CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargíulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 4516 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato l'ordinanza 14 giugno 2021 della Corte di appello di Napoli con cui veniva rigettata l'istanza avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in ragione del fatto che la condanna riportata risultava non inferiore al periodo di misura cautelare scontata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, EN UR con l'Avvocato UR Dezio. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 300, comma 4 e 657, comma 4, cod. proc. pen. affermando che nel caso di specie non sarebbe stata valutata la data di commissione del reato, che in imputazione risultava indicata fino alla metà del 2015, e quindi il fatto che non poteva ritenersi che il periodo di custodia cautelare sofferto risultasse posteriore rispetto alla commissione del reato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Raffaele Gargiulo- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, come correttamente rilevato dal PG nelle proprie conclusioni scritte, incontestata risulta la sussistenza di una pluralità dei reati - permanenti - consumati, in successione temporale, dal Bencivenga, e tra i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte d'appello non ancora passata in giudicato. 3. Assorbente risulta dunque essere la considerazione secondo la quale peri il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 22746 del 2022, Cucè; Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015 Rv. 263192 - 01; Sez. 1, sent. n. 30831 del 27/06/2006, Lloti, Rv. 234795; Sez. 6, sent. n. 1758 del 30/04/1997, Zitouni Abdelhanid Ben Sad, Rv. 207494; Sez. 1, n. 1846 del 22/06/1990, Volpe, rv. 184959). Il ricorrente non si confronta nemmeno con tale orientamento e con gli assunti ad esso consequenziali che portano ad escludere la presenza di alcun profilo di inefficacia. Nemmeno vi è indicazione nel ricorso degli esatti periodi di sovrapposizione e dei termini di decorrenza dei diversi periodi e titoli. 3.1. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altra linea interpretativa che in riferimento al tema dell'individuazione del termine massimo di durata della misura custodiate trae dalla disposizione di cui all'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., (secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulti non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna, seppur non definitiva) la base giustificativa del diverso principio secondo cui deve computarsi anche il periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in esecuzione pena per un altro titolo, se compatibile con lo stato di detenzione derivante dalla misura cautelare, che non sospende gli effetti di quest'ultima (sez. 6, n. 17750 del 16/03/2017, Gheorghita, rv. 269878; sez. 6, n. 18512 del 01/03/2016, Katfawi, rv. 267202; sez. 5, n. 47998 del 10/10/2014, P.M. in proc. Gionta, rv. 262102) 3.2. Tuttavia, come già condívisibilmente osservato in precedente occasione (Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 2019, Romito, non massìmata), nelle sentenze di questa Corte che hanno espresso il ~principio opposto a quello tradizionale è però stata avvertita l'esigenza di precisare che la lettura congiunta e sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 297, comma 5, e 300, comma 4, cod. proc. pen., se da un lato "consente di delineare una disciplina unitaria che si preoccupa di mantenere una effettiva correlazione tra lo scorrere temporale della custodia e il decorso dei termini della sua durata" (sez. 6 n. 17750/2017 citata), dall'altro opera "su un piano diverso rispetto a quello del computo della pena detentiva che, a norma dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. andrà scontata per il fatto per il quale si sia riscontrata la esecuzione sincrona di custodia cautelare e detenzione, poiché la compatibilità degli effetti della misura cautelare e lo stato di detenzione non deroga al principio secondo cui lo stesso giorno (o periodo) di privazione della libertà non può essere imputato autonomamente a due diverse pene". 3.3. Peraltro, nella articolazione del motivo dì ricorso, la difesa confonde la consumazione del reato con la commissione dello stesso;
momenti che, qualora venga contestato un reato permanente, possono differire. 3.4. La stessa difesa, infine, non si confronta con le risultanze effettive dei certificati in atti riguardanti la posizione giuridica del ricorrente in relazione alla presenza di diversi titoli, alla decorrenza della misura applicata dal 2018. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili dì colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente sì trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-ter dell'art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen. Così dec o in Roma, il 16 novembre 2022 Il Con gliere estensore Il Presi ente
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargíulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 4516 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Napoli ha confermato l'ordinanza 14 giugno 2021 della Corte di appello di Napoli con cui veniva rigettata l'istanza avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in ragione del fatto che la condanna riportata risultava non inferiore al periodo di misura cautelare scontata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, EN UR con l'Avvocato UR Dezio. 2.1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 300, comma 4 e 657, comma 4, cod. proc. pen. affermando che nel caso di specie non sarebbe stata valutata la data di commissione del reato, che in imputazione risultava indicata fino alla metà del 2015, e quindi il fatto che non poteva ritenersi che il periodo di custodia cautelare sofferto risultasse posteriore rispetto alla commissione del reato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Raffaele Gargiulo- ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che, come correttamente rilevato dal PG nelle proprie conclusioni scritte, incontestata risulta la sussistenza di una pluralità dei reati - permanenti - consumati, in successione temporale, dal Bencivenga, e tra i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte d'appello non ancora passata in giudicato. 3. Assorbente risulta dunque essere la considerazione secondo la quale peri il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 22746 del 2022, Cucè; Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015 Rv. 263192 - 01; Sez. 1, sent. n. 30831 del 27/06/2006, Lloti, Rv. 234795; Sez. 6, sent. n. 1758 del 30/04/1997, Zitouni Abdelhanid Ben Sad, Rv. 207494; Sez. 1, n. 1846 del 22/06/1990, Volpe, rv. 184959). Il ricorrente non si confronta nemmeno con tale orientamento e con gli assunti ad esso consequenziali che portano ad escludere la presenza di alcun profilo di inefficacia. Nemmeno vi è indicazione nel ricorso degli esatti periodi di sovrapposizione e dei termini di decorrenza dei diversi periodi e titoli. 3.1. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altra linea interpretativa che in riferimento al tema dell'individuazione del termine massimo di durata della misura custodiate trae dalla disposizione di cui all'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., (secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulti non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna, seppur non definitiva) la base giustificativa del diverso principio secondo cui deve computarsi anche il periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in esecuzione pena per un altro titolo, se compatibile con lo stato di detenzione derivante dalla misura cautelare, che non sospende gli effetti di quest'ultima (sez. 6, n. 17750 del 16/03/2017, Gheorghita, rv. 269878; sez. 6, n. 18512 del 01/03/2016, Katfawi, rv. 267202; sez. 5, n. 47998 del 10/10/2014, P.M. in proc. Gionta, rv. 262102) 3.2. Tuttavia, come già condívisibilmente osservato in precedente occasione (Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 2019, Romito, non massìmata), nelle sentenze di questa Corte che hanno espresso il ~principio opposto a quello tradizionale è però stata avvertita l'esigenza di precisare che la lettura congiunta e sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 297, comma 5, e 300, comma 4, cod. proc. pen., se da un lato "consente di delineare una disciplina unitaria che si preoccupa di mantenere una effettiva correlazione tra lo scorrere temporale della custodia e il decorso dei termini della sua durata" (sez. 6 n. 17750/2017 citata), dall'altro opera "su un piano diverso rispetto a quello del computo della pena detentiva che, a norma dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. andrà scontata per il fatto per il quale si sia riscontrata la esecuzione sincrona di custodia cautelare e detenzione, poiché la compatibilità degli effetti della misura cautelare e lo stato di detenzione non deroga al principio secondo cui lo stesso giorno (o periodo) di privazione della libertà non può essere imputato autonomamente a due diverse pene". 3.3. Peraltro, nella articolazione del motivo dì ricorso, la difesa confonde la consumazione del reato con la commissione dello stesso;
momenti che, qualora venga contestato un reato permanente, possono differire. 3.4. La stessa difesa, infine, non si confronta con le risultanze effettive dei certificati in atti riguardanti la posizione giuridica del ricorrente in relazione alla presenza di diversi titoli, alla decorrenza della misura applicata dal 2018. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili dì colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente sì trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-ter dell'art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dì cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen. Così dec o in Roma, il 16 novembre 2022 Il Con gliere estensore Il Presi ente