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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21/11/2025, alle ore 12,14 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la Dott.ssa in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. FINI FRANCESCA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,16.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 513/2024 promossa da:
Parte_1
[...]
1
[...] rappresentate dagli Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA e MAZZONI
CE
CONTRO
GIÀ Controparte_2 [...]
, Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 come insegnante a tempo Controparte_2 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, chiedevano il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione datata 30.09.2024 si costituiva in giudizio il e del merito in Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti e in via subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I - PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia contratti di lavoro individuali di lavoro (sub doc. n. 4 del ricorso introduttivo) e dello stato matricolare (doc. nr. 17-18 della comparsa di costituzione), emerge che le ricorrenti,
2 insegnanti della scuola secondaria, hanno prestato la propria attività alle dipendenze del , con i seguenti CP_2 contratti:
A) quanto alla docente : Parte_1
- Nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza sino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario dal
16.09.2019 al 30.06.2020 presso l'ITS CA LI
RA, per 6 ore settimanali e dal 18.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. “Don Milani” scuola secondaria di I grado per 3 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 08.10.2020 al 30.06.2021 presso l'ITS CA LI RA per 12 ore settimanali altre supplenze brevi e saltuarie su spezzoni di orario di 3 ore con poche soluzioni di continuità dal 8.10.2020 fino al 25.06.2021 presso l' ; CP_3
- nell'anno scolastico 2021/2022 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 08.09.2021 al 30.06.2022 presso l'IIS Meucci Massa per 12 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023 con supplenze fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario presso l'ITS CA LI dal 07.09.2022 al 30.06.2023 per 12 ore settimanali e dal 15.09.2022 al 30.06.2023 per 3 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2023/2024 con supplenze fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario, dal
01.09.2023 al 30.06.2024 presso l'ITS CA LI RA per 9 ore settimanali con completamento di 3 ore dal
18.09.2023 al 30.06.2024 presso il medesimo istituto e dal
23.09.2023 al 30.06.2024 presso l'IS Montessori per completamento di 4 ore settimanali.
B) quanto a : Parte_1
- nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario, dal
3 30.09.2019 al 30.06.2020 presso l'ITS CA LI RA per 9 ore settimanali e con supplenze brevi e saltuarie dal
23.09.2019 al 23.10.2019, dal 24.10 al 6.12.2019, dal
7.12.2019 al 30.06.2020 presso l'IS Barsanti – Classe di concorso per 9 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021, con supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzone di orario dal
12.10.2020 al 30.06.2021 presso l'ITS CA LI RA per 6 ore;
e con supplenze brevi e saltuarie presso l'I.C.
Ferrari Pontremoli per 9 ore dal 7.10.2020 al 29.11.2020, dal
30.11.2020 al 29.01.2021, dal 30.01.2021 al 29.03.2021, dal
30.03.2021 al 11.06.2021, dal 16.06.2021 al 24.06.2021;
- nell'anno scolastico 2021/2022, con supplenze fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario dal
07.09.2021 al 30.06.2022 presso IIS Gentileschi RA per 8 ore settimanali e dal 08.10.2021 al 30.06.2022 presso l'I.C.
RO RA – per 6 ore, dal 24.9.2021 al 30.06.2022 presso Liceo scientifico Marconi RA per 3 ore, infine, dal 20.09.2021 al 23.09.2021 presso l'IIS Rossi Pascoli Massa per 3 ore;
- nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto di supplenza annuale dal 06.09.2022 al 31.08.2023 presso l'IS Barsanti per
18 ore;
- nell'anno scolastico 2023/2024, con supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario dal
20.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. “Don Milani” Massa
Ronchi per 6 ore e presso l'I.C. Staffetti Massa, dal
28.09.2023 al 30.06.2024 per 3 ore con completamento di altre
3 ore dal 04.12.2023 al 30.06.2024 presso la scuola ospedaliera.
La docente è stata immessa in ruolo con decorrenza Pt_1 giuridica il 1/09/2023 ed economica il 1/09/2024.
III- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
4 La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
[..
[...] , e non al personale docente a tempo Controparte_5 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il
6 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7 7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
SA AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli
8 insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_2
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione potrebbe rilevare soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, che complessivamente considerate, non coprano l'anno scolastico, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
V - CONCLUSIONI
Il ricorso merita accoglimento per gli anni richiesti dalle ricorrenti.
Le docenti Corsi e hanno lavorato sempre in forza di Pt_1 supplenze sino al termine delle attività didattiche e/o annuali, come risulta dalla documentazione in atti e anche con supplenze brevi e saltuarie ma solo a completamento degli altri contratti.
Le ricorrenti, inoltre, hanno osservando sempre l'orario o completo, ossia 18 ore settimanali, così come previste per la scuola secondaria di secondo grado o, in ogni caso pari o superiore al 50%, ossia 9 ore settimanali.
9 Per alcuni anni scolastici effettivamente le professoresse hanno lavorato su più spezzoni di orario singolarmente inferiori alle 9 ore settimanali;
tuttavia sommando le ore lavorate in forza dei diversi contratti le docenti hanno sempre osservato un orario settimanale, per ogni richiesto, pari o superiore quantomeno a quello previsto per il part time.
Per tali motivazioni la posizione delle ricorrenti e Pt_1
è pienamente equiparata a quella dei docenti di ruolo. Pt_1
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, aumentati del 30% in ragione del numero dei ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente ed in particolare per Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
10 2021/2022, 2022/2023 e 20223/2024; per Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 2500,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50 oltre rimborso C.U., spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, lì 21/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
11
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,16.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 513/2024 promossa da:
Parte_1
[...]
1
[...] rappresentate dagli Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA e MAZZONI
CE
CONTRO
GIÀ Controparte_2 [...]
, Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 come insegnante a tempo Controparte_2 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, chiedevano il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione datata 30.09.2024 si costituiva in giudizio il e del merito in Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotti e in via subordinata la riparametrazione dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I - PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia contratti di lavoro individuali di lavoro (sub doc. n. 4 del ricorso introduttivo) e dello stato matricolare (doc. nr. 17-18 della comparsa di costituzione), emerge che le ricorrenti,
2 insegnanti della scuola secondaria, hanno prestato la propria attività alle dipendenze del , con i seguenti CP_2 contratti:
A) quanto alla docente : Parte_1
- Nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza sino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario dal
16.09.2019 al 30.06.2020 presso l'ITS CA LI
RA, per 6 ore settimanali e dal 18.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. “Don Milani” scuola secondaria di I grado per 3 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021 con supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 08.10.2020 al 30.06.2021 presso l'ITS CA LI RA per 12 ore settimanali altre supplenze brevi e saltuarie su spezzoni di orario di 3 ore con poche soluzioni di continuità dal 8.10.2020 fino al 25.06.2021 presso l' ; CP_3
- nell'anno scolastico 2021/2022 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 08.09.2021 al 30.06.2022 presso l'IIS Meucci Massa per 12 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2022/2023 con supplenze fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario presso l'ITS CA LI dal 07.09.2022 al 30.06.2023 per 12 ore settimanali e dal 15.09.2022 al 30.06.2023 per 3 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2023/2024 con supplenze fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario, dal
01.09.2023 al 30.06.2024 presso l'ITS CA LI RA per 9 ore settimanali con completamento di 3 ore dal
18.09.2023 al 30.06.2024 presso il medesimo istituto e dal
23.09.2023 al 30.06.2024 presso l'IS Montessori per completamento di 4 ore settimanali.
B) quanto a : Parte_1
- nell'anno scolastico 2019/2020, con supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario, dal
3 30.09.2019 al 30.06.2020 presso l'ITS CA LI RA per 9 ore settimanali e con supplenze brevi e saltuarie dal
23.09.2019 al 23.10.2019, dal 24.10 al 6.12.2019, dal
7.12.2019 al 30.06.2020 presso l'IS Barsanti – Classe di concorso per 9 ore settimanali;
- nell'anno scolastico 2020/2021, con supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzone di orario dal
12.10.2020 al 30.06.2021 presso l'ITS CA LI RA per 6 ore;
e con supplenze brevi e saltuarie presso l'I.C.
Ferrari Pontremoli per 9 ore dal 7.10.2020 al 29.11.2020, dal
30.11.2020 al 29.01.2021, dal 30.01.2021 al 29.03.2021, dal
30.03.2021 al 11.06.2021, dal 16.06.2021 al 24.06.2021;
- nell'anno scolastico 2021/2022, con supplenze fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario dal
07.09.2021 al 30.06.2022 presso IIS Gentileschi RA per 8 ore settimanali e dal 08.10.2021 al 30.06.2022 presso l'I.C.
RO RA – per 6 ore, dal 24.9.2021 al 30.06.2022 presso Liceo scientifico Marconi RA per 3 ore, infine, dal 20.09.2021 al 23.09.2021 presso l'IIS Rossi Pascoli Massa per 3 ore;
- nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto di supplenza annuale dal 06.09.2022 al 31.08.2023 presso l'IS Barsanti per
18 ore;
- nell'anno scolastico 2023/2024, con supplenza fino al termine delle attività didattiche su spezzoni di orario dal
20.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. “Don Milani” Massa
Ronchi per 6 ore e presso l'I.C. Staffetti Massa, dal
28.09.2023 al 30.06.2024 per 3 ore con completamento di altre
3 ore dal 04.12.2023 al 30.06.2024 presso la scuola ospedaliera.
La docente è stata immessa in ruolo con decorrenza Pt_1 giuridica il 1/09/2023 ed economica il 1/09/2024.
III- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
4 La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
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[...] , e non al personale docente a tempo Controparte_5 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il
6 sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7 7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
SA AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli
8 insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV – EVENTUALE ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE DEL Pt_2
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99, né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
La questione potrebbe rilevare soltanto per gli spezzoni di orario inferiori al 50% e per le supplenze temporanee, c.d. brevi e saltuarie, che complessivamente considerate, non coprano l'anno scolastico, fattispecie non sussistente nel caso in esame.
V - CONCLUSIONI
Il ricorso merita accoglimento per gli anni richiesti dalle ricorrenti.
Le docenti Corsi e hanno lavorato sempre in forza di Pt_1 supplenze sino al termine delle attività didattiche e/o annuali, come risulta dalla documentazione in atti e anche con supplenze brevi e saltuarie ma solo a completamento degli altri contratti.
Le ricorrenti, inoltre, hanno osservando sempre l'orario o completo, ossia 18 ore settimanali, così come previste per la scuola secondaria di secondo grado o, in ogni caso pari o superiore al 50%, ossia 9 ore settimanali.
9 Per alcuni anni scolastici effettivamente le professoresse hanno lavorato su più spezzoni di orario singolarmente inferiori alle 9 ore settimanali;
tuttavia sommando le ore lavorate in forza dei diversi contratti le docenti hanno sempre osservato un orario settimanale, per ogni richiesto, pari o superiore quantomeno a quello previsto per il part time.
Per tali motivazioni la posizione delle ricorrenti e Pt_1
è pienamente equiparata a quella dei docenti di ruolo. Pt_1
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, aumentati del 30% in ragione del numero dei ricorrenti, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
2) accerta il diritto delle ricorrenti all'attribuzione della
Carta Docente ed in particolare per Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
10 2021/2022, 2022/2023 e 20223/2024; per Parte_1 relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare alle ricorrenti la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 2500,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 669,50 oltre rimborso C.U., spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, lì 21/11/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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