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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/08/2025, n. 12052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12052 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69018/2021
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa EM HI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 69018/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pasquale Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e pagina 1 di 9 in persona del Sindaco p.t., domiciliata presso gli uffici CP_1
dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio repertorio n. 21680, del Persona_1
23 febbraio 2022,
-parte convenuta -
OGGETTO: accertamento negativo di debito relativo ad avviso di pagamento
20002391/2021di emesso per l'omesso /parziale pagamento CP_1
del canone c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relativo all'anno 2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e ha formulato CP_1
in comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità del convenuto-opposto, per le
motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di
canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o intercapedini e, per
l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure
disapplicare l'avviso di pagamento opposto, stante la manifesta illegittimità
dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.
pagina 2 di 9 Chiede infine di voler condannare la parte convenuta-opposta al pagamento a
favore di quella attrice-opponente delle spese e dei compensi per le prestazioni
professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo
scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale
integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dell'attività di
ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e dell'accanimento
dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo
nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc”.
“CONCLUDE affinché l'On.le Giudice adito, reietta ogni CP_1
contraria azione, pretesa o istanza, voglia rigettare la domanda proposta
perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed
onorari di giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08/11/2021, la parte
attrice indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del debito di cui all'avviso di liquidazione n. 20002391/2021 del 01/04/2021 notificato per l'importo di euro 6.220,00 oltre interessi e spese di notifica, relativo all'
omesso /parziale pagamento del canone c.o.s.a.p. per l'occupazione di suolo pagina 3 di 9 pubblico con griglie ed intercapedini posta in essere in , Parte_1
nell'anno 2016, deducendo:
- il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
-la natura privata dell'area sulla quale griglie ed intercapedini sono state realizzate in sede di edificazione del fabbricato a seguito di licenza edilizia, in quanto elementi coessenziali all'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono irreversibilmente e necessariamente inglobate;
-la non debenza delle somme pretese in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato la domanda di parte CP_1
attrice chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. All'udienza di prima comparizione, la causa, in mancanza di richiesta di termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata rinviata, ex art. 187 c.p.c.,
sull'evidenza documentale, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. quindi, trattata in forma scritta ex art. 127 ter , trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
pagina 4 di 9 sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, in relazione all'eccezione di giudicato, si osserva che:
- ) a norma dell'art. 2909 c.c. “ l''accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”;
-) pertanto, l'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a più cause, la quale forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, ma solo se i diversi giudizi abbiano le stesse parti e si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ( cfr S.C. civile , I , sent. n. 15339 del
25.07.2016; cfr altresì , VI-V, ord. n. 25798 del 30.10.2017; V, sent. n. 19310
del 22.09.2011);
-) quanto all'aspetto processuale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia pagina 5 di 9 non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza ( cfr: S.C., VI-V, ord. n. 9746 del
18.04.2017; S.C., III, sent. n. 19883 del 29.08.2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha allegato e provato il giudicato del quale ha chiesto l'applicazione, offrendo in comunicazione la sentenza n. 21525/2008
del Tribunale di Roma (cfr. doc. 2/e, fascicolo parte opponente), di accertamento della non debenza del canone c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relative al Condominio opponente munita dell' attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Nel merito si osserva, in ogni caso, che il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998, contiene tra l'altro, e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta
norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della pagina 6 di 9 concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n. 448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
per l'anno 2016, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex CP_1
art. 2697 c.c., l'esistenza di una concessione demaniale di suolo pubblico,
quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone cosap per l'anno 2016 per intervenuto CP_1
giudicato nonché per difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto sostenuta da CP_1
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all'anno 2016 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di liquidazione opposto,
ogni altro motivo restando assorbito.
- da rigettare è invece, la domanda di condanna di ex art. 96 CP_1
c.p.c. formulata dall'opponente, non provati essendo la mala fede o la colpa grave.
pagina 7 di 9 6. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico di in applicazione del DM n. CP_1
147/2022, avuto riguardo all'attività svolta ed alla complessità bassa della causa, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non espletata,
in complessivi euro 2.064,00 di cui euro 264,00 per spese vive (contributo unificato e bollo), euro 500,00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto dal
[...]
il canone di occupazione c.o.s.a.p. per griglie ed Parte_1
intercapedini relativo all'anno 2016;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l' avviso di pagamento n.
20002391/2021;
-) condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
, delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in
[...]
pagina 8 di 9 complessivi euro 2.064,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-) rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Roma, 29/08/2025
Il giudice
EM HI
pagina 9 di 9
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa EM HI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 69018/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
in Roma, in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Roma, Via Pasquale Revoltella n. 35, presso l'avv. Danilo De Angelis, che lo rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e pagina 1 di 9 in persona del Sindaco p.t., domiciliata presso gli uffici CP_1
dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio repertorio n. 21680, del Persona_1
23 febbraio 2022,
-parte convenuta -
OGGETTO: accertamento negativo di debito relativo ad avviso di pagamento
20002391/2021di emesso per l'omesso /parziale pagamento CP_1
del canone c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relativo all'anno 2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato come da verbale e ha formulato CP_1
in comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis,
accertata la civile ed esclusiva responsabilità del convenuto-opposto, per le
motivazioni di cui sopra, dichiarare che nulla dall'attore è dovuto a titolo di
canone di occupazione di suolo pubblico per griglie e\o intercapedini e, per
l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure
disapplicare l'avviso di pagamento opposto, stante la manifesta illegittimità
dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.
pagina 2 di 9 Chiede infine di voler condannare la parte convenuta-opposta al pagamento a
favore di quella attrice-opponente delle spese e dei compensi per le prestazioni
professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo
scrivente Avvocato, con spese forfettarie al 15 %, Contributo previdenziale
integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dell'attività di
ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e dell'accanimento
dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo
nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc”.
“CONCLUDE affinché l'On.le Giudice adito, reietta ogni CP_1
contraria azione, pretesa o istanza, voglia rigettare la domanda proposta
perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed
onorari di giudizio.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08/11/2021, la parte
attrice indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del debito di cui all'avviso di liquidazione n. 20002391/2021 del 01/04/2021 notificato per l'importo di euro 6.220,00 oltre interessi e spese di notifica, relativo all'
omesso /parziale pagamento del canone c.o.s.a.p. per l'occupazione di suolo pagina 3 di 9 pubblico con griglie ed intercapedini posta in essere in , Parte_1
nell'anno 2016, deducendo:
- il difetto assoluto del presupposto impositivo ovvero dell'atto di concessione;
-la natura privata dell'area sulla quale griglie ed intercapedini sono state realizzate in sede di edificazione del fabbricato a seguito di licenza edilizia, in quanto elementi coessenziali all'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono irreversibilmente e necessariamente inglobate;
-la non debenza delle somme pretese in forza di annullamento giudiziale ed in applicazione del giudicato.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato la domanda di parte CP_1
attrice chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. All'udienza di prima comparizione, la causa, in mancanza di richiesta di termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., è stata rinviata, ex art. 187 c.p.c.,
sull'evidenza documentale, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. quindi, trattata in forma scritta ex art. 127 ter , trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
pagina 4 di 9 sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, in relazione all'eccezione di giudicato, si osserva che:
- ) a norma dell'art. 2909 c.c. “ l''accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi
causa”;
-) pertanto, l'accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a più cause, la quale forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, ma solo se i diversi giudizi abbiano le stesse parti e si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ( cfr S.C. civile , I , sent. n. 15339 del
25.07.2016; cfr altresì , VI-V, ord. n. 25798 del 30.10.2017; V, sent. n. 19310
del 22.09.2011);
-) quanto all'aspetto processuale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia pagina 5 di 9 non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza ( cfr: S.C., VI-V, ord. n. 9746 del
18.04.2017; S.C., III, sent. n. 19883 del 29.08.2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha allegato e provato il giudicato del quale ha chiesto l'applicazione, offrendo in comunicazione la sentenza n. 21525/2008
del Tribunale di Roma (cfr. doc. 2/e, fascicolo parte opponente), di accertamento della non debenza del canone c.o.s.a.p. per griglie ed intercapedini relative al Condominio opponente munita dell' attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Nel merito si osserva, in ogni caso, che il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998, contiene tra l'altro, e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta
norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della pagina 6 di 9 concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n. 448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
per l'anno 2016, non dimostrata essendo, da a ciò onerata ex CP_1
art. 2697 c.c., l'esistenza di una concessione demaniale di suolo pubblico,
quale titolo legittimante la pretesa creditoria azionata.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone cosap per l'anno 2016 per intervenuto CP_1
giudicato nonché per difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto sostenuta da CP_1
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all'anno 2016 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di liquidazione opposto,
ogni altro motivo restando assorbito.
- da rigettare è invece, la domanda di condanna di ex art. 96 CP_1
c.p.c. formulata dall'opponente, non provati essendo la mala fede o la colpa grave.
pagina 7 di 9 6. Le spese seguono la soccombenza onde sono liquidate a favore dell'opponente e poste a carico di in applicazione del DM n. CP_1
147/2022, avuto riguardo all'attività svolta ed alla complessità bassa della causa, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in quanto non espletata,
in complessivi euro 2.064,00 di cui euro 264,00 per spese vive (contributo unificato e bollo), euro 500,00 per la fase studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto dal
[...]
il canone di occupazione c.o.s.a.p. per griglie ed Parte_1
intercapedini relativo all'anno 2016;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l' avviso di pagamento n.
20002391/2021;
-) condanna al pagamento, in favore del CP_1 Parte_1
, delle spese di lite liquidate, come in parte motiva, in
[...]
pagina 8 di 9 complessivi euro 2.064,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-) rigetta la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_1
Roma, 29/08/2025
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