nel replicare il pedissequo motivo di appello, trascura il principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione 9 dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito alcuni frammenti di risultanze investigative, invocando che su di esse il Collegio esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della Corte stessa (fra molte, Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali. La Corte territoriale, peraltro, non ha affatto travisato la deposizione del teste RO, cui ha assegnato il significato aderente alle sue dichiarazioni ed ha, comunque, proceduto ad una integrazione istruttoria volta a verificare la presenza, all'epoca dei fatti, di videocamere funzionanti (i cui filmati secondo la difesa non sarebbero stati acquisiti), giungendo alla conclusione negativa. Sul punto è appena il caso di ricordare il duplice principio secondo cui , in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima e che, peraltro, in caso di così detta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777). 8. Inammissibile per genericità è il motivo nuovo con il quale è lamentato l'omesso vaglio di documenti pur se prodotti nel corso del giudizio di appello. Ciò tanto a ragione dell'irritualità del loro deposito all'udienza del 23 novembre 2021, quando era già in corso la discussione del processo di appello, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 523, comma 6, cod. proc. pen., 10 sicché a ragione la corte di appello non ne ha tenuto conto. 9. Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente alle spese e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», la condanna al versamento della equa somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. L'imputato e il responsabile civile devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione Onlus Avvocato di Strada ODV che si liquidano nei limiti della domanda, oltre agli accessori di legge. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione della parte civile SS NS, che ha svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato e del responsabile civile, soccombenti rispetto all'azione civile proposta nei loro confronti, e destinate in favore dello Stato, avendo la suddetta parte civile dato atto di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato medesimo. Questa Corte deve limitarsi, tuttavia, a una condanna generica, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è poi rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760 - 01). 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato e il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SS NS ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, infine, l'imputato e il responsabile civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione Onlus Avvocato di Strada ODV che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore