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Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29133/2014 R.G. proposto da: NUOVA CF COSTRUZIONI S.N.C. di US GI E RR ND, in persona dei legali rappresentanti p.t. RR ND e US GI, rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al ricorso, dall’avvocato Salvatore Lo Giudice, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Gianluca Moncada in Roma, via Arno, n. 38. – ricorrente – contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione dei tributi per la provincia di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al ricorso, dall’avvocato Salvatore Buggea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Enrico Valentini in Roma, Via Silvio Pellico, n. 10. - controricorrente – nonché contro Credito iscrizione a ruolo acc. 2006 Civile Sent. Sez. 5 Num. 1139 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 16/01/2023 2 di 8 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 1158/01/2014, depositata in data 04 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 dal consigliere Dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Alla società Nuova Cf Costruzioni S.n.c. veniva notificata, in data 04/03/2010, la cartella di pagamento n. 2912009001167531 dalla Serit Sicila S.p.a (oggi Riscossione Sicilia S.p.a.) con la quale si intimava il pagamento di €5.553,37 per l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento condotto per l’anno d’imposta 2006. Le somme erano dovute dalla contribuente a titolo provvisorio, essendo pendente presso la C.t.p. di Agrigento il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RJ1020200021 per l’anno 2006 – provvisoriamente esecutivo - da cui originava la cartella di pagamento. 2. La C.t.p., dinanzi alla quale si costituivano sia l’Agenzia che la società di riscossione Serit Sicilia s.p.a., con sentenza n. 123/01/2011, rigettava il ricorso ritenendolo infondato. 3. Avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento, la società contribuente proponeva appello alla C.t.r. della Sicilia al fine di ottenere la completa riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della cartella di pagamento. Questa Commissione, con sentenza n. 1185/01/2014, depositata in data 4 aprile 2014, rigettava l’appello, confermando le determinazioni del giudice di prime cure. 3 di 8 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia la Nuova Cf Costruzione s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi. Sia l’Agenzia delle Entrate che la Riscossione Sicilia s.p.a. si sono costituite con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23 novembre 2022 per la quale la ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. e art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha omesso di rilevare l’inesistenza della relata di notifica consegnata al destinatario per via della mancata specificazione della data di notifica, ritenendo che il vizio fosse sanato per via del criterio del raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e artt. 112 e 115 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e la motivazione del gravame avente ad oggetto la mancata produzione in giudizio (e il conseguente non assolvimento dell’onere probatorio), da parte della Serit Sicilia s.p.a., della relata di notifica 4 di 8 e della raccomandata a.r., documenti dimostrativi dell’asserita legittima notificazione della cartella di pagamento. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice del gravame ha dichiarato valida la documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione e relativa alla notificazione della cartella di pagamento senza, tuttavia, dare atto delle ragioni di detta validità. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ., art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha dichiarato valido il processo di notificazione della cartella di pagamento malgrado l’agenzia della riscossione avesse prodotto, a sostegno della valida notificazione, la relata di notifica dell’estratto di ruolo. 1.5 Con il quinto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto l’inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio della 5 di 8 documentazione prodotta dall’appellata, ossia l’estratto di ruolo e la copia della relata di notifica. 1.6 Con il sesto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha asserito circa la validità giuridica e la piena portata probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica) malgrado essa non rispettasse le prescrizioni dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000. 1.7 Con il settimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 e art. 112 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare il difetto di motivazione della cartella di pagamento in relazione alla pretesa fiscale dell’ufficio. 1.8 Con l’ottavo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e motivazione del gravame avente ad 6 di 8 oggetto l’inesistenza della notificazione per violazione delle formalità ex art. 140 cod. proc. civ. 1.9 Con il nono motivo di ricorso così rubricato «Violazione artt. 23, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 112 e art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. nonché insufficiente, insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto la inammissibilità e irritualità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, avvenuta, non mediante deposito diretto della memoria di costituzione in giudizio con controdeduzioni, bensì a mezzo del servizio postale, in violazione dell’art. 23, comma 2 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.10 Con il decimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ., artt. 1, 4 e 5 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 3, 4 e 12 L. 20 novembre 1982, n. 890, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice a quo ha omesso la valutazione di un punto decisivo della controversia oggetto di doglianza della contribuente, ossia l’inesistenza giuridica della notificazione, operata da un soggetto non competente a certificare la stessa e privo della qualifica ex lege. 1.11 Con l’undicesimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 15 d.P.R. n. 602 del 1973, 68 d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, 7 di 8 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione della documentazione prodotta in sede di appello con riferimento alla sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione. 2. Tanto premesso, con memoria depositata in data 5 novembre 2022, la ricorrente ha rinunciato ai primi dieci motivi di ricorso e, pertanto, va esaminato soltanto l’undicesimo motivo. Esso è infondato perché non è stata fornita la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione. Invero, in atti vi è la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 4207/9/17, depositata il 25 ottobre 2017 resa tra la Nuova CF Costruzioni s.n.c. e l’Agenzia delle Entrate ma, in calce, non vi è alcuna attestazione di cancelleria di mancata interposizione di gravame. Ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ. Nel caso di specie, tale attestazione è mancante e la sua mancanza inficia totalmente la doglianza afferente l’omessa valutazione di documentazione rilevante prodotta dalla società ricorrente in sede di appello. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8 di 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sia all’Agenzia delle Entrate, spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre spese prenotate a debito, sia alla Riscossione Sicilia s.p.a., spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sia all’Agenzia delle Entrate, spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre spese prenotate a debito, sia alla Riscossione Sicilia s.p.a., spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 novembre 2022.