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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te dom.to in Corso Tukory n°240, presso lo studio dell'avv. ONno Calabrò (PEC: , dal quale è rappresentato e dife- Email_1 so giusta procura del 6 Maggio 2022 apposta in calce alla memoria di co- stituzione del giudizio di primo grado;
Appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piazza V.E. Orlando n.27, presso lo studio dell'avv. Cinzia Faraci (PEC: , che la rappresenta e Email_2 difende per procura alle liti allegata all'originale del ricorso per separazio- ne notificato;
Appellata
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1160/2025 pronunciata in data 15/3/2025 dal Tribunale di Palermo.
OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1160/2025 il Tribunale di Palermo ha:
- pronunciato l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1
- respinto la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10 - disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti Per_1
e alla madre;
[...] Persona_2 CP_1
- disposto che i figli delle parti possano incontrare il padre, Pt_1
, secondo le modalità indicate in parte motiva;
[...]
- confermato l'obbligo di di corrispondere in favore di Parte_1
la complessiva somma di euro 350,00 mensili a titolo CP_1
di contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie, nella accezione e se-condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie approvato in data 2 luglio 2019;
- attribuito a l'intero l'assegno unico universale per i CP_1
CP_ figli a carico erogato dall' ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.
230/2021;
- condannato a rimborsare le spese di lite riferibili a Parte_1
, liquidate in euro 3.400,00, oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA, disponendone il pagamento in favore dell'erario.
Con ricorso in appello ha quindi proposto impugnazione Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo questi lamenta anzitutto che il Tribunale ha basato la propria decisione esclusivamente sulla documentazione indizia- ria che ha dato avvio al procedimento penale (decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il reato di cui agli artt. 572 comma 1 e 2 c.p. scaturito dalla denuncia-querela della moglie e trascrizione del file audio estrapolato da una conversazione dalla nonna intrattenuta su WhatsApp con il IP , ancorchè priva di alcun riscontro oggettivo come re- Per_1
ferti e/o richieste di assistenza sanitaria, così come di contestualizzazione temporale degli episodi indicati, come nel caso dell'aborto o dell'asserita sottrazione delle chiavi di casa del Maggio 2021, allorquando la ricorrente sostiene di essere stata “liberata” da terzi, episodi a suo avviso del tutto inverosimili. Evidenzia invece che la totalità di tali allegazioni è costituita
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 solo da dichiarazioni rilasciate dalla stessa controparte e, soltanto de rela- to, dai suoi familiari, trascurando invece l'ammessa relazione extraconiu- gale da questa intrattenuta con un uomo conosciuto in una chat on line, dato considerato sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio, e altresì quanto dedotto dal medesimo appellante relativamente alle trasgressioni della moglie ai doveri coniugali, al suo atteggiamento aggressivo e ostru- zionistico nei confronti del marito, al morboso attaccamento alla famiglia di origine e all'avversione per i parenti del coniuge. Chiede dunque am- mettersi le prove orali rigettate in primo grado, disporsi l'audizione dei minori su capitoli specifici e pronunciarsi all'inverso l'addebito alla moglie.
Con il secondo motivo censura invece il disposto affido esclusivo alla madre dei due minori e , oggi rispettivamente di anni Per_1 Per_2
dodici e dieci, avendo dato il giudicante eccessivo rilievo alla incolpevole e parziale violazione paterna dell'obbligo di contribuzione al mantenimen- to degli stessi, ritenuta espressione di indifferenza e totale disinteresse anziché la conseguenza inevitabile della temporanea inoccupazione pa- terna, per l'appunto poi cessata con l'assunzione presso un panificio e la ripresa dei versamenti, e allo stesso tempo alle contestate risultanze della c.t.u. psicologica, ingiustamente penalizzanti, senza tenere in debito conto l'ulteriore evoluzione positiva del rapporto del padre con il figlio , Per_2
evidenziata anche nelle relazioni dell'EIAM. Chiede pertanto disporsi l'af- fidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori.
Con il terzo motivo deduce che il medesimo è gravato dalle impo- ste su un paio di magazzini sfitti, dagli oneri per una casa da mantenere, dai ratei di mutuo da rimborsare al padre, e che privandolo della metà dell'assegno unico è molto probabile che non sarà più nelle condizioni di onorare il debito, esponendosi al rischio di ulteriori querele. Chiede dun- que rideterminarsi l'importo mensile fissato in complessivi € 350,00, e prevedere per il medesimo la metà dell'assegno unico erogato dall' CP_2
Con l'ultimo motivo si duole dunque della condanna alle spese di lite, ora da porre a carico della controparte.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 Con comparsa di risposta si è costituita nel presente giudizio
[...]
, opponendosi alle richieste avversarie. CP_3
In ordine all'addebito ribadisce che la frattura del rapporto matri- moniale è stata causata dai comportamenti violenti dell'appellante, e che proprio al culmine dell'ultimo episodio violento la stessa aveva chiamato il
“112” ed era stata allontanata dalla casa familiare e condotta a casa dei propri genitori, non facendo mai più rientro nella stessa. Aggiunge che tutti i gravi episodi erano avvenuti alla presenza dei figli minori, tanto che era stato il maggiore, a rappresentare ai nonni, tramite un mes- Per_1
saggio vocale “WhatsApp”, che il padre aveva dato “una pedata” nel fon- do schiena alla madre e l'aveva “presa per un orecchio”, ragion per cui il bambino, che ha ricordi nitidi, si rifiuta ancora oggi di avere rapporti con il padre. Aggiunge che nessuna prova è stata offerta dall'appellante a pro- posito dei fumosi addebiti e delle ipotetiche relazioni extraconiugali della moglie. In relazione all'affido esclusivo dei bambini fa presente che il Tri- bunale aveva affidato congiuntamente i minori a entrambi i genitori, con convivenza prevalente presso il domicilio materno e con facoltà del padre di vederli secondo il calendario indicato nell'ordinanza presidenziale, e con riferimento al minore laddove lo stesso volesse incontrare il Per_1
padre. Poichè il piccolo è stato spettatore delle violenze subite Per_1
dalla madre, sia verbali che fisiche, avendo ancora brutti ricordi del padre ancora oggi, a distanza di quattro anni dall'allontanamento dalla casa fa- miliare, rifiuta ogni contatto con questi. Segnala allora che la decisione di affidare esclusivamente i minori alla madre non è scaturita esclusivamen- te dalla circostanza del mancato adempimento dell'obbligo di mantenere i figli, come sostenuto da controparte, bensì dalle chiare e non smentite ri- sultanze della condivisibile CTU, decisione che per l'appunto ha fatto sì che il piccolo già da qualche mese pernotti con il padre e da ulti- Per_2
mo ha anche trascorso parte delle vacanze estive con questi, a differenza di che come detto rifiuta i contatti. Sul contributo al mantenimen- Per_1
to filiare, pari ad € 350,00 (€ 175,00 per ciascun minore), espone che tale
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 somma era stata disposta in fase presidenziale sulla circostanza dello sta- to di disoccupazione del resistente, e sulla ulteriore circostanza che la ca- sa familiare rimaneva allo stesso. Non ostante durante il processo il Pt_2
[..
abbia trovato invece occupazione per €.900,00 mensili, il Tribunale non riteneva di aumentare il detto contributo, ragion per cui le contestazioni di controparte non possono trovare accoglimento. Chiede quindi il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
All'esito dell'udienza del 12.9.2025, celebrata mediante deposito di note scritte sostitutive, viene emessa la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è inaccoglibile.
Anzitutto, rispetto all'invocata istruttoria mediante prove orali consistenti nell'interrogatorio formale della controparte e in prova per te- sti, è a rilevarsi che, come è noto, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti di- fensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più ri- proponibili in sede di impugnazione, salvo emergenza di una volontà ine- quivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (ex plurimis ancora Cass.,
n. 791 del 2025), qui non traibile atteso che il procuratore, in sede di pre- cisazione delle conclusioni mercè note scritte del 30.11.2024, ha sottoli- neato di voler “concludere” e chiesto che la causa fosse posta in decisio- ne. In ogni caso, quanto all'addotto interrogatorio formale, mirando alla confessione giudiziale di circostanze fondanti diritti indisponibili, quale quello all'addebito o sulla genitorialità, si sarebbe posto in violazione all'art. 2733 comma 2 c.c., non senza trascurare la carenza del requisito della specificità (art. 230 c.p.c.) relativamente ai capitoli “2) Vero è che,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 anche durante la convivenza con mio marito, ho intrattenuto relazioni ex- traconiugali;
3)-Vero è che sono stata sempre molto legata alla mia fami- glia di origine, dalla quale mi sono sempre fatta consigliare prima di pren- dere ogni e qualsiasi decisione, e che non ho mai tollerato il rapporto con i parenti di mio marito”, al pari di quello della rilevanza, non essendo per l'appunto precisati epoche e connotati storici, da modo da trarne la strin- genza eziologica rispetto alla cessata convivenza del maggio/giugno 2021, quest'ultimo peraltro assunta su iniziativa della . Parimenti inam- CP_1
missibili si sarebbero rilevati i capitoli di prova testimoniale a ciò deputati
(1-”Vero è che non ha mai commesso atti di violenza nei con- Parte_1
fronti di e che questa lo ha più volte ingiustamente accusato, CP_1
anche ai figlî, di averli commessi”; 2-”Vero è che, anche durante la convi- venza con il marito, la stessa ha intrattenuto relazioni extraconiugali”; 3-
”Vero è che la è stata sempre molto legata alla sua famiglia di ori- CP_1
gine, dalla quale si è sempre fatta consigliare prima di prendere ogni e qualsiasi decisione, e che non ha mai tollerato il rapporto con i parenti del marito”), stante l'inammissibilità degli stessi perchè privi di collocazione spazio-temporale e/o miranti all'espressione di un giudizio, e dunque estranei al paradigma di legge di cui all'art. 244 c.p.c. in punto di accadi- mento storico “specifico” da sottoporre al testimone, l'unico del resto as- severabile sotto responsabilità penale in quanto riscontrabile in termini di veridicità/falsità.
Tanto accertato, è a rilevarsi invece che correttamente la vicenda disgregativa è stata ricondotta agli atteggiamenti dispotici e violenti posti in essere dal , come tali paradigmaticamente contrari ai doveri co- Pt_1
niugali: sebbene infatti gli eventi risultino principalmente dalla querela, dalle ss.ii.tt. e dal congruente resoconto da questa fatto alla c.t.u. (conso- nanze di per sé non scontate e che costituiscono indici di credibilità), e sebbene nei tre resoconti agli atti, raccolti in sede di sommarie informa- zioni testimoniali da padre, madre e sorella dell'appellata, non si rasse- gnino specifici episodi di violenza cui questi ebbero ad assistere perso-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 nalmente, o la percezione di specifici segni sul corpo che possano fungere da indice, da una parte anche questi riportano, peraltro in guisa sovrap- ponibile, le lamentele prospettate negli anni dalla congiunta circa i conte- gni dispotici del marito (comprensibilmente edulcorati in costanza di con- vivenza, a tutela della propria dignità e per evitare preoccupazioni di sor- ta), e dall'altra, soprattutto, milita a suffragio un messaggio vocale di al- larme, consegnato agli inquirenti dalla nonna e trasmesso dal minore
[...]
Per_
in occasione di “una piedata nel culo, poi ci tira l'orecchio e ci dà schiaffi nella coscia...dimmi che non è una cosa illegale…”, messaggio di epoca coeva alla prima querela del 19.6.2021, seguita dal prelievo dei propri effetti dalla casa familiare, scortata dai carabinieri, e dalla definitiva cessazione della convivenza.
D'altra parte, l'ammessa relazione “epistolare” tramite applicativo chat con un uomo, dalla intrattenuta in modo occulto nei primi me- CP_1
si dello stesso 2021 (pure riportata a s.i.t. dalla sorella ), non si è Per_4
posta di fatto come causa della disgregazione, atteso che né il ha Pt_1
preso una tale determinazione per la cessata fiducia nella moglie, né è in allegazione che questa abbia abbandonato il tetto coniugale per coltivare la stessa, risultando anzi che anche dopo la parziale fuoriuscita del marito da casa per i soli pernottamenti, avvenuta in maggio, questi continuava a trascorrere lunghe giornate in casa, e la famiglia si concedeva anche gite al mare per rasserenare i figli, fino all'ulteriore episodio aggressivo de- nunciato in giugno, che indusse la vittima a voler recidere ogni frequenta- zione. Ne risulta che “l'affronto” dello scambio di affetti via chat ebbe solo l'effetto di acuire l'aggressività del coniuge, nuovamente poi scatenata sulla moglie in occasione dell'ultima sfuriata che ebbe ad incuterle timore per la propria incolumità.
Aggiungasi che, come già argomentato in prime cure, a prescinde- re dal caso di specie, la pregnanza della violenza domestica, rispetto ad altre condotte poste in essere in violazione dei doveri coniugali, è tale che, pur a fronte di coevi inadempimenti di controparte, salvo chiare
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 emergenze di segno contrario, è in grado di assumere da sola il ruolo di causa efficiente della disgregazione.
Con il secondo motivo si duole il dell'affidamento esclusi- Pt_1
vo disposto senza tener conto delle sopravvenienze e sulla base di una c.t.u. contestata
Ribadito allora che l'attribuzione della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori è prevista in automatico dalla legge, ma il giudice vi può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezio- ne l'affidamento esclusivo a un solo genitore quando la bigenitorialità ri- sulti contraria all'interesse del minore (art. 337 quater cod. civ.), come in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque di situazio- ni in grado di rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, è qui a rilevarsi che l'aver esposto i figli a violenza assistita, tale per cui ancor oggi si rifiuta di vedere il padre, costituisce di per sé Per_1
serio vulnus all'idoneità genitoriale, non senza tralasciare l'obbligo giuridi- co di tutelare la vittima della violenza domestica (art. 31 comma 1 della
Convenzione di Istanbul del 11.5.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica).
D'altra parte è a rilevarsi che la disposta c.t.u., qui fumosamente contestata, ha condivisibilmente rassegnato sia che anche la , sep- CP_1
pur preoccupata per l'atteggiamento persecutorio dell'ex marito, ricono- sce la centralità affettiva del padre nella vita di entrambi i minori, sia che, tuttavia, la qualità del conflitto espresso, oltre alle difficoltà di elaborazio- ne separativa da parte del , suggerivano una affido esclusivo alla Pt_1
madre, da rivedere in seguito (cfr. C.T.U. depositata il 25.7.2024, pagg. 50
e 51).
Va allora messo in luce che già la relazione del 4.11.2024, da ulti- mo trasmessa in primo grado dall' , ove il padre incon- Controparte_4
trava (al pari di quella del 24.1.2025, ugualmente utilizzata dal Per_2
primo collegio seppur intervenuta dopo il deposito delle memorie di repli- ca, accettata tuttavia dalle parti che non hanno qui prospettato doglian-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 za), dava atto dell'avvenuta “esternalizzazione” fin dal 2 ottobre prece- dente, anche in autonomia su accordo fra i genitori, e che la situazione appariva abbastanza serena e ben gestita da entrambi, senza che si evin- cessero profili pregiudizievoli per il minore, il quale appariva invece entu- siasta di tali evoluzioni relazionali, oltre che molto più sereno. Nella pre- sente sede, poi, ambedue le parti hanno danno atto dell'armonico prosie- guo nella gestione di , che da qualche mese pernotta con il padre Per_2
ed ha trascorso parte delle vacanze estive con lo stesso, nonché della re- golare contribuzione paterna al mantenimento dei due bambini.
L'avvenuto superamento della fase acuta - avendo il oggi Pt_1
pure accettato la convivenza more uxorio della ex moglie insieme ai figli con altro compagno oramai dal 2024 – e il proficuo sviluppo del lavoro dei servizi incaricati, consente allora già oggi di prevedere per l'affido Per_2
congiunto fra i genitori, con possibilità di esercizio separato della respon- sabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione (art. 337 ter comma 3 c.c.), di guisa così di ridurre le occasioni di necessario contatto, mantenendo inalterati collocazione prevalente e frequentazione paterna.
Diversamente per la prolungata distanza affetti- Per_1
vo/sentimentale, con conseguente mancata conoscenza delle capacità, aspirazioni e inclinazioni dei figli che il genitore è chiamato ad asseconda- re con le proprie scelte, salvo diverse determinazioni nel loro interesse
(art. 337 ter, comma 3, c.c.), impone la conferma dell'affido esclusivo alla madre, al pari delle assunte determinazioni di supporto.
Con il terzo motivo il rimette genericamente a questa Cor- Pt_1
te le valutazioni di congruità sullo stabilito carico contributivo ordinario, ritenendo ingiusta anche l'integrale attribuzione all'altro genitore dell'assegno unico.
Gli è invece che la, solo dichiarata, asserita percezione di soli €
900,00 mensili come addetto ad una “panetteria”, in uno al mantenimen- to della casa già familiare in piena proprietà ed ai due magazzini già idonei all'esercizio commerciale, avuto pure riguardo alla totale assenza di con-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 tribuzione diretta per rende più che congrua la previsione di pri- Per_1
mo grado.
In ragione della sorte dei suddetti motivi di appello, rammentato che i “giusti motivi” di compensazione non hanno più cittadinanza giuridi- ca da anni, corretta si rivela dunque la soccombenza dichiarata in primo grado ai fini del condannatorio ex art. 91 c.p.c., mentre per la presente fa- se di gravame, sussistendo comunque una parziale riforma in punto di ge- nitorialità, con pronuncia avversata dalla controparte, la reciproca soc- combenza induce ad adottare una previsione compensativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. CP_1
1160/2025 del 15/3/2025:
1. Dispone l'affido condiviso del minore , con possibilità di Per_2
esercizio separato della responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Rigetta le ulteriori domande di modifica avanzate dall'appellante;
3. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo il 26/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni
D'ON e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 10
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te dom.to in Corso Tukory n°240, presso lo studio dell'avv. ONno Calabrò (PEC: , dal quale è rappresentato e dife- Email_1 so giusta procura del 6 Maggio 2022 apposta in calce alla memoria di co- stituzione del giudizio di primo grado;
Appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Piazza V.E. Orlando n.27, presso lo studio dell'avv. Cinzia Faraci (PEC: , che la rappresenta e Email_2 difende per procura alle liti allegata all'originale del ricorso per separazio- ne notificato;
Appellata
CON L'INTERVENTO
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1160/2025 pronunciata in data 15/3/2025 dal Tribunale di Palermo.
OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1160/2025 il Tribunale di Palermo ha:
- pronunciato l'addebito della separazione a carico di;
Parte_1
- respinto la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10 - disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti Per_1
e alla madre;
[...] Persona_2 CP_1
- disposto che i figli delle parti possano incontrare il padre, Pt_1
, secondo le modalità indicate in parte motiva;
[...]
- confermato l'obbligo di di corrispondere in favore di Parte_1
la complessiva somma di euro 350,00 mensili a titolo CP_1
di contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie, nella accezione e se-condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie approvato in data 2 luglio 2019;
- attribuito a l'intero l'assegno unico universale per i CP_1
CP_ figli a carico erogato dall' ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.
230/2021;
- condannato a rimborsare le spese di lite riferibili a Parte_1
, liquidate in euro 3.400,00, oltre spese generali, IVA CP_1
e CPA, disponendone il pagamento in favore dell'erario.
Con ricorso in appello ha quindi proposto impugnazione Pt_1
.
[...]
Con il primo motivo questi lamenta anzitutto che il Tribunale ha basato la propria decisione esclusivamente sulla documentazione indizia- ria che ha dato avvio al procedimento penale (decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il reato di cui agli artt. 572 comma 1 e 2 c.p. scaturito dalla denuncia-querela della moglie e trascrizione del file audio estrapolato da una conversazione dalla nonna intrattenuta su WhatsApp con il IP , ancorchè priva di alcun riscontro oggettivo come re- Per_1
ferti e/o richieste di assistenza sanitaria, così come di contestualizzazione temporale degli episodi indicati, come nel caso dell'aborto o dell'asserita sottrazione delle chiavi di casa del Maggio 2021, allorquando la ricorrente sostiene di essere stata “liberata” da terzi, episodi a suo avviso del tutto inverosimili. Evidenzia invece che la totalità di tali allegazioni è costituita
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 solo da dichiarazioni rilasciate dalla stessa controparte e, soltanto de rela- to, dai suoi familiari, trascurando invece l'ammessa relazione extraconiu- gale da questa intrattenuta con un uomo conosciuto in una chat on line, dato considerato sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio, e altresì quanto dedotto dal medesimo appellante relativamente alle trasgressioni della moglie ai doveri coniugali, al suo atteggiamento aggressivo e ostru- zionistico nei confronti del marito, al morboso attaccamento alla famiglia di origine e all'avversione per i parenti del coniuge. Chiede dunque am- mettersi le prove orali rigettate in primo grado, disporsi l'audizione dei minori su capitoli specifici e pronunciarsi all'inverso l'addebito alla moglie.
Con il secondo motivo censura invece il disposto affido esclusivo alla madre dei due minori e , oggi rispettivamente di anni Per_1 Per_2
dodici e dieci, avendo dato il giudicante eccessivo rilievo alla incolpevole e parziale violazione paterna dell'obbligo di contribuzione al mantenimen- to degli stessi, ritenuta espressione di indifferenza e totale disinteresse anziché la conseguenza inevitabile della temporanea inoccupazione pa- terna, per l'appunto poi cessata con l'assunzione presso un panificio e la ripresa dei versamenti, e allo stesso tempo alle contestate risultanze della c.t.u. psicologica, ingiustamente penalizzanti, senza tenere in debito conto l'ulteriore evoluzione positiva del rapporto del padre con il figlio , Per_2
evidenziata anche nelle relazioni dell'EIAM. Chiede pertanto disporsi l'af- fidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori.
Con il terzo motivo deduce che il medesimo è gravato dalle impo- ste su un paio di magazzini sfitti, dagli oneri per una casa da mantenere, dai ratei di mutuo da rimborsare al padre, e che privandolo della metà dell'assegno unico è molto probabile che non sarà più nelle condizioni di onorare il debito, esponendosi al rischio di ulteriori querele. Chiede dun- que rideterminarsi l'importo mensile fissato in complessivi € 350,00, e prevedere per il medesimo la metà dell'assegno unico erogato dall' CP_2
Con l'ultimo motivo si duole dunque della condanna alle spese di lite, ora da porre a carico della controparte.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 Con comparsa di risposta si è costituita nel presente giudizio
[...]
, opponendosi alle richieste avversarie. CP_3
In ordine all'addebito ribadisce che la frattura del rapporto matri- moniale è stata causata dai comportamenti violenti dell'appellante, e che proprio al culmine dell'ultimo episodio violento la stessa aveva chiamato il
“112” ed era stata allontanata dalla casa familiare e condotta a casa dei propri genitori, non facendo mai più rientro nella stessa. Aggiunge che tutti i gravi episodi erano avvenuti alla presenza dei figli minori, tanto che era stato il maggiore, a rappresentare ai nonni, tramite un mes- Per_1
saggio vocale “WhatsApp”, che il padre aveva dato “una pedata” nel fon- do schiena alla madre e l'aveva “presa per un orecchio”, ragion per cui il bambino, che ha ricordi nitidi, si rifiuta ancora oggi di avere rapporti con il padre. Aggiunge che nessuna prova è stata offerta dall'appellante a pro- posito dei fumosi addebiti e delle ipotetiche relazioni extraconiugali della moglie. In relazione all'affido esclusivo dei bambini fa presente che il Tri- bunale aveva affidato congiuntamente i minori a entrambi i genitori, con convivenza prevalente presso il domicilio materno e con facoltà del padre di vederli secondo il calendario indicato nell'ordinanza presidenziale, e con riferimento al minore laddove lo stesso volesse incontrare il Per_1
padre. Poichè il piccolo è stato spettatore delle violenze subite Per_1
dalla madre, sia verbali che fisiche, avendo ancora brutti ricordi del padre ancora oggi, a distanza di quattro anni dall'allontanamento dalla casa fa- miliare, rifiuta ogni contatto con questi. Segnala allora che la decisione di affidare esclusivamente i minori alla madre non è scaturita esclusivamen- te dalla circostanza del mancato adempimento dell'obbligo di mantenere i figli, come sostenuto da controparte, bensì dalle chiare e non smentite ri- sultanze della condivisibile CTU, decisione che per l'appunto ha fatto sì che il piccolo già da qualche mese pernotti con il padre e da ulti- Per_2
mo ha anche trascorso parte delle vacanze estive con questi, a differenza di che come detto rifiuta i contatti. Sul contributo al mantenimen- Per_1
to filiare, pari ad € 350,00 (€ 175,00 per ciascun minore), espone che tale
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 somma era stata disposta in fase presidenziale sulla circostanza dello sta- to di disoccupazione del resistente, e sulla ulteriore circostanza che la ca- sa familiare rimaneva allo stesso. Non ostante durante il processo il Pt_2
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abbia trovato invece occupazione per €.900,00 mensili, il Tribunale non riteneva di aumentare il detto contributo, ragion per cui le contestazioni di controparte non possono trovare accoglimento. Chiede quindi il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
All'esito dell'udienza del 12.9.2025, celebrata mediante deposito di note scritte sostitutive, viene emessa la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è inaccoglibile.
Anzitutto, rispetto all'invocata istruttoria mediante prove orali consistenti nell'interrogatorio formale della controparte e in prova per te- sti, è a rilevarsi che, come è noto, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti di- fensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più ri- proponibili in sede di impugnazione, salvo emergenza di una volontà ine- quivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (ex plurimis ancora Cass.,
n. 791 del 2025), qui non traibile atteso che il procuratore, in sede di pre- cisazione delle conclusioni mercè note scritte del 30.11.2024, ha sottoli- neato di voler “concludere” e chiesto che la causa fosse posta in decisio- ne. In ogni caso, quanto all'addotto interrogatorio formale, mirando alla confessione giudiziale di circostanze fondanti diritti indisponibili, quale quello all'addebito o sulla genitorialità, si sarebbe posto in violazione all'art. 2733 comma 2 c.c., non senza trascurare la carenza del requisito della specificità (art. 230 c.p.c.) relativamente ai capitoli “2) Vero è che,
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 anche durante la convivenza con mio marito, ho intrattenuto relazioni ex- traconiugali;
3)-Vero è che sono stata sempre molto legata alla mia fami- glia di origine, dalla quale mi sono sempre fatta consigliare prima di pren- dere ogni e qualsiasi decisione, e che non ho mai tollerato il rapporto con i parenti di mio marito”, al pari di quello della rilevanza, non essendo per l'appunto precisati epoche e connotati storici, da modo da trarne la strin- genza eziologica rispetto alla cessata convivenza del maggio/giugno 2021, quest'ultimo peraltro assunta su iniziativa della . Parimenti inam- CP_1
missibili si sarebbero rilevati i capitoli di prova testimoniale a ciò deputati
(1-”Vero è che non ha mai commesso atti di violenza nei con- Parte_1
fronti di e che questa lo ha più volte ingiustamente accusato, CP_1
anche ai figlî, di averli commessi”; 2-”Vero è che, anche durante la convi- venza con il marito, la stessa ha intrattenuto relazioni extraconiugali”; 3-
”Vero è che la è stata sempre molto legata alla sua famiglia di ori- CP_1
gine, dalla quale si è sempre fatta consigliare prima di prendere ogni e qualsiasi decisione, e che non ha mai tollerato il rapporto con i parenti del marito”), stante l'inammissibilità degli stessi perchè privi di collocazione spazio-temporale e/o miranti all'espressione di un giudizio, e dunque estranei al paradigma di legge di cui all'art. 244 c.p.c. in punto di accadi- mento storico “specifico” da sottoporre al testimone, l'unico del resto as- severabile sotto responsabilità penale in quanto riscontrabile in termini di veridicità/falsità.
Tanto accertato, è a rilevarsi invece che correttamente la vicenda disgregativa è stata ricondotta agli atteggiamenti dispotici e violenti posti in essere dal , come tali paradigmaticamente contrari ai doveri co- Pt_1
niugali: sebbene infatti gli eventi risultino principalmente dalla querela, dalle ss.ii.tt. e dal congruente resoconto da questa fatto alla c.t.u. (conso- nanze di per sé non scontate e che costituiscono indici di credibilità), e sebbene nei tre resoconti agli atti, raccolti in sede di sommarie informa- zioni testimoniali da padre, madre e sorella dell'appellata, non si rasse- gnino specifici episodi di violenza cui questi ebbero ad assistere perso-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 nalmente, o la percezione di specifici segni sul corpo che possano fungere da indice, da una parte anche questi riportano, peraltro in guisa sovrap- ponibile, le lamentele prospettate negli anni dalla congiunta circa i conte- gni dispotici del marito (comprensibilmente edulcorati in costanza di con- vivenza, a tutela della propria dignità e per evitare preoccupazioni di sor- ta), e dall'altra, soprattutto, milita a suffragio un messaggio vocale di al- larme, consegnato agli inquirenti dalla nonna e trasmesso dal minore
[...]
Per_
in occasione di “una piedata nel culo, poi ci tira l'orecchio e ci dà schiaffi nella coscia...dimmi che non è una cosa illegale…”, messaggio di epoca coeva alla prima querela del 19.6.2021, seguita dal prelievo dei propri effetti dalla casa familiare, scortata dai carabinieri, e dalla definitiva cessazione della convivenza.
D'altra parte, l'ammessa relazione “epistolare” tramite applicativo chat con un uomo, dalla intrattenuta in modo occulto nei primi me- CP_1
si dello stesso 2021 (pure riportata a s.i.t. dalla sorella ), non si è Per_4
posta di fatto come causa della disgregazione, atteso che né il ha Pt_1
preso una tale determinazione per la cessata fiducia nella moglie, né è in allegazione che questa abbia abbandonato il tetto coniugale per coltivare la stessa, risultando anzi che anche dopo la parziale fuoriuscita del marito da casa per i soli pernottamenti, avvenuta in maggio, questi continuava a trascorrere lunghe giornate in casa, e la famiglia si concedeva anche gite al mare per rasserenare i figli, fino all'ulteriore episodio aggressivo de- nunciato in giugno, che indusse la vittima a voler recidere ogni frequenta- zione. Ne risulta che “l'affronto” dello scambio di affetti via chat ebbe solo l'effetto di acuire l'aggressività del coniuge, nuovamente poi scatenata sulla moglie in occasione dell'ultima sfuriata che ebbe ad incuterle timore per la propria incolumità.
Aggiungasi che, come già argomentato in prime cure, a prescinde- re dal caso di specie, la pregnanza della violenza domestica, rispetto ad altre condotte poste in essere in violazione dei doveri coniugali, è tale che, pur a fronte di coevi inadempimenti di controparte, salvo chiare
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 emergenze di segno contrario, è in grado di assumere da sola il ruolo di causa efficiente della disgregazione.
Con il secondo motivo si duole il dell'affidamento esclusi- Pt_1
vo disposto senza tener conto delle sopravvenienze e sulla base di una c.t.u. contestata
Ribadito allora che l'attribuzione della responsabilità genitoriale a entrambi i genitori è prevista in automatico dalla legge, ma il giudice vi può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezio- ne l'affidamento esclusivo a un solo genitore quando la bigenitorialità ri- sulti contraria all'interesse del minore (art. 337 quater cod. civ.), come in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa, o comunque di situazio- ni in grado di rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, è qui a rilevarsi che l'aver esposto i figli a violenza assistita, tale per cui ancor oggi si rifiuta di vedere il padre, costituisce di per sé Per_1
serio vulnus all'idoneità genitoriale, non senza tralasciare l'obbligo giuridi- co di tutelare la vittima della violenza domestica (art. 31 comma 1 della
Convenzione di Istanbul del 11.5.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica).
D'altra parte è a rilevarsi che la disposta c.t.u., qui fumosamente contestata, ha condivisibilmente rassegnato sia che anche la , sep- CP_1
pur preoccupata per l'atteggiamento persecutorio dell'ex marito, ricono- sce la centralità affettiva del padre nella vita di entrambi i minori, sia che, tuttavia, la qualità del conflitto espresso, oltre alle difficoltà di elaborazio- ne separativa da parte del , suggerivano una affido esclusivo alla Pt_1
madre, da rivedere in seguito (cfr. C.T.U. depositata il 25.7.2024, pagg. 50
e 51).
Va allora messo in luce che già la relazione del 4.11.2024, da ulti- mo trasmessa in primo grado dall' , ove il padre incon- Controparte_4
trava (al pari di quella del 24.1.2025, ugualmente utilizzata dal Per_2
primo collegio seppur intervenuta dopo il deposito delle memorie di repli- ca, accettata tuttavia dalle parti che non hanno qui prospettato doglian-
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 za), dava atto dell'avvenuta “esternalizzazione” fin dal 2 ottobre prece- dente, anche in autonomia su accordo fra i genitori, e che la situazione appariva abbastanza serena e ben gestita da entrambi, senza che si evin- cessero profili pregiudizievoli per il minore, il quale appariva invece entu- siasta di tali evoluzioni relazionali, oltre che molto più sereno. Nella pre- sente sede, poi, ambedue le parti hanno danno atto dell'armonico prosie- guo nella gestione di , che da qualche mese pernotta con il padre Per_2
ed ha trascorso parte delle vacanze estive con lo stesso, nonché della re- golare contribuzione paterna al mantenimento dei due bambini.
L'avvenuto superamento della fase acuta - avendo il oggi Pt_1
pure accettato la convivenza more uxorio della ex moglie insieme ai figli con altro compagno oramai dal 2024 – e il proficuo sviluppo del lavoro dei servizi incaricati, consente allora già oggi di prevedere per l'affido Per_2
congiunto fra i genitori, con possibilità di esercizio separato della respon- sabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione (art. 337 ter comma 3 c.c.), di guisa così di ridurre le occasioni di necessario contatto, mantenendo inalterati collocazione prevalente e frequentazione paterna.
Diversamente per la prolungata distanza affetti- Per_1
vo/sentimentale, con conseguente mancata conoscenza delle capacità, aspirazioni e inclinazioni dei figli che il genitore è chiamato ad asseconda- re con le proprie scelte, salvo diverse determinazioni nel loro interesse
(art. 337 ter, comma 3, c.c.), impone la conferma dell'affido esclusivo alla madre, al pari delle assunte determinazioni di supporto.
Con il terzo motivo il rimette genericamente a questa Cor- Pt_1
te le valutazioni di congruità sullo stabilito carico contributivo ordinario, ritenendo ingiusta anche l'integrale attribuzione all'altro genitore dell'assegno unico.
Gli è invece che la, solo dichiarata, asserita percezione di soli €
900,00 mensili come addetto ad una “panetteria”, in uno al mantenimen- to della casa già familiare in piena proprietà ed ai due magazzini già idonei all'esercizio commerciale, avuto pure riguardo alla totale assenza di con-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 tribuzione diretta per rende più che congrua la previsione di pri- Per_1
mo grado.
In ragione della sorte dei suddetti motivi di appello, rammentato che i “giusti motivi” di compensazione non hanno più cittadinanza giuridi- ca da anni, corretta si rivela dunque la soccombenza dichiarata in primo grado ai fini del condannatorio ex art. 91 c.p.c., mentre per la presente fa- se di gravame, sussistendo comunque una parziale riforma in punto di ge- nitorialità, con pronuncia avversata dalla controparte, la reciproca soc- combenza induce ad adottare una previsione compensativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. CP_1
1160/2025 del 15/3/2025:
1. Dispone l'affido condiviso del minore , con possibilità di Per_2
esercizio separato della responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Rigetta le ulteriori domande di modifica avanzate dall'appellante;
3. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo il 26/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'ON
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni
D'ON e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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