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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
NC LD IC
ND HE IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17266/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a reciproche domande di mantenimento;
2) con l'esatto adempimento degli accordi di cui alla separazione, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo;
3) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso all'espatrio;
4) spese di lite integralmente compensate.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bagolino (BS) in data 14.9.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bagolino al n. 5, parte II, serie A, anno 2013.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 791/2024 R.G:
12300/2024, pubblicata in data 11.12.2024 in esito della camera di consiglio del 26.11.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
NC LD IC
ND HE IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17266/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a reciproche domande di mantenimento;
2) con l'esatto adempimento degli accordi di cui alla separazione, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo;
3) i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso all'espatrio;
4) spese di lite integralmente compensate.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Bagolino (BS) in data 14.9.2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Bagolino al n. 5, parte II, serie A, anno 2013.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 791/2024 R.G:
12300/2024, pubblicata in data 11.12.2024 in esito della camera di consiglio del 26.11.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD ER
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