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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 56562/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. SACCONE LUCA per procura in Parte_1
atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SACCONE LUCA per procura in CP_1
atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) L'abitazione familiare in Roma, Via Giulio Cesare Cordara n. 15, viene assegnata alla coniuge affinchè ivi continui ad abitare, unitamente ai figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non redditualmente autonomi;
il ricorrente se ne è già
CP_1 allontanato, portando con sé i propri effetti personali;
2) A titolo di contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni, il Sig. corrisponderà alla coniuge
CP_1 la somma complessiva mensile di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), entro il giorno 5 di ciascun mese. La somma da rivalutare annualmente;
il coniuge
CP_1 corrisponderà altresì, in via diretta ovvero mediante rimborso degli importi che dovessero essere stati anticipati dalla coniuge in ragione dell'urgenza, il 100% delle spese straordinarie sostenute per le esigenze dei figli maggiorenni, da individuarsi in base alle previsioni del vigente Protocollo del Tribunale civile di Roma che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
3) A titolo di mantenimento della coniuge il Sig. Parte_1 [...] corrisponderà la somma mensile lorda di euro 5.167,00
CP_1
(cinquemilacentosessantasette/00) entro il giorno 5 di ciascun mese;
somma da rivalutare annualmente;
4) Ad integrazione del predetto mantenimento il coniuge CP_1 nella sola ipotesi di effettivo accredito in proprio favore, da parte dell'azienda datrice di lavoro, della somma integrativa (ma eventuale) di cui al precedente capoverso "D" delle premesse del presente atto, provvederà a corrispondere alla coniuge , un Parte_1 importo aggiuntivo pari al 30% delle somme di denaro effettivamente accreditategli dal datore di lavoro;
la corresponsione avverrà entro i 30 giorni successivi al predetto eventuale accredito;
5) Ciascuno dei coniugi provvederà a prelevare il 50% del saldo che sarà presente sul conto corrente agli stessi cointestato n. 000040444144 al momento del deposito della pronuncia di separazione, dandosi espressamente atto, sin da ora, di ritenere le somme ivi depositate di pertinenza di entrambi nella misura sopra indicata
(50% per ciascuno)”;
ritenuta la equità delle condizioni concordate, nulla ostando al loro recepimento, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 22.10.1994, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
01522, Parte 2, Serie A04, Anno 1994);
- nulla sulle spese.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 56562/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. SACCONE LUCA per procura in Parte_1
atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SACCONE LUCA per procura in CP_1
atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) L'abitazione familiare in Roma, Via Giulio Cesare Cordara n. 15, viene assegnata alla coniuge affinchè ivi continui ad abitare, unitamente ai figli e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non redditualmente autonomi;
il ricorrente se ne è già
CP_1 allontanato, portando con sé i propri effetti personali;
2) A titolo di contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni, il Sig. corrisponderà alla coniuge
CP_1 la somma complessiva mensile di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), entro il giorno 5 di ciascun mese. La somma da rivalutare annualmente;
il coniuge
CP_1 corrisponderà altresì, in via diretta ovvero mediante rimborso degli importi che dovessero essere stati anticipati dalla coniuge in ragione dell'urgenza, il 100% delle spese straordinarie sostenute per le esigenze dei figli maggiorenni, da individuarsi in base alle previsioni del vigente Protocollo del Tribunale civile di Roma che i coniugi dichiarano di ben conoscere;
3) A titolo di mantenimento della coniuge il Sig. Parte_1 [...] corrisponderà la somma mensile lorda di euro 5.167,00
CP_1
(cinquemilacentosessantasette/00) entro il giorno 5 di ciascun mese;
somma da rivalutare annualmente;
4) Ad integrazione del predetto mantenimento il coniuge CP_1 nella sola ipotesi di effettivo accredito in proprio favore, da parte dell'azienda datrice di lavoro, della somma integrativa (ma eventuale) di cui al precedente capoverso "D" delle premesse del presente atto, provvederà a corrispondere alla coniuge , un Parte_1 importo aggiuntivo pari al 30% delle somme di denaro effettivamente accreditategli dal datore di lavoro;
la corresponsione avverrà entro i 30 giorni successivi al predetto eventuale accredito;
5) Ciascuno dei coniugi provvederà a prelevare il 50% del saldo che sarà presente sul conto corrente agli stessi cointestato n. 000040444144 al momento del deposito della pronuncia di separazione, dandosi espressamente atto, sin da ora, di ritenere le somme ivi depositate di pertinenza di entrambi nella misura sopra indicata
(50% per ciascuno)”;
ritenuta la equità delle condizioni concordate, nulla ostando al loro recepimento, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 22.10.1994, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
01522, Parte 2, Serie A04, Anno 1994);
- nulla sulle spese.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi