Sentenza 15 luglio 2002
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- 1. il requisito del possesso "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2003
L'usucapione, disciplinata dagli artt.1158-1167 Codice Civile è, come sostenuto dalla prevalente dottrina, “il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti, si produce l'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento” (Torrente). Le ragioni che giustificano l'istituto dell'usucapione nel nostro diritto sono, da una parte, l'esigenza di rendere certa e stabile una situazione giuridica attiva quale la proprietà, dall'altra quella di favorire, rispetto al proprietario inerte, colui che si occupa di un bene e lo rende produttivo nei confronti della comunità. L'inerzia del titolare è quindi un presupposto necessario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10230 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIOVAN SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO IN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FRONTONI, difeso dagli avvocati MAURIZIO PARISI, ANTONIO GEMELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 7/A, presso lo studio dell'avvocato FOSCO POMPONI, difesa dall'avvocato GIOVANNI MAGGIORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 807/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 01/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 marzo 1975 NO TR convenne innanzi al Pretore di RI RE IL, erede di RE FO NT, e rivendicò la proprietà del fondo e del fabbricato rurale nel dettaglio specificati, intestati a quest'ultima, sostenendo di averli usucapiti.
Nel giudizio intervenne NN UG, che con atto del 5 maggio 1976 aveva acquistato gli immobili, e chiese il rigetto della domanda.
E tale domanda il Pretore di RI rigettò. Accertò infatti che con atto del 18 settembre 1976 NO TR aveva acquistato i beni per cui è causa, ed attribuì a tale acquisto valore di riconoscimento dell'altruità dei beni da lui posseduti, che ritenne incompatibile con l'animus rem sibi habendi, elemento essenziale della allegata usucapione.
Il Tribunale di Messina ha rigettato, con la sentenza indicata in epigrafe, l'appello di NO TR, ritenendo valida l'unica ragione, appena innanzi riferita, per cui il Pretore di RI aveva rigettato la sua domanda.
NO TR ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
NN UG ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi del suo ricorso NO TR censura la sentenza impugnata per aver escluso la sua usucapione sol perché egli, stipulando l'atto di acquisto dei beni per cui è causa, ha implicitamente ma non equivocamente riconosciuto che essi non gli appartenevano.
Il ricorrente sostiene che la consapevolezza del possessore dell'altruità del bene non ne impedisce l'usucapione, dal momento che quest'ultima si verifica anche in caso di possesso in malafede, e che l'animus possidendi (o rem sibi habendi) null'altro è che l'intenzione del soggetto di comportarsi e farsi considerare come titolare del diritto reale che di fatto esercita;
denunzia pertanto violazione ed errata applicazione degli art. 1140, 1141, e 1158 cod. civ.. La censura è fondata.
L'animus possidendi, che deve caratterizzare il possesso perché possa dar luogo all'usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà; la sua mala fede nel possedere, infatti, ossia la consapevolezza di possedere senza titolo, non esclude la configurabilità di un possesso utile ai fini dell'usucapione, ma incide soltanto sulla misura del relativo termine (Cessazione civile sez. 2^, 24 marzo 1997, n. 2565). Ne deriva che tale possesso non può essere escluso se il possessore, consapevole dell'altruità della cosa, ponga in essere un'attività, negoziale o di altra natura, finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto, o comunque volta a conferire stabilità sul piano formale al suo rapporto con esso (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 4 maggio 1990 n. 3716). Il giudice del rinvio riesaminerà la controversia alla luce di tale principio, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002