Art. 1007. Cessazione dal congedo illimitato 1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta'; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta'; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.