Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13352 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Niccolò Moriconi in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 27/2/2025): il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni, dunque nella riduzione dell'assegno per la figlia, e nella revoca dell'assegno divorzile per la moglie:
1
Sig. poste a fondamento dell'ordinanza n. 702/2012 emessa in data Parte_1
25/01/2012 dal Tribunale di Firenze nel procedimento n. 3750/2011 R.G. V.G. e, per
l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella suddetta ordinanza revocare
l'assegno divorzile a favore della Sig.ra e ridurre l'importo del Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario a carico del Sig. ad € 200,00 mensili o Pt_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in via subordinata, qualora non venga disposta la revoca dell'assegno divorzile, si chiede che venga comunque diminuito il suo importo.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 novembre 2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze per chiedere la modifica del decreto n. 702/2012 emesso in data
25/01/2012 dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento n. 3750/2011 R.G. V.G., con il quale è stato disposto il versamento a carico del ricorrente di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, dell'importo di € Controparte_1
200,00 mensili, nonché un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore
– nata a [...] il [...] – dell'importo di € 300,00 mensili. Per_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione del contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia minore, mentre la resistente è rimasta contumace.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto essersi verificato un Pt_1
peggioramento delle proprie condizioni economiche, di essere da tempo disoccupato, di non percepire alcun contributo economico o di sostegno al reddito e di essersi nel frattempo creato una nuova famiglia con dalla quale aveva Persona_2
avuto una figlia, , nata il [...]. Per_3
1. Occorre premettere che, per poter procedere ad una revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, l'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce la
2 necessità della sopravvenienza di 'giustificati motivi'. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all'art. 9 comma 1 legge divorzio, tale espressione è da intendersi riferita alla sopravvenienza di 'nuove circostanze' (Cass. 12235/1992) che incidano concretamente sulle condizioni economiche delle parti per come esistenti al momento della pronuncia attributiva dei contributi economici per la prole ovvero dell'assegno divorzile, e siano quindi idonee a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con tale provvedimento (Cass. civ.,
28/11/2017, n. 28436).
Va inoltre rilevato che, in virtù dell'ordinario criterio di riparto stabilito dall'art. 2697
c.c., l'onere della prova dell'esistenza di tali circostanze è posto a carico della parte che domanda la revisione delle condizioni.
2. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito la prova del sopravvenuto mutamento in peius della propria complessiva condizione economica, non avendo prodotto né la documentazione richiesta dall'art. 473bis 12 c.p.c. (neppure in seguito all'invito in tal senso contenuto nel decreto di fissazione di udienza), né la documentazione attestante quale fosse l'entità del proprio reddito all'epoca della pronuncia relativa alle condizioni economiche di divorzio – il che rende di fatto impossibile valutare in che termini e in che misura esso debba intendersi ridotto alla data di proposizione del ricorso – essendosi limitato a sostenere genericamente di non essere più in grado di far fronte agli obblighi assunti nel 2012 in conseguenza della creazione di un nuovo nucleo familiare e della nascita di un'altra figlia.
Neppure sarebbe possibile concedere al ricorrente un termine per depositare la documentazione omessa, essendo ormai maturate le preclusioni istruttorie.
Peraltro, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero espletato all'udienza del
27/2/2025, sembra emergere che, nonostante lo stato di disoccupazione (rimasto sostanzialmente invariato dal 2012), il ricorrente sia comunque in grado di adempiere alle obbligazioni relative al mantenimento della figlia e all'assegno divorzile per l'ex coniuge, attraverso i versamenti effettuati dalla di lui madre, la quale mensilmente corrisponde al figlio, odierno ricorrente, le somme necessarie. Il ha infatti Pt_1 dichiarato di percepire dalla madre 'regolarmente da 11 anni' l'importo mensile di €
500,00 (comprensivo di € 200,00 per l'assegno divorzile e € 300,00 per il mantenimento della figlia), oltre a € 1.000,00 per il proprio sostentamento. 3 Alla luce di quanto sopra, non sussistendo i presupposti per adottare le modifiche richieste, il ricorso deve rigettato.
3. In considerazione della soccombenza del ricorrente e della contumacia della convenuta, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di posto che la non avendo espletato attività Parte_1 Controparte_1
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13).
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/3/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dr.ssa Persona_4
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