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Articolo 6 della Legge 3 giugno 1971, n. 397
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Articolo 5
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Legge 3 giugno 1971, n. 397
Articolo 6 della Legge 3 giugno 1971, n. 397
Versione
27 giugno 1971
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 giugno 1971
Vedi fonte istituzionale
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