Articolo 1007 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1006Articolo 999
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9 ottobre 2010
Art. 1007. Cessazione dal congedo illimitato 1. I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta'; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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