Articolo 1 della Legge 25 luglio 1966, n. 586
Versione
14 agosto 1966
Art. 1. Articolo unico.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891 , con la quale il Governo della Repubblica e' stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi.

Entrata in vigore il 14 agosto 1966