Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
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Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12294 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: ratei d'indennità d'accompagnamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/08/2024 la parte ricorrente in epigrafe
1
che il relativo invito a visita non le era stato però mai recapitato;
che contattato l' per richiedere nuova visita di revisione, non veniva CP_2
però convocata,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “per i CP_2
motivi esposti in premessa, ritenere e dichiarare nulla, annullare, disapplicare, e/o con qualunque altra statuizione privare di giuridici effetti la sospensione della prestazione cat. INV. CIV. n. intestata alla Sig.ra Parte_1
, nonché tutti gli altri provvedimenti ad essa connessi e/o
[...]
consequenziali; - Per l'effetto ritenere e dichiarare che la Sig.ra Parte_1
ha diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento a
[...]
decorrere dalla data di sospensione della prestazione;
- sempre per l'effetto, condannare controparte a corrispondere alla Sig.ra la Parte_1
somma di € 8.989,32 o quell'altra maggiore o minore che l'Ill.mo Decidente riterrà dovuta”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “la Sig. doveva essere riconvocata a Parte_1
visita di revisione che la Commissione Medico Legale aveva programmato per la data del 21 giugno 2021. In data ,come già esposto , 29 giugno 2021 il
Giudice Dott.ssa Bruno Santina depositava il decreto di omologa del
Tribunale di Palermo R.G. 6479/20 con il riconoscimento della prestazione della indennità di accompagnamento senza revisione . Preso atto dell'intervenuto decreto di omologa la programmata visita di revisione veniva annullata e la Sig.a mai più convocata a altra visita . Si Pt_1
precisa quindi che non è intervenuta alcuna sospensione e che la prestazione di spettanza dal marzo 2020 è sempre stata pagata alle scadenze naturali
2 ,come si evince dai prospetti allegati ,e che nulla ha a pretendere la ricorrente” .
Contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
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Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dall' resistente i pagamenti nei CP_1
confronti della ricorrente appaiono regolari, né sono stati contestati dalla ricorrente, e la prestazione non è ai stata sospesa, risultando così il ricorso del tutto destituito di fondamento.
Il ricorso va quindi rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. in atti.
Non si ravvisano i motivi di cui all'art. 96 C.p.c. per la condanna per lite temeraria
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 09/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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