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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice IA SE, all'udienza del
18/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell'art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 563/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento e promossa
D A
, a seguito del decesso dell'originaria ricorrente Parte_1 Parte_2
c.f.[...]avv. MIONE PAOLO - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]a Caiano CP_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE- CodiceFiscale_1 sulle
C O N C L U S I O N I precisate dalla sola parte ricorrente come in ricorso
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, e previo espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo per l'assenza della controparte, usufruttuaria dell'immobile ad uso abitativo sito in La Parte_2
Spezia v. XXVII Marzo n. 160, piano 2 int. 10 (di cui era nudo proprietario Pt_1 Per_
, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato con
[...]
al quale è subentrato, in data 29.2.2024, il convenuto , per grave
[...] CP_1 inadempimento di quest'ultimo.
A tal fine la ricorrente ha dedotto di essere stata informata dalla Questura della Spezia, che, a seguito di controlli della Squadra Mobile della Spezia nel giugno 2024, era stato accertato che all'interno dell'appartamento locato veniva esercitata attività di prostituzione.
Parte convenuta, sebbene ritualmente citata sia presso la residenza anagrafica, che presso l'immobile oggetto di causa, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di è intervenuto Parte_2 volontariamente in giudizio già nudo proprietario, e rientrato nella piena Parte_1 proprietà dell'immobile, facendo proprie le domande e deduzioni della originaria ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, consistente nell'escussione dei testi indicati dalla ricorrente, all'udienza del 18 dicembre 2025, previo deposito di note conclusive, richiamate nella discussione finale dal procuratore di parte ricorrente, il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 492 c.p.c. con motivazione contestuale. Per_ Sono agli atti il contratto di locazione, regolarmente registrato, stipulato con , Per_1 in data 11.6.2022 e la cessione del contratto di locazione a in data
[...] CP_1
29.2.2024, con relativa ricevuta di avvenuta comunicazione della stessa.
I testi escussi, l'isp .Rossi della Squadra Mobile – Questura della Spezia e il condomino dello stabile in cui si trova l'immobile, hanno confermato che: Testimone_1
• l'immobile era e tuttora è occupato da donne dedite all'attività di prostituzione,
2 esercitata all'interno dello stesso;
• vi era e vi è tuttora un continuo via vai di soggetti, anche nelle prime ore mattutine, che comporta molestie e non modesti disagi anche agli altri condomini;
• il proprietario e prima di lui l'usufruttuaria, erano totalmente ignari dei fatti e ne sono stati informati dagli agenti di Polizia.
E' pertanto palese la violazione da parte del conduttore dell'art. 1587 c.c., che impone a quest'ultimo di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e per l'uso determinato dal contratto, nonché dell'art. 9 del contratto di locazione, che vieta attività moleste e pregiudizievoli per gli altri abitanti dello stabile.
Trattasi di inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione ex artt. 1453 e 1455 c.c., tenuto conto dell'utilizzo dell'unità abitativa per lo svolgimento di attività illecita o comunque esercitata in modo da violare il decoro dell'intero immobile e il diritto alla tranquillità ed alla sicurezza degli altri condomini (cfr. in fattispecie analoga, Cass. Sez. III sent. n. 5473 del 19.3.2015).
Il conduttore, rimanendo contumace, ha rinunciato a fornire la prova dell'insussistenza ovvero della non imputabilità a sé dell'inadempimento, alla stregua dell'art. 1218 c.c. vertendosi in materia di inadempimento contrattuale.
A ciò consegue la declaratoria di risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto e la condanna di quest'ultimo al rilascio immediato dell'immobile, libero da cose e persone, al suo proprietario.
La domanda di risarcimento del danno per anticipata risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore può essere accolta.
Risulta documentalmente che il contratto di locazione è stato stipulato per la durata di tre anni a partire dall'1.7.2022 e si è rinnovato tacitamente per due anni a partire dalla prima scadenza del 30.6.2025.
Il danno subito dal proprietario va dunque parametrato al mancato incasso dei canoni di locazione, concordato nell'importo mensile di € 495,00 per due mensilità (tenendo conto che il contratto di locazione prevede in ogni caso la possibilità del conduttore di recedere liberamente con il preavviso di due mesi) e può essere liquidato in complessivi €
1000,00, così arrotondati.
3 Su tale somma, già attualizzata, devono essere corrisposti gli interessi nella misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Nessuna prova è stata offerta di ulteriori danni.
Resta l'obbligo del convenuto di corrispondere i canoni di locazione fino al rilascio dell'immobile
Le spese, anche quelle del procedimento di mediazione, laddove documentate, seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014 tenuto conto del valore modesto della controversia (in riferimento ai canoni ancora presumibilmente dovuti e all'importo liquidato a titolo risarcitorio – ex art. 12 comma 1 c.p.c.) e della minima attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 563/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo così provvede:
Visti gli artt. 1453, 1455, 1587 c.c.
DICHIARA risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento del conduttore, e conseguentemente
CONDANNA parte convenuta : CP_1
• al rilascio immediato dell'immobile sito in La Spezia v. XXVII Marzo n. 160, int.
10, libero da cose o persone, al suo proprietario;
Parte_1
• al risarcimento dei danni subiti dal proprietario liquidati in € 1000,00 oltre interessi nella misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, fermo l'obbligo di corrispondere i canoni di locazione fino al rilascio effettivo dell'immobile;
• al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate in €
264,00 per spese, € 284,00 per compenso professionale per il procedimento di
4 mediazione, € 2500,00 per compenso professionale per il presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in La Spezia all'udienza del 18/12/2025
Il Giudice
IA SE
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